IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha  istituito  il
Ministero dell'istruzione e il  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca, con conseguente soppressione del Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato  dal  predetto
decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli  2,  comma
1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione
universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica  e  di
alta  formazione  artistica  musicale  e   coreutica»,   nonche'   la
determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; 
  Visto l'art.  1-ter  del  decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in
particolare: 
    comma 1:  «le  universita'  (...)  adottano  programmi  triennali
coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  sentiti
la Conferenza dei rettori delle universita'  italiane,  il  Consiglio
universitario nazionale  e  il  Consiglio  nazionale  degli  studenti
universitari (...)»; 
    comma 2: «i programmi delle universita' di cui al comma  1  (...)
sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri
individuati dal Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, avvalendosi dell'(ANVUR), sentita la Conferenza dei  rettori
delle universita' italiane (...) Dei programmi delle  universita'  si
tiene  conto  nella  ripartizione  del  Fondo  per  il  finanziamento
ordinario delle universita'»; 
  Visti  i  provvedimenti  legislativi  finalizzati  a  interventi  a
sostegno degli studenti, in particolare l'art. 1 del decreto-legge  9
maggio 2003, n.  105,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
dell'11 luglio 2003,  n.  170,  «Iniziative  per  il  sostegno  degli
studenti universitari e per favorirne la mobilita'» e l'art. 1, commi
290-293, legge 11 dicembre 2016, n. 232  (legge  di  bilancio  2017),
relativi ai piani per l'orientamento e il tutorato; 
  Visto l'art. 60, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  ai
sensi del quale «al fine di semplificare il sistema di  finanziamento
delle universita' statali e non statali, a  decorrere  dall'esercizio
finanziario 2014 i mezzi finanziari  destinati  dallo  Stato  per  le
finalita' di cui all'art. 5, comma  1,  lettera  c)  della  legge  24
dicembre  1993,  n.  537,  e  alla  legge  7  agosto  1990,  n.  245,
concernenti   la   programmazione   dello   sviluppo   del    sistema
universitario, per le finalita'  di  cui  all'art.  1,  comma  1  del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 luglio 2003, n.  170,  concernente  il  Fondo  per  il
sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti e per
le finalita' di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse
di studio universitarie post lauream, confluiscono, per la  quota  di
rispettiva  competenza,  calcolata  sulla  base  delle   assegnazioni
relative al triennio 2010-2012,  rispettivamente  nel  Fondo  per  il
finanziamento ordinario delle universita' statali  e  nel  contributo
statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991,  n.  243,  alle
universita' non statali legalmente riconosciute»; 
  Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2019  (protocollo  n.  738),
recante i criteri di riparto del Fondo per il finanziamento ordinario
delle universita' statali e, in  particolare,  l'art.  10,  comma  1,
lettera d), il quale destina l'importo  di  euro  65.000.000  per  la
quota dell'anno 2019 riferita  alla  programmazione  triennale  delle
universita',  secondo  quanto  previsto  dal   decreto   ministeriale
relativo alle linee generali di indirizzo del triennio 2019-2021; 
  Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 2019 (protocollo  n.  989)
con cui sono state adottate le  linee  generali  d'indirizzo  per  la
programmazione delle universita' per  il  triennio  2019-2021  e  gli
indicatori per la valutazione dei risultati, e in particolare  l'art.
2, che  prevede  la  presentazione  da  parte  delle  universita'  di
specifici programmi, entro  novanta  giorni  dalla  registrazione  da
parte della Corte dei conti del decreto in questione, in coerenza con
gli obiettivi e le  azioni  indicati  nel  medesimo  articolo,  e  la
valutazione da parte del Ministero ai  fini  dell'attribuzione  delle
risorse relative alla programmazione triennale,  pari  ad  almeno  65
milioni di euro annui per le universita' statali e  a  1  milione  di
euro annui per le universita' non statali; 
  Visti il decreto del Capo Dipartimento per la formazione  superiore
e per la ricerca n. 2503 del  9  febbraio  2019,  con  il  quale,  in
attuazione dell'art. 2, comma 2 del decreto ministeriale n. 989/2019,
sono state definite le modalita' per la presentazione da parte  degli
Atenei dei programmi  triennali  entro  il  14  febbraio  2020,  e  i
programmi  triennali  presentati  dagli  Atenei  entro  la   suddetta
scadenza; 
  Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2019 (protocollo n. 1174)
recante i criteri di riparto per l'anno 2019 del  contributo  di  cui
alla legge n. 243/1991 per le universita' non statali,  ad  eccezione
delle universita' telematiche, e in particolare l'art.  4,  comma  1,
lettera c), il quale destina euro 970.000 per la quota dell'anno 2019
riferita alla programmazione triennale delle  universita'  2019-2021,
secondo quanto previsto  dall'art.  2  del  decreto  ministeriale  n.
