IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle  finanze  recante  «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle  finanze  recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a
carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale n.  156  del  7  luglio  2006,  concernente
«Elenco  dei  medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal  Servizio
sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24  novembre  2006,  n.  326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Vista la domanda presentata in data 16 aprile 2020 con la quale  la
societa' Accord Healthcare,  S.L.U.  ha  chiesto  la  classificazione
delle  confezioni  con  A.I.C.   nn.   048667024/E,   048667063/E   e
048667101/E; 
  Vista la determina n. 61/2020 dell'8 luglio 2020, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  184  del  23  luglio
2020,  relativa  alla  classificazione  del  medicinale   «Cinacalcet
Accordpharma» (cinacalcet) ai sensi dell'art. 12, comma  5,  legge  8
novembre 2012, n. 189 di  medicinali  per  uso  umano  approvati  con
procedura centralizzata; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 13 maggio 2020; 
  Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella
seduta del 27 maggio 2020; 
  Vista la deliberazione n. 28 in data 10 luglio 2020  del  consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale CINACALCET ACCORDPHARMA (cinacalcet) nelle confezioni
sotto indicate e' classificato come segue: 
    indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
      «Iperparatiroidismo secondario 
      Adulti 
      Trattamento   dell'iperparatiroidismo   secondario   (HPT)   in
pazienti adulti affetti da compromissione renale in stadio  terminale
(end stage renal disease ESRD) in terapia dialitica di mantenimento; 
      popolazione pediatrica; 
      Trattamento  dell'iperparatiroidismo   secondario   (HPT)   nei
bambini di eta' superiore o uguale ai tre anni con malattia renale in
fase terminale (ESRD) in terapia dialitica di mantenimento in cui  il
valore di HPT secondario non  e'  adeguatamente  controllato  con  la
terapia standard (vedere paragrafo 4.4). 
  «Cinacalcet Accordpharma» puo' essere usato come parte di un regime
terapeutico che includa, secondo necessita', chelanti del fosfato e/o
steroli della vitamina D (vedere paragrafo 5.1); 
    carcinoma  paratiroideo  e  iperparatiroidismo   primario   negli
adulti; 
    riduzione dell'ipercalcemia in pazienti adulti con: 
      carcinoma paratiroideo; 
      iperparatiroidismo primario,  nei  quali  la  paratiroidectomia
sarebbe indicata sulla base dei valori sierici di calcio (in  accordo
con  le  relative  linee  guida  di  trattamento),   ma   nei   quali
l'intervento  chirurgico  non  e'  clinicamente  appropriato   o   e'
controindicato». 
  Confezioni: 
    «30 mg compresse rivestite con  film»  28  compresse  in  blister
trasparente in PVC/Alluminio - A.I.C. n. 048667024/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «A»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 84,08; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 157,69; 
    «60 mg compresse rivestite con  film»  28  compresse  in  blister
trasparente in PVC/Alluminio - A.I.C. n. 048667063/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «A»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 155,23; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 291,13; 
    «90 mg compresse rivestite con  film»  28  compresse  in  blister
trasparente in PVC/Alluminio - A.I.C. n. 048667101/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «A»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 232,85; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 436,70. 
  Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1,  ultimo
periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Cinacalcet Accordpharma» (cinacalcet) e' classificato, ai
sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8,  comma
10, lettera c) della legge 24 dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C (nn). 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.