IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare,
l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del  Consiglio
dei ministri, o al Ministro  delegato,  le  funzioni  in  materia  di
politiche di coesione di cui al decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 300, art. 24, comma 1, lettera c), ivi  inclusa  la  gestione  del
Fondo per le aree sottoutilizzate di cui alla legge 27 dicembre 2002,
n. 289, art. 61, e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  88  e,   in
particolare, l'art. 4 il quale dispone che il  citato  Fondo  per  le
aree sottoutilizzate sia  denominato  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione,  di  seguito  FSC,  e  sia  finalizzato   a   dare   unita'
programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a
finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico  e  sociale
tra le diverse aree del Paese; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125,  in  particolare
l'art. 10 che istituisce l'Agenzia per la coesione  territoriale,  la
sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri  o
del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica
di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la  stessa
Agenzia; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
dicembre  2014  che  istituisce,  tra  le  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  in  attuazione  del  citato
decreto-legge n. 101 del  2013,  art.  10,  il  Dipartimento  per  le
politiche di coesione; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed in particolare l'art. 1,
comma  703,  il  quale,  ferme  restando  le   vigenti   disposizioni
sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori  disposizioni  per  l'utilizzo
delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020; 
  Considerato che la dotazione complessiva del FSC per il periodo  di
programmazione 2014-2020, pari a 68.810,00 milioni di  euro,  risulta
determinata come segue: 
    un importo pari a 43.848,00 milioni di euro, iscritto in bilancio
quale quota dell'80 per cento della dotazione di 54.810,00 milioni di
euro individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1,  comma
6; 
    un importo pari a 10.962,00 milioni di euro,  stanziato  per  gli
anni 2020 e successivi dalla legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  quale
rimanente quota  del  20  per  cento  inizialmente  non  iscritta  in
bilancio; 
    un importo di 5.000,00 milioni di euro, quale dotazione ulteriore
stanziata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
    un importo di 4.000,00 milioni di euro, quale dotazione ulteriore
stanziata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
    un importo di 5.000,00 milioni di euro, quale ulteriore dotazione
stanziata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 10, da  ultimo
modificato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1,  comma  309,
rubricato  «Semplificazione  ed  efficientamento  dei   processi   di
programmazione, vigilanza ed attuazione degli  interventi  finanziati
dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», in  cui  e'  previsto,  tra
l'altro, che, al fine di migliorare il coordinamento  unitario  e  la
qualita' degli  investimenti  finanziati  con  le  risorse  nazionali
destinate alle politiche di  coesione  dei  cicli  di  programmazione
2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, nonche' di  accelerarne  la  spesa,
per ciascuna amministrazione centrale, regione o citta' metropolitana
titolare di risorse a valere su FSC, in sostituzione della pluralita'
degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo
conto  dello  stato  di  attuazione  degli  interventi  ivi  inclusi,
l'Agenzia  per  la  coesione   territoriale   proceda,   sentite   le
amministrazioni  interessate,  ad  una  riclassificazione   di   tali
strumenti  al  fine  di  sottoporre  all'approvazione  del   Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta
del Ministro per il sud e la coesione  territoriale  un  unico  piano
operativo per ogni  amministrazione,  denominato  «Piano  sviluppo  e
coesione»; 
  Visto il citato decreto-legge n. 34 del 2019, in particolare l'art.
44, comma 7, in base al quale, in  sede  di  prima  approvazione,  il
«Piano sviluppo e coesione» puo' contenere sia gli interventi  dotati
di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata,
sia  gli  interventi  che,  pur  non  rientrando   nella   precedente
casistica, siano valutati favorevolmente da  parte  del  Dipartimento
per le politiche di  coesione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e dell'Agenzia per  la  coesione  territoriale,  sentite  le
amministrazioni titolari delle risorse, fermo restando  l'obbligo  di
generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31  dicembre
2021; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»; 
  Visto il citato decreto-legge n. 34 del 2020, in particolare l'art.
242,  che  disciplina  la  fattispecie  della   rendicontazione   sui
programmi  operativi  dei  Fondi  SIE  di  spese  emergenziali   gia'
anticipate  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  prevedendo,  tra
l'altro, che: 
