IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»,  come
modificato dal decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  97,  e  dal
decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127; 
  Visto, in particolare, l'articolo 259 del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n.  217,  disciplinante  l'accesso,  mediante  concorsi
straordinari, per titoli ed esami, rispettivamente,  alle  qualifiche
di  direttore,  di  direttore  logistico-gestionale  e  di  direttore
informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Considerato che, a norma del comma 5 del suddetto articolo 259  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,  con  regolamento  del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dei concorsi, le classi di laurea magistrale, le prove di
esame, la composizione delle commissioni esaminatrici,  le  categorie
dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi  da  attribuire  a
ciascuna di esse, i  criteri  per  la  formazione  delle  graduatorie
finali, le modalita' di svolgimento  dei  corsi  di  formazione,  dei
relativi  esami  finali  ed  i  criteri  per  la   formazione   delle
graduatorie di fine corso; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   «Codice
dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che
disciplina il  sistema  pubblico  per  la  gestione  delle  identita'
digitali e le modalita' di accesso ai servizi erogati in  rete  dalle
pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 25 novembre 2005, «Definizione della classe  del  corso
di laurea magistrale in giurisprudenza»,  pubblicato  nella  Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana del 17 dicembre 2005, n. 293; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
marzo 2007, «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana  del  6
luglio 2007, n. 155; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
marzo 2007,  «Determinazione  delle  classi  di  laurea  magistrale»,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana  del  9
luglio 2007, n. 157; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 9 luglio 2009, «Equiparazioni tra diplomi di lauree
di vecchio ordinamento, lauree  specialistiche  (LS)  ex  decreto  n.
509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto  n.  270/2004,  ai  fini
della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233; 
  Ritenuto opportuno,  alla  luce  dei  principi  di  semplificazione
amministrativa e di economia degli strumenti giuridici,  adottare  un
unico  regolamento  per  la  disciplina  delle   suddette   procedure
concorsuali; 
  Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali,  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7  maggio  2008,  recante
«Recepimento dell'accordo  sindacale  integrativo  per  il  personale
direttivo e dirigente del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco»,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del  19
luglio 2008, n. 168; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi  nell'adunanza  di  sezione  del  2
aprile 2020; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
riscontrata con nota n. 5975 del 10 giugno 2020 del Dipartimento  per
gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei
ministri; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
              Modalita' di accesso e bando di concorso 
 
  1. L'accesso alla qualifica di direttore del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, di seguito denominato: «Corpo nazionale», ai  sensi
dell'articolo 259, comma 1, lettera a), del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217, avviene  mediante  concorso  straordinario  per
titoli ed esami. 
  2. Il bando di concorso  e'  adottato  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, di seguito denominato:  «Dipartimento»,  e  pubblicato
sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it 
  3. Il concorso  e'  riservato  al  personale  del  Corpo  nazionale
inquadrato nel  ruolo  ad  esaurimento  dei  direttivi  speciali  che
espletano funzioni operative, di cui all'articolo 13-ter del  decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso del titolo di studio e
del  titolo  abilitativo  di  cui  all'articolo   143   del   decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
  4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla
procedura concorsuale e' effettuata in conformita' a quanto  disposto
dall'articolo 64, comma 2-quater, del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, ovvero mediante il  sistema  di  autenticazione  in  uso
presso il Dipartimento. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,
          recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei
          vigili del fuoco a norma dell'articolo  2  della  legge  30
          settembre 2004,  n.  252»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249, S.O. 
              - Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante
          «Disposizioni recanti modifiche al  decreto  legislativo  8
          marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'  al  decreto
          legislativo  13   ottobre   2005,   n.   217,   concernente
          l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei  vigili
          del  fuoco,  e  altre  norme  per  l'ottimizzazione   delle
          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai  sensi
          dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche», e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144. 
