La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                        Istituzione e durata 
                   della Commissione di inchiesta 
 
  1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione,  una
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita'  connesse  alle
comunita'  di  tipo  familiare  che  accolgono  minori,  di   seguito
denominata «Commissione». 
  2. La Commissione conclude i propri  lavori  entro  la  fine  della
XVIII legislatura. 
  3. La Commissione, prima della conclusione dei lavori e non oltre i
trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2,
presenta alle Camere una relazione sulle sue attivita' di indagine  e
sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La
Commissione  riferisce  alle  Camere  ogniqualvolta  ne  ravvisi   la
necessita'. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 82 della Costituzione: 
                «Art. 82. Ciascuna Camera puo' disporre inchieste  su
          materie di pubblico interesse. A tale scopo  nomina  fra  i
          propri  componenti  una  commissione  formata  in  modo  da
          rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione
          d'inchiesta procede alle indagini  e  agli  esami  con  gli
          stessi  poteri  e  le  stesse  limitazioni   dell'autorita'
          giudiziaria.».