IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1967/2006  del  Consiglio  del  21
dicembre 2006 relativo alle misure di gestione  per  lo  sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e  recante
modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento
(CE) n. 1626/94 ed in particolare l'allegato III; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1005/200  8del  Consiglio  del  29
settembre 2008 che istituisce un regime  comunitario  per  prevenire,
scoraggiare ed eliminare la pesca  illegale,  non  dichiarata  e  non
regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93,  (CE)  n.
1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e  che  abroga  i  regolamenti  (CE)  n.
1093/94 e (CE) n. 1447/1999; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1224/2009  del  Consiglio  del  20
novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario  per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della  pesca,
che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n.
811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n.  2115/2005,  (CE)  n.  2166/2005,
(CE) n. 388/2006,  (CE)  n.  509/2007,  (CE)  n.  676/2007,  (CE)  n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008,  (CE)  n.  1342/2008  e  che  abroga  i
regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e(CE) n.  1966/2006  ed
in particolare, l'art. 7, par.  1,  che  consente  di  autorizzare  i
pescherecci  comunitari  allo  svolgimento  di  attivita'  di   pesca
specifiche unicamente se esse sono indicate in una autorizzazione  di
pesca in corso di validita', quando il tipo di pesca  o  le  zone  di
pesca in cui le attivita' sono autorizzate rientrano: a) in un regime
di gestione dello sforzo di pesca; b) in un piano pluriennale; c)  in
una  zona  di  restrizione  della  pesca;  d)  nella  pesca  a   fini
scientifici; e) in altri casi previsti dalla normativa comunitaria; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   404/2011   della
Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che
istituisce un  regime  di  controllo  comunitario  per  garantire  il
rispetto delle norme della Politica comune della pesca; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione europea del 13 dicembre 2011 «relativo a talune
disposizioni per la pesca nella  zona  di  applicazione  dall'accordo
CGPM (Commissione generale per  la  pesca  nel  Mediterraneo)  e  che
modifica il regolamento (CE) n.  1967/2006  del  Consiglio,  relativo
alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse
della pesca nel Mar Mediterraneo»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione europea dell'11 dicembre  2013,  relativo  alla
politica comune della pesca,  che  modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
1954/2003  e  (CE)  n.  1224/2009  del  Consiglio  e  che  abroga   i
regolamenti (CE) n. 2371/2002  e  (CE)  n.  639/2004  del  Consiglio,
nonche' la decisione 2004/585/CE del  Consiglio,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Vista la direttiva n.  2008/56/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'Unione europea del 17 giugno 2008  che  istituisce  un
quadro  per  l'azione  comunitaria  nel  campo  della  politica   per
l'ambiente marino (direttiva quadro sulla  strategia  per  l'ambiente
marino); 
  Visti gli articoli 116 e 119 della Convenzione delle Nazioni  Unite
sul diritto del mare e la  legge  n.  689  del  2  dicembre  1994  di
«Ratifica ed esecuzione della convenzione  delle  Nazioni  Unite  sul
diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay  il
10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI
della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio
1994»; 
  Visto il regio decreto n. 327 del 30 marzo 1942 di approvazione del
testo definitivo del codice della navigazione; 
  Visto il decreto legislativo n. 154 del 26 maggio 2004, recante  la
modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge n. 38 del 7 marzo 2003; 
  Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto legislativo n.  4  del  9  gennaio  2012,  recante
«Misure per il riassetto  della  normativa  in  materia  di  pesca  e
acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  328  del  5
febbraio 1952, recante approvazione del regolamento per  l'esecuzione
del codice della navigazione (navigazione marittima); 