              - Il  decreto  legislativo  6  ottobre  2018,  n.  127,
          recante «Disposizioni integrative e correttive  al  decreto
          legislativo   29   maggio   2017,   n.   97,    riguardante
          "Disposizioni recanti modifiche al  decreto  legislativo  8
          marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'  al  decreto
          legislativo  13   ottobre   2005,   n.   217,   concernente
          l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei  vigili
          del  fuoco,  e  altre  norme  per  l'ottimizzazione   delle
          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai  sensi
          dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche", al decreto legislativo 8  marzo
          2006,  n.  139,  recante  "Riassetto   delle   disposizioni
          relative alle funzioni ed ai compiti  del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 11  della  legge
          29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre
          2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del  Corpo
          nazionale dei vigili del  fuoco  a  norma  dell'articolo  2
          della legge 30 settembre  2004,  n.  252"»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2018, n. 258, S.O. 
              -  Il  testo  vigente  dell'articolo  259  del  decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente: 
                «Art.  259  (Concorsi   straordinari   a   direttore,
          direttore logistico-gestionale e direttore informatico).  -
          1. Entro tre anni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto  legislativo  di  cui   all'articolo8,   comma   6,
          dellalegge 7 agosto 2015, n. 124, sono banditi  i  seguenti
          concorsi straordinari: 
                  a) concorso per titoli ed esami, per  la  copertura
          di 25 posti, per l'accesso  alla  qualifica  di  direttore,
          riservato al personale inquadrato nel ruolo ad  esaurimento
          dei direttivi speciali che espletano funzioni operative  di
          cui  all'articolo13-terdeldecreto  legislativo  29   maggio
          2017, n. 97, in possesso del titolo di studio e del  titolo
          abilitativo di cui all'articolo 143; 
                  b) concorso per titoli ed esami, per  la  copertura
          di 15 posti, per  l'accesso  alla  qualifica  di  direttore
          logistico-gestionale, riservato al personale inquadrato nel
          ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali  che  espletano
          funzioni        logistico-gestionali         di         cui
          all'articolo13-octiesdeldecreto legislativo 29 maggio 2017,
          n. 97,  in  possesso  di  laurea  magistrale  ad  indirizzo
          giuridico ed economico, da individuarsi con decreto di  cui
          al comma 5; 
                  c) concorso per titoli ed esami, per  la  copertura
          di 3 posti,  per  l'accesso  alla  qualifica  di  direttore
          informatico, riservato al personale inquadrato nel ruolo ad
          esaurimento dei direttivi speciali che  espletano  funzioni
          informatiche   di    cui    all'articolo13-octiesdeldecreto
          legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in  possesso  di  laurea
          magistrale ad indirizzo informatico,  da  individuarsi  con
          decreto di cui al comma 5. 
                2. Non e' ammesso ai concorsi di cui al  comma  1  il
          personale che, nel triennio precedente la data di  scadenza
          del  termine  stabilito  nel  bando  di  concorso  per   la
          presentazione della domanda di ammissione, abbia  riportato
          una sanzione disciplinare pari o piu' grave della  sanzione
          pecuniaria.  Non  e',  altresi',  ammesso  ai  concorsi  il
          personale che  abbia  riportato  sentenza  irrevocabile  di
          condanna per delitto  non  colposo  ovvero  che  sia  stato
          sottoposto a misura di prevenzione. 
                3. Il personale vincitore  dei  concorsi  di  cui  al
          comma 1 e' ammesso a frequentare corsi di formazione, della
          durata di tre mesi, presso l'Istituto superiore antincendi,
          che si concludono con un esame  finale.  Il  personale  che
          abbia superato l'esame finale e' immesso,  rispettivamente,
          nelle     qualifiche      di      direttore,      direttore
          logistico-gestionale e  direttore  informatico,  permanendo
          nella qualifica di nuovo inquadramento per  un  periodo  di
          sette anni e sei mesi.  Nel  caso  di  mancato  superamento
          dell'esame di fine corso, il personale permane nel ruolo  e
          nella qualifica di provenienza. 
                4. L'assegnazione alle sedi di servizio e' effettuata
          in relazione  alla  scelta  manifestata  dagli  interessati
          secondo  l'ordine  della   graduatoria   di   fine   corso,
          nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione. 
