Estratto determina AAM/A.I.C. n. 112/2020 del 23 agosto 2020 
 
    1.  E'  respinta  la  richiesta  di  rinnovo  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, di cui  all'art.  1,  comma  590,  della
legge n. 190/2014 e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  del
medicinale omeopatico PODOPHYLLUM  PELTATUM  DYNAMIS  nella  forma  e
confezioni: 
      A.I.C. n. 048548010 - «4 DH granuli» 1 contenitore multidose in
vetro/pp da 6 g (140 granuli) con tappo dispensatore in pp; 
      A.I.C. n. 048548022 - «5 DH granuli» 1 contenitore multidose in
vetro/pp da 6 g (140 granuli) con tappo dispensatore in pp; 
      A.I.C. n. 048548883 - «5 DH gocce orali, soluzione»  1  flacone
contagocce in vetro in soluzione idroalcolica al 50% v/v da 10 ml; 
      A.I.C. n. 048548895 - «6 DH gocce orali, soluzione»  1  flacone
contagocce in vetro in soluzione idroalcolica al 50% v/v da 10 ml. 
    1.1  Dalla  data  di  efficacia  della  presente   determina   il
medicinale omeopatico «Podophyllum  Peltatum  Dynamis»  limitatamente
alle confezioni di cui al punto  1,  non  puo'  essere  mantenuto  in
commercio e quindi devono  essere  immediatamente  ritirati  tutti  i
lotti gia'  prodotti.  Nelle  more  delle  operazioni  di  ritiro  il
medicinale non puo' essere commercializzato. 
    2. E' rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio  per
il medicinale omeopatico «Podophyllum Peltatum Dynamis» descritto  in
dettaglio  nell'allegata  tabella,  composta  da   pagine   12,   che
costituisce  parte  integrante   della   presente   determina,   alle
condizioni e con le specificazioni ivi indicate. 
    3. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e'
CE.M.O.N. Centro di medicina omeopatica napoletano  S.r.l.  con  sede
legale e domicilio fiscale in viale Gramsci, 18 - 80122 Napoli. 
 
                              Stampati 
 
    1. Le confezioni del medicinale omeopatico per le  confezioni  di
cui nell'allegata tabella  della  presente  determina  devono  essere
poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con  il  foglio
illustrativo, conformi ai testi allegati alla  presente  determina  e
che costituiscono parte integrante della stessa. 
    2.  Resta  fermo  l'obbligo  in  capo  al  titolare  del  rinnovo
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  di  integrare  le
etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni  relative
alla  descrizione  delle  confezioni  ed  ai  numeri  di  A.I.C.  del
medicinale omeopatico oggetto di rinnovo con la presente determina. 
    3. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  e  successive  modificazioni  le
indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e  79  del  medesimo  decreto
legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente
ai medicinali in commercio  nella  Provincia  di  Bolzano,  anche  in
lingua  tedesca.  Il   titolare   del   rinnovo   dell'autorizzazione
all'immissione  in   commercio   che   intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua estera. 
    4.  In  caso  di  inosservanza  delle  predette  disposizioni  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                      Smaltimento delle scorte 
 
    1. I lotti del medicinale, per le confezioni di cui nell'allegata
tabella, gia' prodotti  antecedentemente  alla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  determina,  possono  essere   mantenuti   in
commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. 
    2. Limitatamente alle confezioni A.I.C.  n.  048548034  -  «6  DH
granuli» 1 contenitore multidose in vetro/pp da 6 g (140 granuli) con
tappo dispensatore in pp; e A.I.C. n. 048548907 - «7DH  gocce  orali,
soluzione» 1 flacone contagocce in vetro in soluzione idroalcolica al
50%  v/v  da  10  ml,  i   lotti   del   medicinale   gia'   prodotti
antecedentemente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
determina, non possono piu' essere dispensati al pubblico a decorrere
dal centottantesimo giorno successivo a  quello  della  pubblicazione
della presente determina nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Trascorso  il  suddetto  termine  le  confezioni   del   predetto
medicinale non potranno piu' essere dispensate al pubblico e dovranno
essere ritirate dal commercio. 
 
                     Misure di farmacovigilanza 
 
    1. Per i medicinali omeopatici non e' richiesta la  presentazione
dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR). 
    2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione  in
commercio e' tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei
medicinali omeopatici e segnalare eventuali  nuove  informazioni  che
possano influire su tale profilo. 
    Decorrenza di efficacia della determina dal giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.