La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione e durata
della Commissione di inchiesta
1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita' connesse alle
comunita' di tipo familiare che accolgono minori, di seguito
denominata «Commissione».
2. La Commissione conclude i propri lavori entro la fine della
XVIII legislatura.
3. La Commissione, prima della conclusione dei lavori e non oltre i
trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2,
presenta alle Camere una relazione sulle sue attivita' di indagine e
sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La
Commissione riferisce alle Camere ogniqualvolta ne ravvisi la
necessita'.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 82 della Costituzione:
«Art. 82. Ciascuna Camera puo' disporre inchieste su
materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i
propri componenti una commissione formata in modo da
rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione
d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli
stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita'
giudiziaria.».