                5. Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare ai sensi dell'articolo17, comma 3,  dellalegge  23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          svolgimento dei concorsi, le classi  di  laurea  magistrale
          prescritte per l'ammissione ai concorsi di cui al comma  1,
          lettere b) e c), le prove di esame, la  composizione  delle
          commissioni  esaminatrici,  le  categorie  dei  titoli   da
          ammettere a valutazione e  il  punteggio  da  attribuire  a
          ciascuna di esse, i criteri di formazione delle graduatorie
          finali,  le  modalita'  di   svolgimento   dei   corsi   di
          formazione, dei relativi esami finali ed i criteri  per  la
          formazione delle graduatorie di fine corso.» 
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante  «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri», e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. 
              - Il testo dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, e' il seguente: 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.» 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  «Codice
          dell'amministrazione   digitale»,   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              - Il testo dell'articolo 64 del decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82, e' il seguente: 
                «Art. 64 (Sistema  pubblico  per  la  gestione  delle
          identita'  digitali  e  modalita'  di  accesso  ai  servizi
          erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. 
                2. 
                2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in  rete
          e agevolare l'accesso agli stessi da parte di  cittadini  e
          imprese,  anche  in  mobilita',  e'   istituito,   a   cura
          dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
          la gestione dell'identita' digitale di cittadini e  imprese
          (SPID). 
                2-ter. Il sistema SPID  e'  costituito  come  insieme
          aperto  di  soggetti  pubblici  e   privati   che,   previo
          accreditamento  da  parte  dell'AgID,   secondo   modalita'
          definite  con  il  decreto  di  cui  al   comma   2-sexies,
          identificano gli utenti per consentire  loro  l'accesso  ai
          servizi in rete. 
                2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati  dalle
          pubbliche amministrazioni  che  richiedono  identificazione
          informatica  avviene  tramite  SPID.  Il  sistema  SPID  e'
          adottato  dalle  pubbliche  amministrazioni  nei  tempi   e
          secondo le modalita' definiti con  il  decreto  di  cui  al
          comma 2-sexies. Resta fermo quanto  previsto  dall'articolo
          3-bis, comma 01. 
                2-quinquies.  Ai  fini  dell'erogazione  dei   propri
          servizi in  rete,  e'  altresi'  riconosciuta  ai  soggetti
          privati, secondo le modalita' definite con  il  decreto  di
          cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema
          SPID per la gestione  dell'identita'  digitale  dei  propri
          utenti.  L'adesione  al  sistema  SPID  per   la   verifica
          dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i  quali
          e'  richiesto  il  riconoscimento  dell'utente  esonera   i
          predetti soggetti da un obbligo  generale  di  sorveglianza
          delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 
                2-sexies. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  delegato   per
          l'innovazione tecnologica e del Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante
          per la protezione dei  dati  personali,  sono  definite  le
          caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: 
                  a) al modello architetturale  e  organizzativo  del
          sistema; 
                  b) alle modalita'  e  ai  requisiti  necessari  per
          l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; 
                  c)  agli  standard  tecnologici  e  alle  soluzioni
          tecniche e organizzative  da  adottare  anche  al  fine  di
          garantire l'interoperabilita'  delle  credenziali  e  degli
          strumenti  di  accesso   resi   disponibili   dai   gestori
          dell'identita'  digitale  nei  riguardi  di   cittadini   e
          imprese; 
                  d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini
          e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; 
                  e) ai tempi e alle modalita' di adozione  da  parte
          delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
          servizi in rete; 
                  f)  alle  modalita'  di  adesione  da  parte  delle
          imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi  in
          rete. 
                2-septies. 
                2-octies. 
                2-nonies. L'accesso di cui  al  comma  2-quater  puo'
          avvenire anche con la carta di identita' elettronica  e  la
          carta nazionale dei servizi. 
                2-decies. Le pubbliche amministrazioni,  in  qualita'
          di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente  delle
          verifiche  rese  disponibili  dai  gestori   di   identita'
          digitali e dai gestori di attributi qualificati. 