    a) le risorse rimborsate  dall'Unione  europea  a  seguito  della
rendicontazione delle spese emergenziali gia' anticipate a carico del
bilancio dello Stato sono riassegnate alle stesse amministrazioni che
abbiano proceduto alla relativa rendicontazione sui propri  programmi
operativi SIE, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per  essere
destinate alla realizzazione di  programmi  operativi  complementari,
vigenti o da adottarsi; 
    b) nelle  more  della  riassegnazione  delle  risorse  rimborsate
dall'Unione europea,  tali  amministrazioni  possono  assicurare  gli
impegni gia' assunti in relazione ad  interventi  poi  sostituiti  da
quelli   emergenziali   a   carico   dello   Stato,   attraverso   la
riprogrammazione delle risorse FSC che non soddisfino i requisiti  di
cui al citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, art. 44, comma  7,
previa apposita decisione della cabina di regia di cui alla legge  23
dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 703, lettera  c),  e  successiva
informativa al CIPE; 
    c) qualora le risorse rivenienti dalla riprogrammazione di cui al
precedente capoverso siano inesistenti o insufficienti, e'  possibile
procedere attraverso nuove assegnazioni di  risorse  FSC  nei  limiti
delle  disponibilita'  attuali,  fermo  restando  che  tali   risorse
rientrano nella disponibilita' del Fondo nel  momento  in  cui  siano
rese disponibili le risorse rimborsate dall'Unione europea; 
    d) per le predette  finalita',  il  Ministro  per  il  sud  e  la
coesione territoriale procede alla definizione  di  appositi  accordi
con le singole amministrazioni titolari dei programmi  operativi  dei
Fondi SIE; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4  settembre  2019
con  il  quale,  tra  l'altro,  e'  stato  nominato  Ministro   senza
portafoglio il dott. Giuseppe Luciano Calogero Provenzano; 
  Visti il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
settembre 2019, con  il  quale  allo  stesso  Ministro  e'  conferito
l'incarico relativo al sud e alla coesione territoriale e il  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019,  recante
la delega di funzioni al Ministro stesso; 
  Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il  sud  e  la
coesione territoriale, protocollo  n.  1111  del  13  luglio  2020  e
l'allegata nota  informativa  predisposta  dal  Dipartimento  per  le
politiche di coesione della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,
concernente  la  proposta  di  nuova  assegnazione  di  risorse   FSC
2014-2020, per complessivi 65,00 milioni di  euro  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali per dare copertura  agli  interventi
riprogrammati sul Programma operativo  nazionale  (PON)  «Inclusione»
2014-2020; 
  Visto il protocollo d'intesa interministeriale sottoscritto in data
10 luglio 2020 tra il Ministro per il sud e la coesione  territoriale
e i Ministri titolari di Programmi operativi nazionali con  il  quale
e' stato sancito, tra l'altro, l'impegno del Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali alla riprogrammazione del Programma operativo
nazionale (PON) «Inclusione» 2014-2020 al fine  di  attivare  risorse
disponibili su tale programma per un ammontare complessivo di  320,00
milioni di euro per fronteggiare l'emergenza sanitaria,  economica  e
sociale  conseguente  alla  pandemia  da   COVID-19   attraverso   la
rendicontazione di  spese  emergenziali  anticipate  a  carico  dello
Stato; 
  Considerato che la proposta di nuova assegnazione  di  risorse  FSC
2014-2020 e' funzionale a garantire la prosecuzione, senza  soluzione
di continuita', degli interventi originariamente previsti nel  citato
programma operativo -  Azione  9.1.1  (Sperimentazione  sostegno  per
l'inclusione attiva - SIA)  e  Azione  9.5.9  -  e  sostituiti  dagli
interventi a carattere emergenziale e che il Ministero del  lavoro  e
delle  politiche   sociali   non   e'   titolare   di   risorse   FSC
riprogrammabili ai sensi del citato decreto-legge  n.  34  del  2019,
art. 44; 
  Considerato che il FSC 2014-2020 presenta la  necessaria  capienza,
sia  in  relazione  alle  risorse  non  ancora  programmate,  sia  in
relazione alle disponibilita' FSC rivenienti  dalla  riduzione  delle
assegnazioni del Fondo al piano operativo «Infrastrutture» e al piano
operativo «Ambiente» di cui si e' preso atto con precedenti  delibere
nella seduta odierna; 
  Tenuto conto che in  data  22  luglio  2020  la  cabina  di  regia,
istituita con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  25
febbraio 2016 per lo svolgimento delle funzioni di programmazione del
FSC 2014-2020 previste dalla citata legge n. 190 del  2014,  art.  1,
comma 703, lettera c), si e' espressa favorevolmente; 
  Tenuto conto  dell'esame  della  proposta  svolto  ai  sensi  della
delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante il  regolamento  di  questo
Comitato, art. 3; 
  Vista la nota predisposta congiuntamente dal  Dipartimento  per  la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze e posta a base della odierna seduta di questo Comitato; 
  Sulla proposta illustrata in seduta dal Ministro per il  sud  e  la
coesione territoriale; 
 
