Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai
sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la  procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei  disciplinari,  tuttora  vigente  ai
sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016,
nelle  more  dell'adozione  del  nuovo  decreto  sulla  procedura  in
questione, ai sensi della  citata  legge  n.  238/2016,  nonche'  del
regolamento  delegato  UE  n.  33/2019  della   Commissione   e   del
regolamento  di  esecuzione  UE   n.   34/2019   della   Commissione,
applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 1308/2013; 
    Visto il decreto ministeriale 4 settembre 2009, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2009 con il quale e' stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini  «Terre
Alfieri» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; 
    Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  sul
sito internet del Ministero - sezione qualita' - vini  DOP  e  IGP  e
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana n.  295  del  20
dicembre 2011, con  il  quale  e'  stato  approvato  il  disciplinare
consolidato della DOP «Terre Alfieri»; 
    Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato
sito internet del Ministero sezione qualita' - vini DOP e IGP, con il
quale e' stato da ultimo aggiornato  il  disciplinare  di  produzione
della DOP dei vini «Terre Alfieri»; 
    Esaminata la documentata domanda trasmessa in data  18  settembre
2019, per il tramite della Regione Piemonte, su istanza del Consorzio
Barbera d'Asti e vini del Monferrato, con sede in Costigliole  d'Asti
(Asti) e successive integrazioni, intesa ad ottenere il  passaggio  a
denominazione di origine controllata e garantita della  denominazione
di origine controllata dei vini «Terre Alfieri»  e  la  modifica  del
relativo disciplinare di produzione, nel rispetto della procedura  di
cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
    Considerato che per  l'esame  della  predetta  domanda  e'  stata
esperita la procedura di cui agli articoli 6,  7  e  10  del  decreto
ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle  modifiche  «non  minori»
dei disciplinari, che comportano modifiche  al  documento  unico,  ai
sensi  della   preesistente   normativa   dell'Unione   europea,   in
particolare: 
      e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte; 
      e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato  nazionale
vini  DOP  e  IGP  espresso  nella  riunione  del  29  luglio   2020,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato  la  proposta
di passaggio a denominazione di origine controllata e garantita della
denominazione di origine controllata dei vini «Terre  Alfieri»  e  di
modifica del relativo disciplinare di produzione; 
    Tenuto conto che, nel caso di richiesta di passaggio alla DOCG di
un'intera DOC, si applica la procedura di cui all'art.  10,  comma  1
del citato decreto ministeriale  7  novembre  2012,  risultando  tale
fattispecie analoga alla richiesta di  modifica  di  un  disciplinare
DOP; 
    Considerato, altresi', che ai sensi del citato regolamento UE  n.
33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette  modifiche
«non  minori»  del  disciplinare  in   questione   sono   considerate
«ordinarie» e come tali sono approvate  dallo  Stato  membro  e  rese
applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione  ed  invio
alla Commissione UE della relativa decisione nazionale,  analogamente
a  quanto  previsto  dall'art.  10,  comma  8,  del  citato   decreto
ministeriale 7 novembre 2012, per  le  modifiche  «minori»,  che  non
comportano variazioni al documento unico; 
    Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle  more  dell'adozione
del  richiamato   decreto   concernente   la   procedura   nazionale,
preliminarmente  all'adozione  del  decreto  di  approvazione   della
«modifica  ordinaria»  del  disciplinare  di   cui   trattasi,   alla
pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per  un  periodo
di trenta giorni, al fine di dar  modo  ai  soggetti  interessati  di
presentare le eventuali osservazioni; 
    Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta  di  «modifica
ordinaria», concernente  il  passaggio  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita della denominazione  di  origine  controllata
dei vini «Terre Alfieri» e la modifica del relativo  disciplinare  di
produzione. 
    Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica,  in
regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo»
e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli
interessati  al  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali - Ufficio PQAI IV, via  XX  Settembre,  20  -  00187  Roma,
oppure  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata:
saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.