IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19», successivamente abrogato dal
decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e
dell'art. 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in
particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in
particolare, l'art. 1, comma 5;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione del 26 giugno 2020
recante «Adozione del documento per la pianificazione delle attivita'
scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del
sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 198 dell'8 agosto 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 202 del 13 agosto 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 17 agosto 2020;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e
del 29 luglio 2020, con le quali, rispettivamente, e' stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei
casi sul territorio nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale
rendono necessarie misure volte a garantire uniformita'
nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede
internazionale ed europea;
Viste le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia, sulle
quali la Conferenza unificata ha espresso parere nella seduta del 28
agosto 2020;
Viste le linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in
materia di trasporto pubblico e le linee guida per il trasporto
scolastico dedicato, sulle quali la Conferenza unificata ha espresso
parere nella seduta del 31 agosto 2020;
Vista la nota congiunta pervenuta in data 2 settembre 2020, della
Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Associazione
nazionale comuni italiani e dell'Unione province d'Italia, nella
quale, con riferimento alle citate linee guida per l'informazione
agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della
diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico, si chiede
di inserire il settore trasporto funicolare nel capitolo relativo al
settore trasporto pubblico locale automobilistico, metropolitano,
tranviario, costiero e ferroviario di interesse delle regioni e delle
P.A.;
Visti i verbali 100, 101, 102, 103 e 104 di cui rispettivamente
alle sedute del 10 agosto 2020, 19 agosto 2020, 26 agosto 2020, 28
agosto 2020, 31 agosto 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3
febbraio 2020, n. 630;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica
amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli
affari regionali e le autonomie, per le pari opportunita' e la
famiglia, nonche' sentito il Presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome;
Decreta:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio
nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono
prorogate sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4.
2. Sono altresi' confermate e restano efficaci, sino al 7 ottobre
2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della
salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020, salvo quanto previsto dal
comma 3.
3. L'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Ministro della salute
12 agosto 2020 non si applica nei casi previsti dall'art. 6, commi 6
e 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto
2020.
4. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto
2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, comma 6, lettera r), il primo periodo, e'
sostituito dal seguente: «r) ferma restando la ripresa delle
attivita' dei servizi educativi e dell'attivita' didattica delle
scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le
istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile
all'avvio nonche' al regolare svolgimento dell'anno scolastico
2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la
gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall'Istituto
Superiore di Sanita' di cui all'allegato 21»; al secondo periodo le
parole «sono consentiti» sono sostituite dalle seguenti «sono
altresi' consentiti»; al terzo periodo la parola «altresi'» e'
sostituita dalla seguente «parimenti»;
b) all'art. 1, comma 6, la lettera s) e' sostituita dalla
seguente: «s) nelle Universita' le attivita' didattiche e curriculari
sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero
dell'universita' e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonche'
sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e
sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22. Le linee guida ed il
protocollo di cui al precedente periodo si applicano, in quanto
compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica»;
c) all'art. 4, comma 1, dopo la lettera i), e' aggiunta la
seguente: «i-bis) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere
il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui alle lettere
f) e h), anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e
stabile relazione affettiva»;
d) all'art. 6, comma 6, dopo la lettera d), e' aggiunta la
seguente: «d-bis) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa
la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello
internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e
con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a
chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di
essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel
territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per
mezzo di tampone e risultato negativo.»;
e) all'art. 6, comma 7, alla lettera g), dopo le parole
«personale militare» sono inserite le seguenti «e personale della
polizia di Stato»;
f) l'allegato 15 (Linee guida per l'informazione agli utenti e le
modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del
COVID-19 in materia di trasporto pubblico) e' sostituito
dall'allegato 15 di cui all'allegato A al presente decreto;
g) l'allegato 16 (Linee guida per il trasporto scolastico
dedicato) e' sostituito dall'allegato 16 di cui all'allegato B al
presente decreto;
h) l'allegato 20 (Spostamenti da e per l'estero) e' sostituito
dall'allegato 20 di cui all'allegato C al presente decreto;
i) dopo l'allegato 20 e' aggiunto l'allegato 21 di cui
all'allegato D al presente decreto;
l) dopo l'allegato 21 e' aggiunto l'allegato 22 di cui
all'allegato E al presente decreto.