  Visti  gli  articoli  8  e  9  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 1639 del 2 ottobre 1968 e successive  modificazioni  ed
integrazioni, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14
luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»
nonche' l'art. 220 del codice della  navigazione  e  l'art.  408  del
regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  n.  641  del  26
ottobre  1972  recante  «Disciplina  delle  tasse  sulle  concessioni
governative» e l'annessa tariffa; 
  Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995,  recante  «Disciplina
del rilascio delle licenze di pesca»; 
  Visto il decreto ministeriale 13  gennaio  1999,  recante  «Proroga
della  validita'  delle  attestazioni   provvisorie   rilasciate   in
sostituzione delle licenze di pesca»; 
  Visto il decreto ministeriale n. 218  del  5  agosto  2002  recante
«Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera»,
ed in particolare l'art. 30 del medesimo; 
  Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante «Adeguamento
alle disposizioni comunitarie in materia di licenze  di  pesca»,  che
recepisce le disposizioni dell'art.  3,  punto  3,  allegato  II  del
regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile  2011,
n. 404, con riferimento in particolare alla necessita' di indicare in
licenza di pesca non piu' i «sistemi di pesca», ma «gli  attrezzi  di
pesca»  indicati  in  conformita'  alla  classificazione   statistica
internazionale standardizzata degli attrezzi da pesca; 
  Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 2012 recante  «modalita',
termini e procedure per  l'applicazione  del  sistema  di  punti  per
infrazioni gravi alla licenza di pesca, ai sensi dell'art. 14,  comma
4 del decreto legislativo n. 4/2012»; 
  Visto il decreto ministeriale n. 466 del 1°  giugno  2017,  recante
«Misure per la pesca nella Fossa di Pomo»; 
  Visto il decreto direttoriale n. 16438 del 21 luglio 2017,  recante
«Modalita' attuative per la pesca nella Fossa di Pomo»; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  del  30  gennaio  2018,   recante
l'adozione dei Piani nazionali di  gestione,  relativi  alla  cattura
delle risorse demersali nell'ambito delle GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno
Centro-Settentrionale), GSA 10 (Mar Tirreno Centrale e  Meridionale),
GSA 11 (Sardegna), GSA 16 (Stretto di Sicilia),  GSA  17  e  18  (Mar
Adriatico Centro-Settentrionale e Mar Adriatico Meridionale) e GSA 19
(Mar Ionio Occidentale); 
  Visto il successivo decreto direttoriale n. 26510 del  28  dicembre
2018, recante che modifica dei suddetti Piani di nazionali  gestione,
in conformita' alle osservazioni sollevate dalla Commissione europea; 
  Vista la nota n. Ares(2019)1271318 del 25  febbraio  2019,  con  la
quale  la  Commissione  europea  ha  comunicato  l'approvazione   dei
richiamati Piani nazionali di gestione; 
  Vista  la  risoluzione  GFCM/33/2009/2  recante  «Establishment  of
Geographical Sub-Areas in  the  GFCM  area  amending  the  resolution
GFCM/31/2007/2». 
  Vista la ISSCFG - International Standard Statistical Classification
of Fishing Gear - elaborata dal Coordinating Working Party on Fishery
Statistics di cui e' parte la Food and  Agriculture  Organization  of
the United Nations del 29 luglio 1980; 
  Vista la raccomandazione GFCM/41/2017/3 recante «Establishment of a
fisheries restricted area in the  Jabuka/Pomo  Pit  in  the  Adriatic
Sea»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  179
del 5 dicembre 2019, recante  «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»,
ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti  al  n.  89  in
data 17 febbraio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4
marzo 2020; 
  Considerato  che  con  nota  inoltrata  al  Dipartimento   funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri  il  28  luglio
2020 e' stato dato avvio alle procedure  di  registrazione  presso  i
competenti  organi  di  controllo  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 20 luglio 2020 relativo  all'incarico  del
dott. Riccardo Rigillo quale direttore della direzione generale della
pesca marittima e dell'acquacoltura (PEMAC); 
  Considerato che, pertanto, il conferimento dell'incarico  al  dott.