989/2019; 
  Visto il decreto ministeriale  27  marzo  2020  (protocollo  n.  3)
relativo ai criteri di riparto per l'anno 2019 del contributo di  cui
alla legge n. 243/1991 per le universita' non statali  telematiche  e
in particolare l'art. 4, lettera b), che destina  euro  12.277  quale
importo massimo da attribuire, sulla base  dei  programmi  presentati
dalle universita' telematiche, per la programmazione triennale  delle
universita'  2019-2021,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  2  del
decreto ministeriale n. 989/2019; 
  Visti  i  decreti-legge  adottati  dal  Governo  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  e  in  particolare  per  il
settore universitario: 
    l'art. 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e  l'art.  1  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, concernenti la  sospensione  della
frequenza delle attivita' di formazione  superiore,  compresa  quella
universitaria, con possibilita' di svolgere le attivita' formative  a
distanza; 
    l'art. 100 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  che  ha
istituito  il  «Fondo  per  le  esigenze  emergenziali  del   sistema
dell'universita', delle  istituzioni  di  alta  formazione  artistica
musicale e coreutica e degli enti di ricerca» con una dotazione  pari
a 50 milioni di euro, poi incrementato per l'anno 2020 di 62  milioni
di euro dall'art. 236, comma 1 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
nonche' l'art. 103 del medesimo decreto-legge n. 18/2020, concernente
la sospensione dei termini  nei  procedimenti  amministrativi  e  gli
effetti degli atti amministrativi in scadenza; 
  Tenuto conto delle indicazioni fornite  dalla  Commissione  europea
sul  proprio  sito  istituzionale  in  riferimento  ai  viaggi  e  ai
trasporti durante la pandemia e di  quelle  piu'  specifiche  fornite
dalla  stessa  Commissione  alle  universita'  attraverso   l'agenzia
nazionale Erasmus + INDIRE in merito alla mobilita' internazionale di
studenti e docenti; 
  Considerato che i programmi presentati dagli  Atenei  entro  il  14
febbraio   2020   sono   stati   formulati   prima    dell'insorgenza
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e,  quindi,  senza  poter
tenere in considerazione l'impatto da essa determinato in  tutti  gli
ambiti di attivita' cui si riferisce la programmazione triennale  con
conseguente ricaduta sui risultati attesi  che  erano  riportati  nei
programmi e che risultano, a causa dell'emergenza epidemiologica,  di
difficile o impossibile realizzazione; 
  Considerato che le medesime  considerazioni  valgono  altresi'  con
riferimento  al  piano   lauree   scientifiche   e   ai   piani   per
l'orientamento  e  il  tutorato  di  cui  all'art.  4   del   decreto
ministeriale n. 989/2019, in relazione ai  quali  non  si  e'  potuto
provvedere alla definizione da parte del Ministero delle  indicazioni
operative ai fini dell'attuazione dei relativi interventi  nel  corso
del corrente anno accademico; 
  Ravvisata  la  necessita'  di   definire   nuove   linee   generali
d'indirizzo  per  lo  sviluppo  del   sistema   universitario,   data
l'evoluzione complessiva del contesto in cui operano  gli  Atenei  al
termine della emergenza epidemiologica; 
  Ritenuto pertanto di  non  poter  procedere  alla  valutazione  dei
programmi presentati e al contempo di assicurare agli  Atenei,  nelle
more  della  definizione  delle  nuove  linee  generali  d'indirizzo,
l'erogazione delle risorse relative alla programmazione triennale per
gli anni 2019 e 2020; 
  Vista la nota ministeriale n. 798 del 4 maggio 2020, con  la  quale
sono state fornite alle  istituzioni  della  formazione  superiore  e
della ricerca le  indicazioni  per  una  programmazione  condivisa  e
coordinata   finalizzata   a   fronteggiare   le   fasi    successive
dell'emergenza epidemiologica (c.d. post lockdown), articolata  nelle
seguenti cinque azioni: 
    piano di offerta didattica blended, ovvero  in  grado  di  essere
erogata sia in presenza sia in telepresenza, con  modalita'  sincrona
e/o asincrona,  garantendo  le  stesse  possibilita'  in  termini  di
accessibilita'  e  di  qualita'  della  didattica  agli  studenti  in
presenza e a quelli a distanza (ad esempio gli studenti  fuori  sede,
gli studenti  limitati  negli  spostamenti  da  misure  restrittive),
nonche'  agli  studenti  con   disabilita'   o   DSA   e,   comunque,
coerentemente con quanto verra' imposto  dalle  autorita'  competenti
nei diversi territori; 
    piano di accesso agli spazi (aule, laboratori, biblioteche, ecc.)
