IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visti gli  articoli  107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020,
C(2020) 1863 final cosi' come modificata  dalle  comunicazioni  della
Commissione europea del 4 aprile 2020  C/2020/2215  e  dell'8  maggio
2020 (2020/C 164/03),  in  particolare,  la  sezione  3.1  e  le  sue
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto  il  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18  convertito  con
modificazioni in legge 24 aprile 2020,  n.  27  recante:  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei  termini  per  l'adozione  di
decreti legislativi.»; 
  Visto l'art. 222 comma 3 del decreto legge 19 maggio  2020,  n.  34
convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n.  77  recante
l'istituzione del «Fondo emergenziale per le filiere in crisi»; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  recante
«Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative  in  materia
di  agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione   dell'Amministrazione
centrale»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente  la
soppressione dell'Azienda di Stato per  gli  interventi  nel  mercato
agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15  marzo  1997,
n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 21  maggio  2018,  n.  74  cosi'  come
modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116
recante  «Riorganizzazione  dell'Agenzia   per   le   erogazioni   in
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema  dei  controlli  nel
settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15,  della  legge  28
luglio 2016, n. 154»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre  1999,
n. 503, relativo a «Regolamento recante norme per l'istituzione della
Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle  aziende
agricole,  in  attuazione  dell'art.  14,  comma   3,   del   decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173»; 
  Visto il decreto  legislativo  15  giugno  2000,  n.  188,  recante
modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999; 
  Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  recante
«Orientamento  e  modernizzazione  del  settore  agricolo,  a   norma
dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»; 
  Visto il decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  102,  recante
«Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art.  1,  comma
2, lettera e),  della  legge  7  marzo  2003,  n.  38»  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 3 aprile  2020,  recante  «Istituzione  del  Fondo  per  la
competitivita' delle filiere»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare,  l'art.  52  relativo   all'istituzione   del   Registro
nazionale degli aiuti di Stato; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017,  n.  115  -
Regolamento recante la disciplina per il funzionamento  del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la
determinazione dei criteri e della modalita' per  la  concessione  di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari; 
  Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  recante
«Orientamento  e  modernizzazione  del  settore  agricolo,  a   norma
dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
2020, n. 53, recante «Regolamento recante modifica  del  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  5  dicembre  2019,  n.  179,
concernente  la  riorganizzazione  del  Ministero   delle   politiche
agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1,  comma  4,  del
decreto-legge  21   settembre   2019,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale»; 
  Visto il decreto-legge 7 marzo 2020,  n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-1»; 
  Considerato  che  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 11 marzo 2020, per  arginare  la  pandemia  determinata  dal
COVID-19,  ha  limitato  fortemente   le   attivita'   produttive   e
commerciali; 
  Considerata la grave crisi di mercato  del  settore  agroalimentare
arrecata dal blocco  delle  attivita'  commerciali,  dalla  riduzione
delle attivita' produttive  e  dalla  forte  riduzione  degli  scambi
commerciali con i Paesi esteri determinata dalla pandemia causata dal
COVID-19; 
  Considerato che alcune filiere zootecniche necessitano di strumenti
normativi  che  consentano  di  aumentare  la  competitivita'   della
produzione anche per fare fronte alle emergenze  o  a  situazioni  di
crisi di mercato impreviste; 
  Considerato  che  nella  filiera  suinicola  il  prezzo  indicativo
formulato dalla Commissione unica nazionale per i suini da macello e'
sceso dagli euro 1,7 di febbraio 2020 a 1,09 del 25 giugno 2020; 
  Considerato che  a  causa  delle  forti  restrizioni  imposte  alla
circolazione negli Stati membri per contrastare l'attuale pandemia di
Covid-19, le vendite di alcune categorie di prodotti  bovini,  tra  i
quali le carni di vitelli di eta' inferiore agli otto mesi, destinati
in prevalenza al settore  alberghiero  e  della  ristorazione,  hanno
subito pesanti ripercussioni e pertanto i prezzi  sono  sensibilmente
calati; 
  Considerato che  la  normativa  Unionale  di  settore  non  prevede