                3. 
                3-bis. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri  o  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
          pubblica amministrazione, e' stabilita' la data a decorrere
          dalla quale i soggetti di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          utilizzano esclusivamente le  identita'  digitali  ai  fini
          dell'identificazione  degli  utenti  dei   propri   servizi
          on-line.» 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
          1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso  agli
          impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita'  di
          svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle  altre
          forme di assunzione nei pubblici impieghi»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'Istruzione,
          dell'Universita'  e  della  Ricerca   25   novembre   2005,
          «Definizione della classe del corso di laurea magistrale in
          giurisprudenza», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  17
          dicembre 2005, n. 293. 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'Universita'  e  della
          Ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle  classi  delle
          lauree  universitarie»,  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155, S.O. 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'Universita'  e  della
          Ricerca 16 marzo  2007,  «Determinazione  delle  classi  di
          laurea magistrale», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          9 luglio 2007, n. 157, S.O. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'Istruzione,
          dell'Universita'  e  della  Ricerca  del  9  luglio   2009,
          «Equiparazioni   tra   diplomi   di   lauree   di   vecchio
          ordinamento,  lauree  specialistiche  (LS)  ex  decreto  n.
          509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto  n.  270/2004,
          ai fini della  partecipazione  ai  pubblici  concorsi»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009,  n.
          233. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  7  maggio
          2008,   recante   «Recepimento    dell'accordo    sindacale
          integrativo per il  personale  direttivo  e  dirigente  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Per  il  testo   dell'articolo   259   del   decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle
          premesse. 
              - Il testo  dell'articolo  13-ter  del  citato  decreto
          legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e' il seguente: 
                «Art. 13-ter  (Ruolo  ad  esaurimento  dei  direttivi
          speciali  che  espletano  funzioni  operative).  -  1.   In
          un'apposita  sezione  del  comparto  di  negoziazione   del
          personale direttivo e dirigente  del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco e' istituito il ruolo ad  esaurimento  dei
          direttivi  speciali  che  espletano   funzioni   operative,
          articolato nelle seguenti qualifiche: 
                  1) vice direttore speciale; 
                  2) direttore speciale; 
                  3) direttore coordinatore speciale. 
                2. Il personale in possesso dal 1° gennaio 2006 della
          qualifica di ispettore  antincendi  esperto  e'  inquadrato
          nella istituita qualifica ad esaurimento di vice  direttore
          speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale  di  cui
          al comma 4. 
                3.  Il  personale  con  la  qualifica  di   ispettore
          antincendi esperto,  che  abbia  maturato  trenta  anni  di
          effettivo servizio e che  sia  in  possesso  di  laurea  in
          ingegneria o architettura, e'  inquadrato  nella  istituita
          qualifica  ad  esaurimento  di  vice  direttore   speciale,
          collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui ai commi  4
          e 2. 
                4.  Il  personale  con  la  qualifica  di   sostituto
          direttore  antincendi,  che  abbia  meno  di  due  anni  di
          effettivo servizio nella  qualifica,  e'  inquadrato  nella
          istituita  qualifica  ad  esaurimento  di  vice   direttore
          speciale. 
                5.  Il  personale  con  la  qualifica  di   sostituto
          direttore antincendi, che abbia maturato due anni e meno di
          sette  anni  e  sei  mesi  di  effettivo   servizio   nella
          qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita  qualifica  ad
          esaurimento di direttore speciale. 
                6.  Il  personale  con  la  qualifica  di   sostituto
          direttore antincendi, che abbia maturato sette anni  e  sei
          mesi di effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato
          nella  istituita  qualifica  ad  esaurimento  di  direttore
          coordinatore speciale, collocandosi dopo  il  personale  di
          cui ai commi 8 e 7. 
                7.  Il  personale  con  la  qualifica  di   sostituto
          direttore antincendi capo  e'  inquadrato  nella  istituita
          qualifica  ad   esaurimento   di   direttore   coordinatore
          speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale  di  cui
          al comma 8. 
