IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», in particolare l'art. 21, comma 1, lettera u); Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, concernente «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi; Visto gli articoli 440, 544-bis, 544-ter, 638, 650 e 674 del codice penale; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE; Visto il regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 10 febbraio 2012, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 9 marzo 2012, come prorogata dall'ordinanza ministeriale 14 gennaio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 51 del 3 marzo 2014, e dall'ordinanza ministeriale 10 febbraio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 2015; Vista l'ordinanza 13 giugno 2016, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 165 del 16 luglio 2016, da ultimo prorogata con ordinanza 25 giugno 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 del 13 luglio 2018; Vista l'ordinanza 12 luglio 2019, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 196 del 22 agosto 2019; Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche abbandonati nell'ambiente rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, ed e' anche causa di contaminazione ambientale; Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche abbandonati nell'ambiente e' causa di danni al patrimonio faunistico, ivi comprese le specie in via d'estinzione; Rilevato che l'adozione delle precedenti ordinanze ha reso possibile un maggior controllo del fenomeno con significativa riduzione dell'incidenza degli episodi di avvelenamento e con individuazione dei responsabili che sono stati perseguiti ai sensi delle norme penali vigenti, rappresentando quindi un deterrente per il perpetrarsi di ulteriori atti criminosi; Considerato il persistere di numerosi episodi, accertati da approfondimenti diagnostici eseguiti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti, relativi ad avvelenamenti e uccisioni di animali domestici e selvatici a causa di esche o bocconi avvelenati, accidentalmente o intenzionalmente disseminati nell'ambiente; Considerato, pertanto, che continua a sussistere la necessita' e l'urgenza di confermare le misure di salvaguardia e prevenzione ai fini del controllo e monitoraggio del predetto fenomeno; Ordina: Art. 1 1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute 12 luglio 2019 e' prorogato di dodici mesi a decorrere dalla data del 23 agosto 2020. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 agosto 2020 Il Ministro: Speranza Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1800