interventi di regolazione di mercato per le carni di vitelli di  eta'
inferiore a otto mesi ma che l'art. 222 del decreto-legge rilancio ha
stanziato delle risorse nazionali che  possono  essere  utilizzate  a
tale fine; 
  Considerato  che  le  attuali  difficolta',  e  in  particolare  lo
squilibrio tra offerta e domanda nel mercato delle carni  di  vitelli
di eta' inferiore a otto mesi, possono essere attenuate con l'ammasso
dei prodotti che sarebbero stati destinati per la  maggior  parte  al
settore alberghiero e della ristorazione in  modo  da  ridurre  detto
squilibrio tra offerta e  domanda,  che  a  sua  volta  esercita  una
pressione al ribasso sui prezzi di tali prodotti; 
  Considerato che il settore dei conigli ha anch'esso  registrato  un
crollo delle quotazioni formulate dalla Commissione  unica  nazionale
con un calo da 1,84 euro del  febbraio  2020  al  picco  negativo  di
maggio 2020 con 1,24 euro di quotazione; 
  Considerato  che  la  filiera  ovicaprina  ha  risentito   di   una
gravissima flessione delle vendite nel pieno del periodo pasquale del
2020 che ha coinciso con le misure piu' restrittive di contenimento; 
  Considerato che  a  causa  delle  forti  restrizioni  imposte  alla
circolazione negli Stati membri per contrastare l'attuale pandemia di
Covid-19, in particolare la chiusura del circuito  dell'Ho.Re.Ca.  ha
causato un calo molto incisivo nelle vendite di  prosciutti  DOP  con
conseguente aumento delle quantita' in stoccaggio e  forte  riduzione
delle quotazioni di mercato; 
  Considerato che a  seguito  sia  del  cambiamento  nel  modello  di
consumo che della  chiusura  del  circuito  legato  all'Ho.Re.Ca  gli
operatori del settore non  riescono  a  far  fronte  allo  squilibrio
prodottosi  tra  l'offerta  e  la  domanda  e  che  cio'  rischia  di
compromettere la sostenibilita' finanziaria  dell'intera  filiera  di
settore; 
  Considerato che  la  normativa  Unionale  di  settore  non  prevede
interventi di regolazione di mercato per lo stoccaggio dei prosciutti
DOP e che  le  attuali  difficolta',  possono  essere  attenuate  sia
consentendo un adeguato periodo di stoccaggio privato dei  prosciutti
DOP che adottando misure per evitare un forte squilibrio tra  domanda
ed offerta e  favorire,  in  tal  modo,  la  ripresa  graduale  delle
quotazioni di mercato; 
  Considerato  che  e'  opportuno  fissare  in   anticipo   l'importo
dell'aiuto  cosi'  da  consentire  un  sistema  operativo  rapido   e
flessibile e che l'importo  dell'aiuto  all'ammasso  privato  fissato
anticipatamente dovrebbe essere  stabilito  in  base  alle  spese  di
ammasso e ad altri elementi di  mercato  pertinenti  quali  le  spese
giornaliere di deposito in magazzino e all'indennizzo parziale per la
perdita di valore; 
  Considerato  che  ai  fini  di  efficienza  amministrativa   e   di
semplificazione, e'  opportuno  fissare  il  quantitativo  minimo  di
prodotti che deve formare  oggetto  di  ciascuna  domanda  e  che  e'
opportuno fissare una cauzione per  garantire  l'affidabilita'  della
domanda e far si' che la misura  abbia  gli  effetti  desiderati  sul
mercato; 
  Visto il regime di aiuto di Stato SA.57947 notificato dal Ministero
delle politiche agricole  alimentari  e  forestali  alla  Commissione
europea in data 6  luglio  2020  recante  «Misure  a  sostegno  delle
imprese attive nei settori agricolo e forestale,  nei  settori  della
pesca e acquacoltura e nelle attivita' connesse ai settori agricolo e
forestale,  ai  settori  della  pesca  e  acquacoltura  in  relazione
all'emergenza epidemiologica da Covid-19» e approvato  con  decisione
C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 9 luglio 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: 
    a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali; 
    b)  «Quadro  temporaneo»:  il  regime  di  aiuti  previsto  dalla
comunicazione della Commissione europea del 19  marzo  2020,  C(2020)
1863  final  cosi'  come   modificata   dalle   comunicazioni   della
Commissione europea del 4 aprile 2020 C/2020/2215, dell'8 maggio 2020
(2020/C 164/03) e del 2 luglio 2020 (2020/C 218/03), in  particolare,
la sezione 3.1 e le sue successive modifiche e integrazioni; 
    c) «Registro nazionale aiuti»: il Registro nazionale degli  aiuti
di Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24  dicembre  2012,
n. 234; 
    d) «Soggetto beneficiario»: l'impresa agricola di allevamento  di
ovicaprini, vitelli, suini e conigli, nati allevati  e  macellati  in
Italia, che rispetti  le  condizioni  di  cui  al  presente  decreto;
l'impresa,  anche  in  forma  di  cooperativa,  di  macellazione  e/o
trasformazione di carni di  vitello  o  di  suino,  nati  allevati  e
macellati in Italia, che attivi forme di ammasso privato ai sensi del
Titolo secondo del presente decreto. L'impresa di trasformazione  del
latte bufalino che abbia acquistato, congelato e  utilizzato  per  la
produzione latte di bufala ai sensi del  decreto  dipartimentale  del
Ministero 19 marzo 2020, n. 899. Sono in ogni caso escluse le imprese
che fossero gia' in difficolta' il 31 dicembre 2019. 
    e) «Soggetto gestore»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
- AGEA per le sovvenzioni di cui al Titolo I.