                8.  Il  personale  con  la  qualifica  di   sostituto
          direttore   antincendi   capo   denominato   "esperto"   e'
          inquadrato nella  istituita  qualifica  ad  esaurimento  di
          direttore coordinatore speciale. 
                9. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine
          del ruolo di provenienza. 
                10. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 4 e  5
          conserva,  ai  fini  della  progressione   alla   qualifica
          superiore, l'anzianita' eccedente quella  minima  richiesta
          per l'inquadramento. 
                11.  La  promozione  alla  qualifica   di   direttore
          speciale e' conferita a ruolo aperto, secondo  l'ordine  di
          ruolo, ai vice direttori speciali che abbiano maturato  due
          anni di  effettivo  servizio  nella  qualifica  e  che  nel
          triennio precedente  non  abbiano  riportato  una  sanzione
          disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. 
                12.  La  promozione  alla  qualifica   di   direttore
          coordinatore speciale e' conferita a ruolo aperto,  secondo
          l'ordine  di  ruolo,  ai  direttori  speciali  che  abbiano
          maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella
          qualifica  e  che  nel  triennio  precedente  non   abbiano
          riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della
          sanzione pecuniaria. 
                13. Al personale di  cui  al  presente  articolo  che
          abbia maturato sedici  anni  di  effettivo  servizio  nelle
          qualifiche del  ruolo  ad  esaurimento  e'  attribuito  uno
          scatto convenzionale; al medesimo personale  e'  attribuito
          un ulteriore scatto convenzionale, dopo  ventisei  anni  di
          effettivo  servizio.  Gli  scatti  convenzionali  non  sono
          attribuiti al personale che, nel triennio precedente, abbia
          riportato una valutazione inferiore a sufficiente,  secondo
          i criteri di cui al comma 19, o una  sanzione  disciplinare
          pari o piu' grave della sanzione  pecuniaria  o  sia  stato
          sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a  giudizio  o
          ammesso  ai  riti  alternativi  per  i   delitti   di   cui
          all'articolo  10,  comma  1,  del  decreto  legislativo  31
          dicembre 2012, n. 235,  ovvero  sottoposto  a  procedimento
          disciplinare   per   l'applicazione   di    una    sanzione
          disciplinare pari o piu' grave della  sanzione  pecuniaria.
          In caso di  proscioglimento,  l'attribuzione  degli  scatti
          convenzionali avviene anche con effetto retroattivo. 
                14. E' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al
          comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale  o  a
          procedimento  disciplinare  per   l'applicazione   di   una
          sanzione disciplinare pari  o  piu'  grave  della  sanzione
          pecuniaria. In caso di proscioglimento o di applicazione di
          una  sanzione  meno  grave   della   sanzione   pecuniaria,
          l'inquadramento nel  ruolo  sara'  effettuato  con  effetto
          retroattivo. 
                15. E' altresi' escluso dall'inquadramento nel  ruolo
          di cui  al  comma  1  il  personale  che,  nel  quinquennio
          precedente l'entrata in vigore del presente decreto,  abbia
          riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della
          sanzione pecuniaria ovvero  che  abbia  riportato  sentenza
          irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che  sia
          stato sottoposto a misura di prevenzione. 
