IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visti gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020,
C(2020) 1863 final cosi' come modificata dalle comunicazioni della
Commissione europea del 4 aprile 2020 C/2020/2215 e dell'8 maggio
2020 (2020/C 164/03), in particolare, la sezione 3.1 e le sue
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con
modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 recante: «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di
decreti legislativi.»;
Visto l'art. 222 comma 3 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34
convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77 recante
l'istituzione del «Fondo emergenziale per le filiere in crisi»;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante
«Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia
di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione
centrale»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la
soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato
agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 cosi' come
modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116
recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel
settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28
luglio 2016, n. 154»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999,
n. 503, relativo a «Regolamento recante norme per l'istituzione della
Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende
agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante
modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante
«Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma
dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante
«Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma
2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38» e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 3 aprile 2020, recante «Istituzione del Fondo per la
competitivita' delle filiere»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in
particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del Registro
nazionale degli aiuti di Stato;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115 -
Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la
determinazione dei criteri e della modalita' per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante
«Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma
dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
2020, n. 53, recante «Regolamento recante modifica del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179,
concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale»;
Visto il decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-1»;
Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 marzo 2020, per arginare la pandemia determinata dal
COVID-19, ha limitato fortemente le attivita' produttive e
commerciali;
Considerata la grave crisi di mercato del settore agroalimentare
arrecata dal blocco delle attivita' commerciali, dalla riduzione
delle attivita' produttive e dalla forte riduzione degli scambi
commerciali con i Paesi esteri determinata dalla pandemia causata dal
COVID-19;
Considerato che alcune filiere zootecniche necessitano di strumenti
normativi che consentano di aumentare la competitivita' della
produzione anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di
crisi di mercato impreviste;
Considerato che nella filiera suinicola il prezzo indicativo
formulato dalla Commissione unica nazionale per i suini da macello e'
sceso dagli euro 1,7 di febbraio 2020 a 1,09 del 25 giugno 2020;
Considerato che a causa delle forti restrizioni imposte alla
circolazione negli Stati membri per contrastare l'attuale pandemia di
Covid-19, le vendite di alcune categorie di prodotti bovini, tra i
quali le carni di vitelli di eta' inferiore agli otto mesi, destinati
in prevalenza al settore alberghiero e della ristorazione, hanno
subito pesanti ripercussioni e pertanto i prezzi sono sensibilmente
calati;
Considerato che la normativa Unionale di settore non prevede
interventi di regolazione di mercato per le carni di vitelli di eta'
inferiore a otto mesi ma che l'art. 222 del decreto-legge rilancio ha
stanziato delle risorse nazionali che possono essere utilizzate a
tale fine;
Considerato che le attuali difficolta', e in particolare lo
squilibrio tra offerta e domanda nel mercato delle carni di vitelli
di eta' inferiore a otto mesi, possono essere attenuate con l'ammasso
dei prodotti che sarebbero stati destinati per la maggior parte al
settore alberghiero e della ristorazione in modo da ridurre detto
squilibrio tra offerta e domanda, che a sua volta esercita una
pressione al ribasso sui prezzi di tali prodotti;
Considerato che il settore dei conigli ha anch'esso registrato un
crollo delle quotazioni formulate dalla Commissione unica nazionale
con un calo da 1,84 euro del febbraio 2020 al picco negativo di
maggio 2020 con 1,24 euro di quotazione;
Considerato che la filiera ovicaprina ha risentito di una
gravissima flessione delle vendite nel pieno del periodo pasquale del
2020 che ha coinciso con le misure piu' restrittive di contenimento;
Considerato che a causa delle forti restrizioni imposte alla
circolazione negli Stati membri per contrastare l'attuale pandemia di
Covid-19, in particolare la chiusura del circuito dell'Ho.Re.Ca. ha
causato un calo molto incisivo nelle vendite di prosciutti DOP con
conseguente aumento delle quantita' in stoccaggio e forte riduzione
delle quotazioni di mercato;
Considerato che a seguito sia del cambiamento nel modello di
consumo che della chiusura del circuito legato all'Ho.Re.Ca gli
operatori del settore non riescono a far fronte allo squilibrio
prodottosi tra l'offerta e la domanda e che cio' rischia di
compromettere la sostenibilita' finanziaria dell'intera filiera di
settore;
Considerato che la normativa Unionale di settore non prevede
interventi di regolazione di mercato per lo stoccaggio dei prosciutti
DOP e che le attuali difficolta', possono essere attenuate sia
consentendo un adeguato periodo di stoccaggio privato dei prosciutti
DOP che adottando misure per evitare un forte squilibrio tra domanda
ed offerta e favorire, in tal modo, la ripresa graduale delle
quotazioni di mercato;
Considerato che e' opportuno fissare in anticipo l'importo
dell'aiuto cosi' da consentire un sistema operativo rapido e
flessibile e che l'importo dell'aiuto all'ammasso privato fissato
anticipatamente dovrebbe essere stabilito in base alle spese di
ammasso e ad altri elementi di mercato pertinenti quali le spese
giornaliere di deposito in magazzino e all'indennizzo parziale per la
perdita di valore;
Considerato che ai fini di efficienza amministrativa e di
semplificazione, e' opportuno fissare il quantitativo minimo di
prodotti che deve formare oggetto di ciascuna domanda e che e'
opportuno fissare una cauzione per garantire l'affidabilita' della
domanda e far si' che la misura abbia gli effetti desiderati sul
mercato;
Visto il regime di aiuto di Stato SA.57947 notificato dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione
europea in data 6 luglio 2020 recante «Misure a sostegno delle
imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della
pesca e acquacoltura e nelle attivita' connesse ai settori agricolo e
forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione
all'emergenza epidemiologica da Covid-19» e approvato con decisione
C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 9 luglio 2020;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali;
b) «Quadro temporaneo»: il regime di aiuti previsto dalla
comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020)
1863 final cosi' come modificata dalle comunicazioni della
Commissione europea del 4 aprile 2020 C/2020/2215, dell'8 maggio 2020
(2020/C 164/03) e del 2 luglio 2020 (2020/C 218/03), in particolare,
la sezione 3.1 e le sue successive modifiche e integrazioni;
c) «Registro nazionale aiuti»: il Registro nazionale degli aiuti
di Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234;
d) «Soggetto beneficiario»: l'impresa agricola di allevamento di
ovicaprini, vitelli, suini e conigli, nati allevati e macellati in
Italia, che rispetti le condizioni di cui al presente decreto;
l'impresa, anche in forma di cooperativa, di macellazione e/o
trasformazione di carni di vitello o di suino, nati allevati e
macellati in Italia, che attivi forme di ammasso privato ai sensi del
Titolo secondo del presente decreto. L'impresa di trasformazione del
latte bufalino che abbia acquistato, congelato e utilizzato per la
produzione latte di bufala ai sensi del decreto dipartimentale del
Ministero 19 marzo 2020, n. 899. Sono in ogni caso escluse le imprese
che fossero gia' in difficolta' il 31 dicembre 2019.
e) «Soggetto gestore»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
- AGEA per le sovvenzioni di cui al Titolo I.