IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice
delle comunicazioni elettroniche;
Vista la direttiva (UE) 2018/1972, del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo
delle comunicazioni elettroniche e, in particolare, l'articolo 110
relativo alle previsioni riguardanti l'istituzione di sistemi di
allarme pubblico negli Stati membri;
Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante delega al Governo per
il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema
nazionale della protezione civile;
Visto il decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, recante
codice della protezione civile e, in particolare, l'articolo 20 che
definisce la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione
dei grandi rischi quale organo di consulenza tecnico-scientifica del
Dipartimento della protezione civile;
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e, in
particolare l'articolo 28, comma 2;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ravvisata la necessita' di procedere all'adozione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Sentiti il Garante per la protezione dei dati e l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2020;
Visto il parere della Conferenza unificata n. 47 del 7 maggio 2020,
reso ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 28 agosto
1997, n. 281;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizione IT-Alert
1. Il sistema IT-Alert e' il sistema di allarme pubblico definito
all'articolo 1, comma 1, lettera ee-quinquies) del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle
comunicazioni elettroniche».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»