                16. Il personale escluso dall'inquadramento di cui al
          presente articolo ai sensi dei commi 14 e 15 e'  inquadrato
          nel ruolo degli ispettori antincendi ai sensi dell'articolo
          247 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
                17. Il personale di cui al presente  articolo,  ferme
          restando le disposizioni di cui all'articolo 222, comma  1,
          del decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,  svolge,
          anche  in  relazione  alla   qualificazione   professionale
          posseduta, le funzioni implicanti autonoma  responsabilita'
          decisionale  e  specifica  professionalita'   inerenti   ai
          compiti  istituzionali  del  Corpo  nazionale,  secondo   i
          livelli di  responsabilita'  e  gli  ambiti  di  competenza
          correlati alla qualifica ricoperta. Il personale del  ruolo
          dei direttivi speciali riveste la qualifica di ufficiale di
          polizia giudiziaria, nei limiti di competenza previsti  per
          il ruolo di appartenenza. Il medesimo personale esercita le
          predette   funzioni    coadiuvando    per    gli    aspetti
          organizzativi, procedurali e di gestione generali;  svolge,
          nell'ambito dell'ufficio  cui  e'  assegnato,  funzioni  di
          direzione di unita' organizzative, previste per il ruolo di
          appartenenza,  e  di   distretti;   esercita   compiti   di
          pianificazione, coordinamento e controllo  di  piu'  unita'
          organiche  nell'ufficio  cui  e'  assegnato,  con   diretta
          responsabilita' per le direttive impartite, per i risultati
          conseguiti e per  gli  atti,  anche  a  rilevanza  esterna,
          delegati dal dirigente; svolge gli incarichi per i quali e'
          richiesta   una    specifica    competenza    professionale
          direttamente attinente o collegata  ai  titoli  abilitativi
          posseduti; partecipa alle  attivita'  di  soccorso  tecnico
          urgente  e,  ove  necessario,  ne  assume   la   direzione;
          nell'attivita'  di  soccorso,  di  difesa   civile   e   di
          protezione civile propone piani di intervento  ed  effettua
          con  piena  autonomia   gli   interventi   nell'ambito   di
          competenza; in caso di emergenze di protezione civile, puo'
          essergli affidata la responsabilita' di gruppi operativi di
          tipo articolato e complesso; svolge attivita' di indirizzo,
          coordinamento  e  gestione  connesse  al  funzionamento  di
          servizi specialistici e specializzati, anche a seguito  del
          superamento    di    percorsi    di    qualificazione     e
          professionalizzazione  nelle  specifiche  discipline;  puo'
          essere delegato al rilascio di atti a rilevanza esterna  in
          materia di prevenzione incendi; svolge, in  relazione  alla
          qualificazione professionale posseduta, attivita' di studio
          e di  ricerca,  attivita'  ispettive  e  specialistiche  di
          particolare rilevanza nel settore di propria  competenza  e
          ne  segue  le  fasi  di  sperimentazione,  implementazione,
          verifica  e  controllo;  predispone  piani   e   studi   di
          fattibilita', monitorandone risultati  e  costi;  partecipa
          alle procedure contrattuali per  l'affidamento  di  lavori,
          servizi e forniture e  alle  procedure  di  acquisto,  alle
          attivita' di indagine di mercato ed a quelle  di  collaudo;
          svolge,  in  relazione  alla  professionalita'   posseduta,
          compiti  di  gestione  ed  attuazione   dell'attivita'   di
          istruzione e formazione del personale del Corpo nazionale e
          partecipa  in  qualita'  di  componente  alle   commissioni
          d'esame. 
                18. Fino alla cessazione dal servizio  del  personale
          inquadrato  ai  sensi  del  presente   articolo   e'   reso
          indisponibile un  numero  finanziariamente  equivalente  di
          posti nel ruolo dei direttivi aggiunti e, per le unita'  in
          eccedenza rispetto alla  dotazione  organica  del  predetto
          ruolo dei direttivi  aggiunti,  e'  reso  indisponibile  un
          numero  finanziariamente   equivalente   di   posti   nella
          qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi. 
                19. Il personale  di  cui  al  presente  articolo  e'
          valutato   annualmente   dall'amministrazione,   ai   sensi
          dell'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre  2005,
          n. 217. 
                20. Le posizioni organizzative  di  cui  all'articolo
          222 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217,  sono
          conferite, in via  transitoria,  al  personale  di  cui  al
          presente articolo.» 
