IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana della Repubblica italiana, Serie  generale,
n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29  novembre  2007,  n.  222,  rubricata
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  di  attuazione
della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un Codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note  AIFA  2004  -  Revisione
delle note CUF»), pubblicata nel Supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 259  del  4  novembre  2004  e
successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)
rimborsabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)   ai   sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del 27  settembre  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  227
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la decisione della Commissione  europea  C(2010)1661  dell'11
marzo 2010 (procedura EMEA/H/C/1110) di autorizzazione all'immissione
in commercio del medicinale «Revolade» (eltrombopag), di  titolarita'
della  societa'  Novartis  Europharm  Limited,  con  iscrizione   nel
registro  comunitario  n.   EU/1/10/612/001-006,   pubblicata   nella
Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea,  Serie  C  258/1  del   24
settembre 2010; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  883/2014  del  18  agosto  2014  di
classificazione del medicinale per uso  umano  «Revolade»,  approvato
con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5,  legge  8
novembre 2012, n. 189,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 200 del 29 agosto 2014; 
  Vista la determina AIFA/C n.  2051/2011  del  2  febbraio  2011  di
attribuzione del regime di rimborsabilita' e prezzo  di  vendita  del
medicinale  «Revolade»  (eltrombopag),  autorizzato   con   procedura
centralizzata europea dalla  Commissione  europea,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale,  n.  43
del 22 febbraio 2011; 
  Vista la  determina  AIFA  n.  1388/2016  del  7  ottobre  2016  di
classificazione del medicinale per uso  umano  «Revolade»,  approvato
con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5,  legge  8
novembre 2012, n. 189,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 249 del 24 ottobre 2016; 
  Vista la domanda presentata in data 20 dicembre 2019 con  la  quale
la   societa'   Novartis   Europharm   Limited    ha    chiesto    la
riclassificazione del medicinale «Revolade» (eltrombopag); 
  Visti   i   pareri   espressi    dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica dell'AIFA nelle sue sedute del 13-15 maggio  2020
e del 9-12 giugno 2020; 
  Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella
sua seduta straordinaria del 4-5 giugno 2020; 
  Vista la deliberazione n. 28 del 10 luglio 2020  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  REVOLADE  (eltrombopag)  e'   riclassificato   alle
condizioni qui sotto indicate. 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
    «Revolade» e' indicato in pazienti di eta' superiore ad  un  anno
per il trattamento della trombocitopenia immune primaria (ITP)  della
durata di almeno sei mesi dalla diagnosi e  che  sono  refrattari  ad
altri trattamenti (ad esempio corticosteroidi, immunoglobuline); 
    «Revolade» e' indicato in pazienti adulti  affetti  da  infezione
cronica da virus dell'epatite C  (Hepatitis  C  virus,  HCV)  per  il
trattamento della trombocitopenia, quando il grado di trombocitopenia
e'  il  principale  fattore  che  impedisce  l'inizio  o  limita   la
possibilita'   di    mantenere    la    terapia    ottimale    basata
sull'interferone; 
    «Revolade» e' indicato  in  pazienti  adulti  affetti  da  anemia
aplastica acquisita grave  (SAA),  refrattari  a  precedente  terapia
immunosoppressiva  o  fortemente  pretrattati  e  non  eleggibili  al
trapianto di cellule staminali ematopoietiche. 
  Confezioni: 
    25 mg - compressa rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister
(PA/ALU/PVC/ALU) - 14 compresse - A.I.C. n. 039827011/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «C»; 
    25 mg - compressa rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister
(PA/ALU/PVC/ALU) - 84 (3×28) compresse - A.I.C.  n.  039827035/E  (in
base 10); 
    classe di rimborsabilita': «C»; 
    50 mg - compressa rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister
(PA/ALU/PVC/ALU) - 14 compresse - A.I.C. n. 039827047/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «C»; 
    50 mg - compressa rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister
(PA/ALU/PVC/ALU) - 84 (3×28) compresse - A.I.C.  n.  039827062/E  (in
base 10); 
    classe di rimborsabilita': «C»; 
    75 mg - compressa rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister
(PA/ALU/PVC/ALU) - 14 compresse - A.I.C. n. 039827074/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «C»; 
    75 mg - compressa rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister
(PA/ALU/PVC/ALU) - 28 compresse - A.I.C. n. 039827086/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «C»; 
    75 mg - compressa rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister
(PA/ALU/PVC/ALU) - 84 (3×28) compresse - A.I.C.  n.  039827098/E  (in
base 10); 
    classe di rimborsabilita': «C»; 
    12,5 mg - compressa rivestita con film  -  uso  orale  -  blister
(PA/ALU/PVC/ALU) - 14 compresse - A.I.C. n. 039827100/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «C»; 
    12,5 mg - compressa rivestita con film  -  uso  orale  -  blister
(PA/ALU/PVC/ALU) - 28 compresse - A.I.C. n. 039827112/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «C»; 
    12,5 mg - compressa rivestita con film  -  uso  orale  -  blister
(PA/ALU/PVC/ALU) - 84 (3×28) compresse (confezione multipla) - A.I.C.
n. 039827124/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «C».