IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto  legislativo  28  giugno  2005,  n.  139,  recante
l'ordinamento della professione di dottore commercialista ed  esperto
contabile; 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
l'attuazione della direttiva 2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva  2006/100/CE,
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; 
  Visto, in particolare, l'articolo  24  del  decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 206, secondo il quale, con riferimento all'articolo
5,  comma  1,  con  provvedimento  dell'Autorita'  competente,   sono
definite, con riferimento  alle  singole  professioni,  le  procedure
necessarie   per   assicurare   lo   svolgimento,   la   conclusione,
l'esecuzione e la valutazione delle misure di cui agli articoli 23  e
11; 
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  22,  comma  2,  del   decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che, in regime di  stabilimento,
in presenza di determinate condizioni,  subordina  il  riconoscimento
del titolo per la professione di dottore  commercialista  ed  esperto
contabile al superamento di una prova attitudinale; 
  Visto il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre  2000,  n.  445,  recante
disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato; 
  Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15,  che  ha  dato
attuazione alla direttiva 2013/55/UE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE,  relativa  al
riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento  (UE)
n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il
sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»); 
  Acquisito il parere della Presidenza del Consiglio dei  ministri  -
Dipartimento delle politiche europee in data 28 gennaio 2020; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2020; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400  del  1988,  in
data 23 marzo 2020; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento stabilisce la  disciplina  delle  misure
compensative   per   l'esercizio   della   professione   di   dottore
commercialista ed esperto contabile ai sensi degli  articoli  5,  11,
22, 23 e 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              - Il  decreto  legislativo  28  giugno  2005,  n.  139,
          recante:    «Costituzione    dell'Ordine    dei     dottori
          commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'art.
          2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2005, S.O. 
              - Si riporta il testo degli articoli 5, 11, 22, 23 e 24
          del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.  206,  recante:
          «Attuazione  della   direttiva   2005/36/CE   relativa   al
          riconoscimento  delle  qualifiche  professionali,   nonche'
          della  direttiva   2006/100/CE   che   adegua   determinate
          direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
          dell'adesione di Bulgaria e Romania»: 
              «Art. 5  (Autorita'  competente).  -  1.  Ai  fini  del
          riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II
          e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere  le
          dichiarazioni e a prendere le decisioni: 
                a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio
          per lo sport, per tutte  le  attivita'  che  riguardano  il
          settore sportivo e per quelle esercitate con  la  qualifica
          di professionista sportivo, ad accezione di quelle  di  cui
          alla lettera l-septies), nonche' per le professioni di  cui
          alla legge 2 gennaio 1989, n. 6; 
                b); 
                c) il  Ministero  titolare  della  vigilanza  per  le
          professioni  che  necessitano,  per  il   loro   esercizio,
          dell'iscrizione  in  Ordini,  Collegi,  albi,  registri   o
          elenchi, fatto salvo quanto  previsto  alle  lettere  f)  e
          l-sexies); 
                d)  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   -
          Dipartimento della funzione pubblica,  per  le  professioni
          svolte in regime di lavoro subordinato presso  la  pubblica
          amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e),  f)
          e g); 
                e) il Ministero  della  salute,  per  le  professioni
          sanitarie; 
                f) il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca,  per  i  docenti  di  scuole  dell'infanzia,
          primaria, secondaria di primo grado e secondaria  superiore
          e per il personale  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
          della scuola nonche' per il personale ricercatore e per  le
          professioni  di  architetto,  pianificatore   territoriale,
          paesaggista,  conservatore  dei  beni   architettonici   ed
          ambientali, architetto junior e pianificatore junior; 
                g); 
                h) il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca  per  ogni  altro   caso   relativamente   a
          professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in
          possesso di qualifiche professionali di  cui  all'art.  19,
          comma 1, lettere d)  ed  e),  salvo  quanto  previsto  alla
          lettera c); 
                i) il Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
          e del turismo per le attivita'  afferenti  al  settore  del
          restauro e della manutenzione dei beni  culturali,  secondo
          quanto previsto dai commi 7, 8 e 9 dell'art. 29 del decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,   n.   42,   e   successive
          modificazioni nonche' per le attivita'  che  riguardano  il
          settore turistico; 
                l) il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
          per ogni altro caso relativamente a professioni che possono
          essere esercitate solo da chi e' in possesso di  qualifiche
          professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere a), b) e
          c) nonche' per la professione di consulente del lavoro, per
          le  professioni  afferenti  alla  conduzione  di   impianti
          termici e di generatori di vapore; 
                l-bis) il Ministero dello sviluppo economico, per  la
          professione di consulente in proprieta' industriale  e  per
          quella di agente immobiliare; 
                l-ter)  il   Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali per le  professioni  di  allenatore,
          fantino e guidatore di cavalli da corsa, classificatore  di
          carcasse suine e classificatore di carcasse bovine; 
                l-quater) il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, per le professioni di insegnante di  autoscuola,
          istruttore di autoscuola e assistente bagnante; 
                l-quinquies)  il  Ministero  dell'interno,   per   le
          professioni afferenti all'area dei servizi di  controllo  e
          della   sicurezza,   nonche'   per   le   professioni    di
          investigatore   privato,   titolare    di    istituto    di
          investigazioni private, addetto ai servizi  di  accoglienza
          in ambito sportivo; 
                l-sexies) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli,  per
          la professione di spedizioniere doganale/doganalista; 
                l-septies) il Comitato olimpico  nazionale  italiano,
          per le  professioni  di  maestro  di  scherma,  allenatore,
          preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente
          sportivo e ufficiale di gara; 
                m) le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano per le professioni  per  le
          quali  sussiste  competenza   esclusiva,   ai   sensi   dei
          rispettivi statuti. 