              -  Il  testo  dell'articolo  143  del  citato   decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente: 
                «Art.  143  (Accesso  al  ruolo  dei  direttivi   che
          espletano  funzioni  operative).  -   1.   L'accesso   alla
          qualifica  di  vice  direttore  avviene  mediante  concorso
          pubblico,  per  esami,  consistenti  in  almeno  due  prove
          scritte e una prova orale, con facolta' di far precedere le
          prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento
          costituisce  requisito   essenziale   per   la   successiva
          partecipazione al concorso medesimo.  Al  concorso  possono
          partecipare i cittadini italiani in possesso  dei  seguenti
          requisiti: 
                  a) godimento dei diritti politici; 
                  b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127; 
                  c) idoneita'  fisica  al  servizio  operativo,  nel
          rispetto dei parametri  fisici  stabiliti  dalla  normativa
          vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze
          di polizia a ordinamento militare  e  civile  e  nel  Corpo
          nazionale, nonche' idoneita'  psichica  e  attitudinale  al
          servizio  operativo,  secondo  i  requisiti  stabiliti  con
          regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400; 
                  d) laurea magistrale in ingegneria o  architettura,
          conseguita al termine di un corso di laurea  magistrale  ai
          sensi   del   decreto   del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca del 22  ottobre  2004,  n.
          270, e del decreto del Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca  del  16  marzo  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 9 luglio  2007,  n.  157,  di  determinazione
          delle classi di laurea magistrale.  Sono  fatte  salve,  ai
          fini dell'ammissione al concorso, le  lauree  universitarie
          in  ingegneria  e  architettura  conseguite   secondo   gli
          ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca di concerto con il Ministro per  la  pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione  del  9  luglio  2009  di
          equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento,
          lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e  lauree
          magistrali (LM) ex  decreto  n.  270/2004,  ai  fini  della
          partecipazione ai pubblici concorsi; 
                  e) abilitazione professionale attinente  ai  titoli
          di studio di cui alla lettera d); 
                  f)  diplomi  di   specializzazione,   qualora,   in
          relazione a particolari esigenze dell'amministrazione,  sia
          richiesto nel bando di concorso; 
                  g)  qualita'  morali   e   di   condotta   previste
          dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
                  h)   gli   altri   requisiti   generali   per    la
          partecipazione   ai   pubblici   concorsi   per   l'accesso
          all'impiego nella pubblica amministrazione. 
                2. Il 25 per cento dei  posti  messi  a  concorso  e'
          riservato al personale del  Corpo  nazionale  in  possesso,
          alla data di scadenza del termine stabilito  nel  bando  di
          concorso per la presentazione della domanda di  ammissione,
          della laurea magistrale, dei  titoli  abilitativi  e  degli
          altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti
          di eta'. E' ammesso a fruire  della  riserva  il  personale
          che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione
          disciplinare pari o piu' grave della  sanzione  pecuniaria.
          Nella procedura e' altresi' prevista una riserva,  pari  al
          10 per cento dei posti messi a concorso, per  il  personale
          volontario del Corpo nazionale che, alla data  di  scadenza
          del  termine  stabilito  nel  bando  di  concorso  per   la
          presentazione della domanda  di  ammissione,  sia  iscritto
          negli  appositi  elenchi  da  almeno  sette  anni  e  abbia
          effettuato non meno di duecento giorni di  servizio,  fermi
          restando gli altri requisiti previsti  per  l'accesso  alla
          qualifica di vice direttore. I posti riservati, non coperti
          per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine
          della graduatoria, ai partecipanti  al  concorso  risultati
          idonei. 
                3. Al concorso non  sono  ammessi  coloro  che  siano
          stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle  Forze
          armate e dai corpi militarmente organizzati o  che  abbiano
          riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
          colposo  o  che  siano  stati  sottoposti   a   misura   di
          prevenzione. 
                4. A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al  Corpo
          nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi  restando
          gli altri titoli  preferenziali  previsti  dall'ordinamento
          vigente. 
                5. Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          svolgimento  dell'eventuale   prova   preliminare   e   del
          concorso,  le  prove  di  esame,  le  categorie  di  titoli
          valutabili,  a  parita'  di  punteggio,   ai   fini   della
          formazione  della  graduatoria,   la   composizione   della
          commissione esaminatrice e i criteri  di  formazione  della
          graduatoria finale.» 
              - Per il testo dell'articolo 64 del decreto legislativo
          7 marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.