IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visti gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final cosi' come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 4 aprile 2020 C/2020/2215 e dell'8 maggio 2020 (2020/C 164/03), in particolare, la sezione 3.1 e le sue successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»; Visto l'art. 222 comma 3 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77 recante l'istituzione del «Fondo emergenziale per le filiere in crisi»; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 cosi' come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116 recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, relativo a «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»; Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»; Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 aprile 2020, recante «Istituzione del Fondo per la competitivita' delle filiere»; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»; Visto il decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-1»; Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, per arginare la pandemia determinata dal COVID-19, ha limitato fortemente le attivita' produttive e commerciali; Considerata la grave crisi di mercato del settore agroalimentare arrecata dal blocco delle attivita' commerciali, dalla riduzione delle attivita' produttive e dalla forte riduzione degli scambi commerciali con i Paesi esteri determinata dalla pandemia causata dal COVID-19; Considerato che alcune filiere zootecniche necessitano di strumenti normativi che consentano di aumentare la competitivita' della produzione anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste; Considerato che nella filiera suinicola il prezzo indicativo formulato dalla Commissione unica nazionale per i suini da macello e' sceso dagli euro 1,7 di febbraio 2020 a 1,09 del 25 giugno 2020; Considerato che a causa delle forti restrizioni imposte alla circolazione negli Stati membri per contrastare l'attuale pandemia di Covid-19, le vendite di alcune categorie di prodotti bovini, tra i quali le carni di vitelli di eta' inferiore agli otto mesi, destinati in prevalenza al settore alberghiero e della ristorazione, hanno subito pesanti ripercussioni e pertanto i prezzi sono sensibilmente calati; Considerato che la normativa Unionale di settore non prevede interventi di regolazione di mercato per le carni di vitelli di eta' inferiore a otto mesi ma che l'art. 222 del decreto-legge rilancio ha stanziato delle risorse nazionali che possono essere utilizzate a tale fine; Considerato che le attuali difficolta', e in particolare lo squilibrio tra offerta e domanda nel mercato delle carni di vitelli di eta' inferiore a otto mesi, possono essere attenuate con l'ammasso dei prodotti che sarebbero stati destinati per la maggior parte al settore alberghiero e della ristorazione in modo da ridurre detto squilibrio tra offerta e domanda, che a sua volta esercita una pressione al ribasso sui prezzi di tali prodotti; Considerato che il settore dei conigli ha anch'esso registrato un crollo delle quotazioni formulate dalla Commissione unica nazionale con un calo da 1,84 euro del febbraio 2020 al picco negativo di maggio 2020 con 1,24 euro di quotazione; Considerato che la filiera ovicaprina ha risentito di una gravissima flessione delle vendite nel pieno del periodo pasquale del 2020 che ha coinciso con le misure piu' restrittive di contenimento; Considerato che a causa delle forti restrizioni imposte alla circolazione negli Stati membri per contrastare l'attuale pandemia di Covid-19, in particolare la chiusura del circuito dell'Ho.Re.Ca. ha causato un calo molto incisivo nelle vendite di prosciutti DOP con conseguente aumento delle quantita' in stoccaggio e forte riduzione delle quotazioni di mercato; Considerato che a seguito sia del cambiamento nel modello di consumo che della chiusura del circuito legato all'Ho.Re.Ca gli operatori del settore non riescono a far fronte allo squilibrio prodottosi tra l'offerta e la domanda e che cio' rischia di compromettere la sostenibilita' finanziaria dell'intera filiera di settore; Considerato che la normativa Unionale di settore non prevede interventi di regolazione di mercato per lo stoccaggio dei prosciutti DOP e che le attuali difficolta', possono essere attenuate sia consentendo un adeguato periodo di stoccaggio privato dei prosciutti DOP che adottando misure per evitare un forte squilibrio tra domanda ed offerta e favorire, in tal modo, la ripresa graduale delle quotazioni di mercato; Considerato che e' opportuno fissare in anticipo l'importo dell'aiuto cosi' da consentire un sistema operativo rapido e flessibile e che l'importo dell'aiuto all'ammasso privato fissato anticipatamente dovrebbe essere stabilito in base alle spese di ammasso e ad altri elementi di mercato pertinenti quali le spese giornaliere di deposito in magazzino e all'indennizzo parziale per la perdita di valore; Considerato che ai fini di efficienza amministrativa e di semplificazione, e' opportuno fissare il quantitativo minimo di prodotti che deve formare oggetto di ciascuna domanda e che e' opportuno fissare una cauzione per garantire l'affidabilita' della domanda e far si' che la misura abbia gli effetti desiderati sul mercato; Visto il regime di aiuto di Stato SA.57947 notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione europea in data 6 luglio 2020 recante «Misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attivita' connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19» e approvato con decisione C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 9 luglio 2020; Decreta: Art. 1 Definizioni Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; b) «Quadro temporaneo»: il regime di aiuti previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final cosi' come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 4 aprile 2020 C/2020/2215, dell'8 maggio 2020 (2020/C 164/03) e del 2 luglio 2020 (2020/C 218/03), in particolare, la sezione 3.1 e le sue successive modifiche e integrazioni; c) «Registro nazionale aiuti»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234; d) «Soggetto beneficiario»: l'impresa agricola di allevamento di ovicaprini, vitelli, suini e conigli, nati allevati e macellati in Italia, che rispetti le condizioni di cui al presente decreto; l'impresa, anche in forma di cooperativa, di macellazione e/o trasformazione di carni di vitello o di suino, nati allevati e macellati in Italia, che attivi forme di ammasso privato ai sensi del Titolo secondo del presente decreto. L'impresa di trasformazione del latte bufalino che abbia acquistato, congelato e utilizzato per la produzione latte di bufala ai sensi del decreto dipartimentale del Ministero 19 marzo 2020, n. 899. Sono in ogni caso escluse le imprese che fossero gia' in difficolta' il 31 dicembre 2019. e) «Soggetto gestore»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA per le sovvenzioni di cui al Titolo I.