Riccardo Rigillo, firmato in data 20 luglio 2020, con  decorrenza  da
pari data e' ad oggi in corso di registrazione; 
  Ritenuto di dover  procedere  all'aggiornamento  dell'elenco  delle
unita' navali autorizzate allo sfruttamento commerciale delle risorse
acquatiche viventi presenti nella «Fossa  di  Pomo»,  gia'  istituito
presso   la   direzione   generale   della    pesca    marittima    e
dell'acquacoltura   giusta   art.   3,   paragrafo   1,   del decreto
direttoriale 21 luglio 2017, nonche' all'aggiornamento dei  requisiti
e delle modalita' per  l'ottenimento  delle  relative  autorizzazioni
specifiche alla pesca; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
         Istanza e requisiti per l'autorizzazione specifica 
                  alla pesca nella «Fossa di Pomo» 
 
  1.1. A decorrere dal 1° gennaio  2021  verra'  aggiornato  l'elenco
delle unita' navali autorizzate allo sfruttamento  commerciale  delle
risorse marine viventi presenti nella «Fossa di Pomo», gia' istituito
presso la direzione generale giusta art. 3, paragrafo 1,  del decreto
direttoriale 21  luglio  2017.  L'amministrazione   procedera'   alla
formazione del nuovo elenco iscrivendo  nello  stesso  i  pescherecci
che, previa istanza, risultino in possesso dei  requisiti  richiesti.
L'amministrazione, una volta predisposto e approvato l'elenco secondo
il proprio ordinamento, provvedera' alla pubblicazione  dello  stesso
nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito web. 
  1.2. Il nuovo elenco avra' validita' triennale: dal 1° gennaio 2021
al 31 dicembre 2023. Al fine di ottenere  l'autorizzazione  specifica
per la pesca nella «Fossa di Pomo», di cui all'art. 3, comma  2,  del
decreto ministeriale 1° giugno 2017, i detentori di licenza di  pesca
in corso di validita'  ovvero  di  attestazione  provvisoria  di  cui
all'art. 5 del decreto ministeriale  26  luglio  1995,  devono  farne
apposita richiesta, in bollo, congiuntamente  alla  proprieta'  della
nave, al Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali -
Dipartimento   delle   politiche    competitive,    della    qualita'
agroalimentare, della pesca e dell'ippica - direzione generale  della
pesca marittima e dell'acquacoltura, a mezzo  PEC,  all'indirizzo  di
posta                    elettronica                     certificata:
pemac.direzione@pec.politicheagricole.gov.it entro e non oltre trenta
giorni dalla pubblicazione sul sito web del Ministero delle politiche
agricole, alimentari  e  forestali,  in  conformita'  al  modello  in
allegato, denominato «Allegato  A»,  indicando  quale  oggetto  della
comunicazione PEC, «Istanza autorizzazione pesca Fossa di Pomo, n. UE
(indicare il numero UE dell'imbarcazione)». 
  1.3.  Il  peschereccio  per  il  quale  e'  richiesto  il  rilascio
dell'autorizzazione  alla   pesca   specifica,   al   momento   della
presentazione della domanda, dovra' essere in possesso  dei  seguenti
requisiti: 
    a) detenere una licenza di pesca in corso  di  validita',  ovvero
un'attestazione  provvisoria  di   cui   all'art.   5   del   decreto
ministeriale  26  luglio  1995,  recante  l'abilitazione  alla  pesca
costiera ravvicinata (PCR) - con estensione alle 40  miglia  marine -
con uno o piu'  dei  seguenti  attrezzi:  «palangari  fissi»  (codice
internazionale  identificativo  «LLS»),   «reti   da   posta   calate
(ancorate)» (codice internazionale identificativo  «GNS»),  «reti  da
posta  circuitanti»  (codice  internazionale  identificativo  «GNC»),
«reti a  tremaglio»  (codice  internazionale  identificativo  «GTR»),
«incastellate -  combinate»  (codice  internazionale   identificativo
«GTN»), «nasse  e  cestelli»  (codice  internazionale  identificativo
«FPO»), «cogolli e bertovelli» (codice internazionale  identificativo
«FYK»),  «reti  a  strascico  a  divergenti»  (codice  internazionale
identificativo  «OTB»),  «sfogliare-rapidi»  (codice   internazionale
identificativo  «TBB»)  e  «reti  gemelle   a   divergenti»   (codice
internazionale identificativo OTT»); 