                              Delibera: 
 
1. Approvazione di  un'assegnazione  di  risorse  del  Fondo  per  lo
  sviluppo e la coesione 2014-2020 al Ministero del  lavoro  e  delle
  politiche sociali. 
  1.1  Per  le  finalita'  indicate   in   premessa,   e'   approvata
un'assegnazione  di  risorse  FSC  2014-2020  per  complessivi  65,00
milioni di euro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per
dare copertura agli interventi riprogrammati sul Programma  operativo
nazionale (PON) «Inclusione» 2014-2020. 
  1.2 In applicazione del citato decreto-legge n. 34 del  2020,  art.
242, commi 2 e 5, le risorse assegnate ai sensi del precedente  punto
1.1 tornano nelle disponibilita' del FSC nel  momento  in  cui  siano
rese disponibili nel programma complementare  le  risorse  rimborsate
dall'Unione europea  a  seguito  della  rendicontazione  delle  spese
anticipate a carico dello Stato. 
  1.3 Secondo quanto previsto dalla citata legge  n.  190  del  2014,
art.  1,  comma  703,  lettera  l),  l'assegnazione  in  termini   di
competenza e' a valere sulle attuali disponibilita' del FSC 2014-2020
per l'annualita' 2020. Tale profilo  finanziario  costituisce  limite
annuale, compatibilmente con le disponibilita' di cassa del  bilancio
dello  Stato,  per  i  trasferimenti  dal   FSC   all'amministrazione
competente. 
  1.4 Dell'assegnazione disposta dalla  presente  delibera  si  tiene
conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo  di
riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno  e  del  20  per
cento al centro-nord in relazione alla dotazione complessiva del  FSC
2014-2020. 
2. Attuazione e monitoraggio degli interventi. 
  2.1 Gli interventi di cui alla presente delibera sono soggetti alle
regole di governance e alle modalita' di  attuazione  e  monitoraggio
del FSC 2014-2020. 
  2.2 Il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  riferira'
annualmente  e,  in  ogni  caso,  su  specifica  richiesta  a  questo
Comitato,  sullo  stato  di  attuazione  delle  risorse  assegnate  e
sull'ammontare delle risorse rimborsate dall'Unione europea a seguito
della rendicontazione delle spese anticipate a carico dello Stato. 
    Roma, 28 luglio 2020 
 
                                                 Il Presidente: Conte 
 
Il segretario: Fraccaro 

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2020 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 994