IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto  il  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,   in
particolare gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  24  settembre  2008  recante  norme  comuni  per   la
prestazione di servizi aerei  nella  Comunita',  in  particolare  gli
articoli 16 e 17; 
  Viste la «Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione
delle norme dell'Unione europea in materia di  aiuti  di  Stato  alla
compensazione concessa per la prestazione  di  servizi  di  interesse
economico generale» (Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  europea  2012/C
8/02) e la «Disciplina dell'Unione europea  relativa  agli  aiuti  di
Stato  concessi  sotto  forma  di  compensazione  degli  obblighi  di
servizio pubblico» (Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  2012/C
8/03); 
  Vista   la   comunicazione   della   Commissione   2017/C    194/01
«Orientamenti  interpretativi  relativi  al   regolamento   (CE)   n.
1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di  servizio
pubblico (OSP)» (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 2017/C del 17
giugno 2017); 
  Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che ha assegnato
al Ministro dei trasporti e della navigazione  (oggi  Ministro  delle
infrastrutture e  dei  trasporti),  la  competenza  di  disporre  con
proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli
scali nello stesso contemplati in conformita' alle  disposizioni  del
regolamento  CEE  n.  2408/1992,  ora  abrogato  e   sostituito   dal
regolamento (CE) n. 1008/2008; 
  Visto l'art. 52, comma 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che
prevede  che  il  Ministro  dei  trasporti,   oggi   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  disponga  con   proprio   decreto
l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei
effettuati tra lo scalo  aeroportuale  di  Crotone  ed  i  principali
aeroporti nazionali, in conformita' alle disposizioni di cui all'art.
4 del regolamento CEE n. 2408/1992  ora  abrogato  e  sostituito  dal
regolamento (CE) n. 1008/2008; 
  Visto l'art. 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289  che
ha  esteso,  tra  gli  altri,  anche  all'aeroporto  di  Crotone   le
disposizioni di cui all'art. 36 della legge n. 144/1999; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015,
n. 201 - «Regolamento recante  l'individuazione  degli  aeroporti  di
interesse  nazionale,  a  norma  dell'art.  698  del   codice   della
navigazione» che colloca lo scalo di Crotone tra gli  aeroporti  e  i
sistemi aeroportuali che, per ciascuno dei dieci bacini  di  traffico
individuati nella rete territoriale nazionale,  sono  individuati  di
interesse nazionale, quali  nodi  essenziali  per  l'esercizio  delle
competenze esclusive dello Stato; 
  Viste  le  risultanze  della  Conferenza  di  servizi   finalizzata
all'imposizione di oneri di servizio pubblico (d'ora in  avanti  OSP)
sui collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Crotone, conclusasi il
3 ottobre 2019; 
  Visto il decreto ministeriale n. 32 del  23  gennaio  2020  con  il
quale il servizio aereo di linea sulle rotte Crotone-Roma Fiumicino e
viceversa, Crotone-Torino e viceversa, Crotone-Venezia e viceversa e'
stato sottoposto ad oneri di  servizio  pubblico  a  partire  dal  1°
luglio 2020; 
  Vista la nota prot. n. 522 del 24 gennaio 2020 con la quale, per il
tramite della  Rappresentanza  permanente  d'Italia  presso  l'Unione
europea, si e' informata la  Commissione  europea  che,  con  decreto
ministeriale n. 32 del 23 gennaio 2020, il Governo italiano, d'intesa
con la Regione Calabria ha imposto a far data dal 1° luglio 2020  OSP
sui sopraindicati collegamenti; 
  Vista la e-mail del 30 gennaio 2020 con la quale la DG  Move  della
Commissione europea (d'ora in avanti «CE») ha sollevato obiezioni  in
merito alla tariffa calmierata per i non residenti -  ancorche'  solo
in fase di gara cosi' come previsto nell'impianto impositivo  di  cui
al decreto ministeriale n. 32/2020 - ed ha evidenziato la conformita'
al disposto del reg.  CE  n. 1008/2008  di  una  tariffa  per  questa
categoria  di  passeggeri  che  fosse  lasciata  sempre  alla  libera
determinazione dei vettori; 
  Vista la nota della Direzione generale  per  gli  aeroporti  ed  il
trasporto aereo prot. n. 1041 del 14 febbraio 2020, con la  quale,  a
conclusione della corrispondenza intercorsa con la Regione Calabria e
valutato  di   non   dar   corso   alla   pubblicazione   del decreto
ministeriale n. 32 del 23 gennaio 2020 in ragione delle  osservazioni
della CE, la Direzione generale stessa ha espresso  il  convincimento
che fosse  opportuno  rivedere  il  sistema  tariffario  nei  termini
indicati dalla DG Move della CE prevedendo una tariffa libera  per  i
non residenti sia in fase di accettazione che in fase di gara e  che,
a tal fine, fosse indispensabile  avviare  i  lavori  per  una  nuova
Conferenza di servizi; 
  Considerate le intese raggiunte per le vie brevi tra  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti (d'ora in avanti «MIT»),  l'Ente
nazionale per l'aviazione  civile  (d'ora  in  avanti  «ENAC»)  e  la
Regione  Calabria  in  ordine  ai  parametri  di  un  nuovo  progetto
impositivo da mantenere sostanzialmente invariato rispetto  a  quello
risultante dalla sopra menzionata Conferenza di servizi conclusasi in
data 3 ottobre 2019 - recepito nel suindicato decreto ministeriale n.