e di uso di  dispositivi  di  protezione  individuale,  in  grado  di
garantire i livelli di sicurezza necessari, coerentemente con  quanto
verra' imposto dalle autorita' competenti nei  diversi  territori,  e
anche attraverso  un  «ampliamento»  degli  orari  e  dei  giorni  di
svolgimento delle attivita', considerando,  se  necessario,  un  arco
settimanale lavorativo comprensivo del sabato e della domenica; 
    piano  di  potenziamento  delle  infrastrutture  digitali   delle
istituzioni, in termini di dotazione  delle  aule,  di  connettivita'
della rete, di organizzazione interna e di dotazione  di  dispositivi
per gli studenti, per il personale docente e ricercatore, nonche' per
il personale tecnico amministrativo; 
    piano di  dematerializzazione  dei  procedimenti  amministrativi,
attraverso il potenziamento dei sistemi digitali in uso; 
    piano di  formazione  del  personale  tecnico  amministrativo,  a
supporto dei punti precedenti; 
  Visti i decreti ministeriali 13 maggio 2020 (protocollo n. 81) e 14
luglio 2020  (protocollo  n.  294)  con  cui  e'  stato  previsto  il
cofinanziamento da parte del Ministero di appositi  interventi  degli
Atenei in coerenza con le azioni sopraindicate; 
  Ritenuto pertanto di integrare quanto previsto dagli articoli 2 e 4
del decreto ministeriale n. 989/2019 al fine di adeguare i  contenuti
delle  linee  generali   d'indirizzo   della   programmazione   delle
universita' 2019-2021 al mutato contesto in cui operano gli Atenei  a
seguito della emergenza epidemiologica da COVID-19; 
  Acquisiti i pareri della Conferenza dei rettori  delle  universita'
italiane (CRUI) del 23 luglio 2020;  del  Consiglio  nazionale  degli
studenti  universitari  (CNSU)  del  24  luglio  2020;   dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario  e  della  ricerca
(ANVUR) del 23 luglio 2020;  del  Consiglio  universitario  nazionale
(CUN) del 29 luglio 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Programmi degli Atenei 2019-2020 
 
  1.  In  considerazione  dell'impatto   determinato   dall'emergenza
epidemica da COVID 19 sulla programmazione triennale  2019-2021,  gli
Atenei provvedono autonomamente: 
    a)  all'attuazione   delle   azioni   contenute   nei   programmi
presentanti ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 989/2019
ritenute  tuttora  compatibili  con  i  cambiamenti  nelle  attivita'
determinate dalla predetta emergenza, provvedendo in ogni  caso  alle
eventuali azioni di reclutamento a valere integralmente sulle proprie
facolta' assunzionali; 
    b) alla rimodulazione dei programmi presentati in coerenza con le
indicazioni contenute nella nota ministeriale n.  798  del  4  maggio
2020, per la copertura dei costi non gia'  finanziati  a  valere  sui
decreti ministeriali 13 maggio 2020 (protocollo n. 81)  e  14  luglio
2020 (protocollo n. 194). 
  2. Per le finalita' di cui  al  comma  1,  e'  destinata  la  quota
relativa  al  primo  biennio  delle  risorse  per  la  programmazione
triennale: 
    i) per le  universita'  statali,  pari  a  euro  65  milioni  per
ciascuno degli anni 2019 e 2020; 
    ii) per le universita' non statali non telematiche, pari  a  euro
970.000 per l'anno 2019 e euro 1 milione per l'anno 2020; 
    iii) per le universita' non  statali  telematiche,  pari  a  euro
12.277 per l'anno 2019. 
  Tali risorse sono ripartite tra gli Atenei che hanno presentato  la
propria programmazione triennale al Ministero  nei  termini  indicati
dall'art. 2, comma 2 del decreto ministeriale n. 989/2019,  ed  entro
il limite massimo delle risorse richieste, in proporzione alla  quota
del finanziamento ordinario non vincolato nella destinazione  di  cui
all'art. 5, comma 1, lettera a) della legge n. 537 del  1993,  e  del
contributo  di  cui  alla  legge  del  29  luglio   1991,   n.   243,
rispettivamente negli anni 2019 e 2020. Entro  il  mese  di  dicembre
2021,  si  provvede  al  monitoraggio  dell'utilizzo  delle  predette
risorse  e  dei  risultati  raggiunti.  Le  somme  eventualmente  non
utilizzate sono recuperate a valere sulle assegnazioni del FFO ovvero
del contributo di  cui  alla  legge  n.  243/1991  relative  all'anno
successivo.