IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), e l'art. 29, commi 1 e 3; 
  Vista la decisione n. 1313/2013/UE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, con la quale e' stato istituito il meccanismo Unionale  di
protezione civile; 
  Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di
cooperazione internazionale e del meccanismo Unionale, partecipa alle
attivita' di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi
di particolare gravita'; 
  Considerato che il giorno 4 agosto 2020 il territorio della  citta'
di Beirut in Libano e' stato colpito da gravi esplosioni; 
  Considerato che, in conseguenza del predetto evento  calamitoso  e'
in atto una grave situazione di emergenza  che  ha  causato  numerose
vittime,  centinaia  di  dispersi,  ingenti  danni  ad   edifici   ed
infrastrutture, nonche' l'interruzione di servizi essenziali; 
  Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la  necessita'  di
procedere con tempestivita' all'attivazione delle risorse  necessarie
per assicurare i soccorsi alla popolazione colpita; 
  Vista la comunicazione del 4 agosto del  Governo  della  Repubblica
Libanese al Centro di coordinamento  della  risposta  alle  emergenze
dell'Unione europea con la quale si chiede assistenza per far  fronte
agli eventi calamitosi in argomento; 
  Vista  la  nota  del  Ministero  degli  affari   esteri   e   della
cooperazione internazionale del 5 agosto 2020 con la quale si  chiede
l'attivazione delle procedure per la  deliberazione  dello  stato  di
emergenza per  intervento  all'estero,  ai  sensi  dell'art.  29  del
decreto legislativo n. 1 del 2018; 
  Considerato che  l'offerta  di  assistenza  da  parte  del  Governo
italiano e' stata accettata dal Common  Emergency  Communication  and
Information System (CECIS) in data 5 agosto 2020; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020  con
cui e' stato dichiarato, per sei  mesi,  lo  stato  di  emergenza  in
conseguenza dell'evento calamitoso che  in  data  4  agosto  2020  ha
colpito la citta' di Beirut in Libano; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  22
novembre  2010  recante  «Disciplina  dell'autonomia  finanziaria   e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare  il  concorso  dello
Stato italiano nell'adozione di tutte  le  iniziative  di  protezione
civile anche attraverso la realizzazione di interventi  di  carattere
straordinario ed urgente, ove necessario, in  deroga  all'ordinamento
giuridico vigente; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Iniziative urgenti di protezione civile 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  il  concorso  dello  Stato   italiano
nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a
contrastare la grave emergenza  determinatasi  nel  territorio  della
citta' di Beirut in Libano a seguito dell'evento di cui in  premessa,
il Dipartimento della  protezione  civile,  anche  avvalendosi  delle
componenti, delle strutture operative e dei soggetti  concorrenti  di
cui agli  articoli  4  e  13  del  codice  della  protezione  civile,
interviene a supporto delle  autorita'  competenti  della  Repubblica
interessata  per  garantire  il   soccorso   e   l'assistenza   della
popolazione  anche  in  raccordo   con   l'Emergency   Response   and
Coordination Center (ERCC) della Commissione europea (DG-ECHO). 
  2. Per assicurare il supporto nell'espletamento degli interventi di
assistenza e soccorso di  cui  al  comma  1,  il  Dipartimento  della
protezione civile coordina l'invio nel territorio colpito di team del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Ministero della  difesa  -
Esercito italiano, al fine di supportare le  autorita'  locali  nello
svolgimento delle prime attivita' di ricerca e  soccorso  nonche'  di
analisi  del  danno  occorso   alle   strutture   ed   infrastrutture
interessate. Il Dipartimento coordina, inoltre, l'invio di  materiale
e beni dei vigili del fuoco. 
  3. L'attivita' di  cui  al  comma  2  e'  svolta  con  il  supporto
logistico del Ministero della difesa - Aeronautica militare italiana,
che garantisce  il  trasporto  in  loco  degli  uomini  e  dei  mezzi
necessari, con oneri a carico delle risorse di  cui  all'art.  3  del
presente provvedimento. 
  4. Al  fine  di  garantire  la  prosecuzione,  senza  soluzione  di
continuita', dell'attivita' di assistenza  alla  popolazione  colpita
dall'evento  calamitoso  di  cui  in  premessa,  e'  autorizzata   la
donazione, in favore della popolazione della  Repubblica  del  Libano
con le modalita' di cui al comma 5, di attrezzature e beni dei vigili
del fuoco, necessari per lo svolgimento delle attivita' di  istituto,
inviati ai sensi del comma 2. 
  5. Alla donazione dei beni di cui al comma 4  alla  Repubblica  del
Libano si provvede  mediante  verbale  sottoscritto  per  il  tramite
dell'Ambasciata d'Italia in Libano con le autorita' locali.