IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in
particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e
all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
giugno 2019, n. 97, cosi' come modificato dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;
Vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualita' dell'aria
ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa;
Vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo
scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione
della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
21 maggio 2008 relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per
un'aria piu' pulita in Europa;
Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione
della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo
scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e, in
particolare, l'art. 19 che prevede la messa all'asta delle quote;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141,
cosi' come modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che
istituisce il fondo denominato programma sperimentale buono mobilita'
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare. Il programma sperimentale buono mobilita'
prevede, in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di
regione, nelle citta' metropolitane, nei capoluoghi di provincia
ovvero nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, un
«buono mobilita'», pari al 60 per cento della spesa sostenuta e,
comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio
2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche
a pedalata assistita, nonche' di veicoli per la mobilita' personale a
propulsione prevalentemente elettrica di cui all'art. 33-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero per
l'utilizzo dei servizi di mobilita' condivisa a uso individuale
esclusi quelli mediante autovetture. Il suddetto «buono mobilita'»
puo' essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una
delle destinazioni d'uso previste;
Visto che il medesimo art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre
2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 141, come modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
prevede che «al relativo onere si provvede mediante corrispondente
utilizzo, per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024
di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di
CO2 di cui all'art. 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,
destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad
apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita
definitivamente all'erario»;
Visto che l'art. 229, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
prevede che «Il decreto di cui all'art. 2, comma 1, quinto periodo,
del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e' adottato
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il
fondo di cui al medesimo art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n.
111 del 2019, e' incrementato di ulteriori 70 milioni di euro
nell'anno 2020. Al relativo onere si provvede, quanto a 50 milioni di
euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse disponibili,
anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di
emissione di CO2, di cui all'art. 19 del decreto legislativo 13 marzo
2013, n. 30, di competenza del medesimo stato di previsione, e,
quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 265, comma 5, del
presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio, anche in conto residui.»;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141,
cosi' come modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il
quale prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sono definite le modalita' e i termini per
l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al programma
sperimentale buono mobilita' anche ai fini del rispetto dei limiti di
spesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17
luglio 2015, n. 126;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto in particolare l'art. 12 del menzionato decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni,
nell'organizzare autonomamente la propria attivita', utilizzano le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la
realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicita',
imparzialita', trasparenza, semplificazione e partecipazione nel
rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione;
Visto l'art. 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il
quale prevede che le pubbliche amministrazioni provvedono a
razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le
attivita' gestionali, i documenti, la modulistica, le modalita' di
accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e
delle imprese;
Visti gli articoli 68 e 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, finalizzati a favorire il riuso dei programmi informatici di
proprieta' delle pubbliche amministrazioni;
Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e successive modificazioni, con cui e' stata istituita l'Agenzia per
l'Italia digitale (nel prosieguo AGID);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema
pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del
sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese»;
Tenuto conto che l'AGID, nell'ambito del progetto denominato
«Italia Login - La casa del cittadino», promuove la diffusione del
Sistema pubblico di identita' digitale, di seguito SPID, che consente
a cittadini e imprese di accedere con un'unica identita' digitale ai
servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti;
Viste le linee guida su acquisizione e riuso di software per le
pubbliche amministrazioni adottate dall'AGID con determinazione n.
115/2019 del 9 maggio 2019, le quali prevedono che il modello del
riuso delineato dal codice dell'amministrazione digitale consente di
individuare, valutare e personalizzare un software senza stipulare
alcuna convenzione con l'amministrazione che ha messo a riuso il
software stesso, oltre all'accettazione della licenza Open Source che
si perfeziona con il semplice download, senza che sia necessaria
alcuna richiesta di accesso;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che
stabilisce che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le
predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi e che svolgono la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato.
Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi
relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi
stessi»;
Visto l'art. 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il
quale prevede che, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza
dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi
istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione
dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento
delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e
interoperabilita' tra le banche dati, in coerenza con le strategie
del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
puo' avvalersi della societa' di cui all'art. 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per servizi informatici
strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e
funzionali, nonche' per la realizzazione di programmi e progetti da
realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari
degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti
mediante apposite convenzioni;
Considerata la necessita' di provvedere tempestivamente
all'individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle
previsioni di cui all'art. 2, comma 1 del decreto-legge 14 ottobre
2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre
2019, n. 141, cosi' come modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34;
Considerato che il riuso dei programmi informatici di proprieta'
delle pubbliche amministrazioni garantisce il raggiungimento delle
finalita' di economicita', efficienza, tutela degli investimenti e
neutralita' tecnologica;
Considerato che esistono gia' applicazioni sviluppate da altre
amministrazioni pubbliche che promuovono lo SPID e che presentano
analogie con il servizio per l'erogazione del «buono mobilita'» di
cui al «Programma sperimentale buono mobilita'», quindi tali da poter
essere adattate, nel rispetto della normativa vigente in materia di
riuso di programmi informatici o di parti di essi, per le finalita'
di cui al presente decreto;
Vista l'applicazione informatica «18App», realizzata ai sensi
dell'art. 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Vista l'applicazione informatica «Carta del docente», realizzata ai
sensi dell'art. 1, commi 121, 122, 123 e 124 della legge 13 luglio
2015, n. 107;
Vista l'applicazione informatica «Bonus dispositivi anti
abbandono», realizzata ai sensi dell'art. 52 del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157;
Ritenuto pertanto di doversi avvalere, nel rispetto di quanto
previsto dall' art. 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
di societa' a capitale interamente pubblico, affidando direttamente
alle stesse l'esecuzione delle attivita' connesse all'adozione del
decreto di cui al citato art. 2, comma 1;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Decreta:
Art. 1
Oggetto, finalita' e dotazione finanziaria
1. Il presente decreto definisce le modalita' e i termini per
l'ottenimento e l'erogazione del buono mobilita' di cui al «Programma
sperimentale buono mobilita'», di seguito «Programma», istituito
dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141,
e successive modificazioni.
2. Il programma e' finalizzato a ridurre le emissioni climalteranti
e inquinanti. A decorrere dal 4 maggio 2020 sino al 31 dicembre 2020,
il programma incentiva forme di mobilita' sostenibile alternative al
trasporto pubblico locale che garantiscano il diritto alla mobilita'
delle persone nelle aree urbane, a fronte delle limitazioni al
trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
3. Il programma e' finanziato a valere sulle risorse iscritte sul
capitolo 7955 «Fondo destinato al programma sperimentale buono
mobilita'» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.