32 del 23 gennaio 2020  -  e  da  modificare  unicamente  per  quegli
aspetti censurati dalla Commissione europea; 
  Vista la nota prot. n. 18977 dell'8 maggio 2020  con  la  quale  il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  delegato   il
Presidente della Regione Calabria ad indire la Conferenza di  servizi
finalizzata ad individuare il contenuto di nuovi OSP da  imporre  sui
collegamenti aerei tra l'aeroporto di  Crotone  ed  alcuni  aeroporti
nazionali; 
  Visto il decreto  n.  81  del  28  maggio  2020  con  il  quale  il
Presidente della Regione Calabria ha indetto la Conferenza di servizi
di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990,  n.  241  e  successive
modificazioni; 
  Vista la nota prot. n. 183763 del 4 giugno 2020  con  la  quale  il
Presidente della Regione Calabria ha avviato i  lavori  della  citata
Conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalita' asincrona
ai sensi dell'art.  14-bis  della  legge  n.  241/1990  e  successive
modificazioni, e, in  relazione  agli  OSP  da  imporre  sulle  rotte
Crotone-Roma  Fiumicino  e  viceversa,  Crotone-Torino  e  viceversa,
Crotone-Venezia  e   viceversa,   ha   trasmesso   ufficialmente   ai
partecipanti una proposta  di  determinazione  conclusiva,  corredata
della   pertinente   documentazione,   diversificata,   rispetto   al
precedente progetto impositivo, unicamente  sotto  il  profilo  delle
tariffe per i non residenti e della data di entrata in  vigore  degli
oneri di servizio pubblico; 
  Considerata la necessita', confermata  in  sede  di  Conferenza  di
servizi, di assicurare la continuita' territoriale  aerea  attraverso
voli di linea adeguati, regolari  e  continuativi  tra  lo  scalo  di
Crotone e gli scali di Roma Fiumicino, Torino, Venezia; 
  Vista la nota prot. n. 4181 del 19 giugno 2020 con la quale il  MIT
ha ritenuto la sopra menzionata proposta in linea con le  indicazioni
della CE ed ha  espresso  il  proprio  assenso  in  merito  ai  sensi
dell'art. 14-bis della legge n. 241/1990 e  successive  modificazioni
ed integrazioni; 
  Vista la nota prot. n. 60811P del  23  giugno  2020  con  la  quale
l'ENAC, in accordo con la Direzione generale degli  aeroporti  ed  il
trasporto aereo che ha espresso il proprio  parere  positivo  con  la
suindicata nota n. 4181 del  19  giugno  2020,  ha  ritenuto  che  il
progetto proposto fosse conforme alle  indicazioni  della  CE  ed  ha
espresso, ai  sensi  dell'art.  14-bis  della  legge  n.  241/1990  e
successive modificazioni ed integrazioni, il proprio assenso ai  fini
della decisione finale dell'anzidetta Conferenza di servizi; 
  Considerato che gli altri partecipanti alla Conferenza  di  servizi
non hanno espresso  alcuna  osservazione  contraria  sulla  questione
entro il termine previsto del 24 giugno  2020,  equivalendo  cio'  ad
assenso senza condizioni; 
  Visto il decreto  n.  96  del  1°  luglio  2020  con  il  quale  il
Presidente della  Regione  Calabria  ha  adottato  la  determinazione
motivata  di  conclusione  positiva  della  Conferenza  di   servizi,
confermando  gli  oneri  di  servizio   pubblico   da   imporre   sui
collegamenti aerei  da  e  per  l'aeroporto  di  Crotone  cosi'  come
delineati  nella  proposta  presentata  dalla  Regione   Calabria   e
accettata dal MIT e dall'ENAC; 
  Tenuto conto delle risorse derivanti dalla legge 30 dicembre  2018,
n. 145, art. 1,  comma  133  e  dei  residui  del  bilancio  di  ENAC
destinati alla continuita' territoriale aerea per i collegamenti  con
lo scalo di Crotone, che consentono di sostenere l'onere  finanziario
dell'imposizione nel caso in cui nessun vettore presenti accettazione
per esercitare il servizio aereo di linea su una o piu'  rotte  senza
diritti  di  esclusiva   e   senza   compensazione   e   si   proceda
all'aggiudicazione del servizio stesso tramite gare pubbliche; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Limitatamente alle finalita' perseguite dal presente decreto, il
servizio  aereo  di  linea  sulle  rotte  Crotone-Roma  Fiumicino   e
viceversa, Crotone-Torino e viceversa,  Crotone-Venezia  e  viceversa
costituisce un servizio d'interesse economico generale.