    b) aver effettuato attivita' di pesca nella «Fossa di Pomo» - con
l'attrezzo per il  quale  si  richiede  l'autorizzazione  alla  pesca
specifica - per un numero di giorni complessivi che, nel  quinquennio
compreso tra il 1° gennaio 2011 e  il  31  dicembre  2015,  non  deve
essere inferiore a quaranta. In nessun caso, in riferimento ad almeno
quattro anni solari (anche non consecutivi) del suddetto quinquennio,
il numero di giornate di pesca dovra' essere  inferiore  a  otto  per
ciascun anno solare; 
    c) essere  iscritto  nel  registro  delle  matricole  delle  navi
maggiori ovvero nel registro delle navi  minori  e  dei  galleggianti
tenuti  dall'autorita'  marittima  di  un   Compartimento   marittimo
ricadente  nella  competenza  di  una  direzione  marittima   ubicata
all'interno  della   sottozona   geografica   (GSA)   17   (Adriatico
settentrionale) ovvero della sottozona geografica (GSA) 18 (Adriatico
Meridionale) della zona dell'accordo relativo  all'istituzione  della
Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo,  come  da  ultimo
individuata con la risoluzione n. GFCM/33/2009/2; 
    d) essere in regola con il pagamento della tassa  di  concessione
governativa di cui all'annessa  tariffa  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 641 del 26 ottobre 1972; 
    e) essere armato, indipendentemente  dalla  sua  lunghezza  fuori
tutto (LFT), con indicatori VMS  (Vessel  Monitoring  System)  e  AIS
(Automatic Identification System),  funzionanti  ed  attivi,  nonche'
essere dotato di logbook elettronico. L'amministrazione si riserva di
verificare i tracciati dei  sistemi  di  localizzazione  al  fine  di
verificare  la  veridicita'  delle  informazioni   fornite   con   la
dichiarazione in discorso; 
    f) non aver commesso, nei dodici  mesi  antecedenti  il  deposito
dell'istanza di cui al precedente paragrafo 1.2., infrazioni gravi ai
sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del  29  settembre  2008  del
Consiglio dell'Unione europea e del decreto legislativo n.  4  del  9
gennaio 2012 e successive modificazioni ed integrazioni  che  abbiano
comportato l'assegnazione di un punteggio pari o superiore a 6; 
    g) in ipotesi di pignoramento  della  nave,  essere  in  possesso
dell'autorizzazione del giudice dell'esecuzione di cui  all'art.  652
del codice della navigazione; 
    h) soddisfare le condizioni di navigabilita' di cui all'art.  164
del codice della navigazione. 
  1.4. All'istanza in  discorso  deve  essere  allegata,  a  pena  di
inammissibilita': 
      i.  copia  della  licenza  di  pesca  ovvero  dell'attestazione
provvisoria in corso di validita'; 
  ii. copia della  ricevuta  di  pagamento  della  tassa  di  cui  al
precedente paragrafo 1.3., lettera d); 
      iii. copia dell'estratto delle matricole  ovvero  del  registro
delle navi minori e dei galleggianti; 
      iv. copia del documento di identita', in  corso  di  validita',
del soggetto che presenta l'istanza,  qualora  non  coincida  con  la
proprieta' della nave, ovvero del legale rappresentante  pro  tempore
dello stesso nell'ipotesi in cui l'istante sia una persona giuridica; 
      v. copia del documento di identita',  in  corso  di  validita',
della proprieta' della nave, ovvero  del  legale  rappresentante  pro
tempore della stessa nell'ipotesi in cui quest'ultima sia una persona
giuridica; 
      vi. qualora l'unita' navale, nel periodo  di  riferimento,  non
fosse dotata di logbook elettronico, copia  delle  pertinenti  pagine
del  giornale  di  pesca  (logbook),  comprovanti  il  possesso   del
requisito di cui al precedente paragrafo 1.3., lettera b); 
      vii.  dichiarazione   sostitutiva   di   atto   di   notorieta'
attestante, ai sensi per gli effetti del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28  dicembre  2000,  il  requisito  di  cui  al
precedente paragrafo 1.3., lettera e); 
      viii.   copia,   munita   di   attestazione   di   conformita',
dell'autorizzazione di cui al precedente paragrafo 1.3., lettera g).