              2. Per le attivita' di cui al titolo III, capo III,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          individuano l'autorita'  competente  a  pronunciarsi  sulle
          domande di riconoscimento presentate dai beneficiari. 
              2-bis. Le autorita' competenti di cui ai commi 1  e  2,
          ciascuna per le professioni  di  propria  competenza,  sono
          altresi' autorita' competenti responsabili  della  gestione
          delle domande di tessera professionale europea di cui  agli
          articoli 5-ter e seguenti.  Per  la  professione  di  guida
          alpina,  l'Ufficio  per  lo  sport  della  Presidenza   del
          Consiglio dei ministri e',  inoltre,  autorita'  competente
          incaricata  dell'assegnazione  delle  domande  di   tessera
          professionale  europea  qualora  vi  siano  piu'  autorita'
          regionali competenti, cosi' come previsto dall'art.  2  del
          regolamento  di   esecuzione   (UE)   n.   983/2015   della
          Commissione del 24 giugno 2015. 
              3. Fino all'individuazione di cui  al  comma  2,  sulle
          domande di riconoscimento provvedono: 
                a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio
          per lo sport, per le  attivita'  di  cui  all'allegato  IV,
          Lista III, punto 4), limitatamente alle attivita' afferenti
          al settore sportivo; 
                b); 
                c) il  Ministero  dello  sviluppo  economico  per  le
          attivita' di cui all'allegato IV, Lista I, Lista II e Lista
          III e non comprese nelle lettere d), e) ed f); 
                d) il Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
          e del turismo, per le attivita'  di  cui  all'allegato  IV,
          Lista II e III, non comprese nelle lettere c),  d),  e)  ed
          f); 
                e) il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
          per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista  III,  punto
          4), classe ex 851 e 855; 
                f) il Ministero dei trasporti per le attivita' di cui
          all'allegato  IV,  Lista  II  e  Lista  III,  nelle   parti
          afferenti ad attivita' di trasporto.». 
              «Art. 11 (Verifica preliminare). - 1.  Nel  caso  delle
          professioni regolamentate aventi ripercussioni  in  materia
          di pubblica  sicurezza  o  di  sanita'  pubblica,  che  non
          beneficiano del riconoscimento ai  sensi  del  titolo  III,
          capi III, IV e IV-bis, all'atto della prima prestazione  di
          servizi le Autorita' di cui all'art. 5 possono procedere ad
          una verifica delle qualifiche professionali del  prestatore
          prima della prima prestazione di servizi. 
              2.   La   verifica   preliminare   e'    esclusivamente
          finalizzata ad evitare danni  gravi  per  la  salute  o  la
          sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza  di
          qualifica professionale del prestatore. 
              3. Entro un mese dalla ricezione della dichiarazione  e
          dei documenti che la corredano, l'autorita' di cui all'art.
          5 informa il prestatore che non sono  necessarie  verifiche
          preliminari, ovvero comunica l'esito del controllo  ovvero,
          in caso di difficolta' che causi un ritardo, il motivo  del
          ritardo  e  la  data  entro  la  quale  sara'  adottata  la
          decisione  definitiva,  che  in  ogni  caso  dovra'  essere
          adottata  entro  il  secondo  mese  dal  ricevimento  della
          documentazione completa. 
              4. In caso di differenze sostanziali tra le  qualifiche
          professionali del  prestatore  e  la  formazione  richiesta
          dalle norme nazionali, nella misura in cui tale  differenza
          sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla  sanita'
          pubblica e  non  possa  essere  compensata  dall'esperienza
          professionale del prestatore o da  conoscenze,  abilita'  e
          competenze acquisite attraverso l'apprendimento permanente,
          formalmente  convalidate  a  tal  fine  da   un   organismo
          competente, il  prestatore  puo'  colmare  tali  differenze
          attraverso  il   superamento   di   una   specifica   prova
          attitudinale, con oneri a carico  dell'interessato  secondo
          quanto previsto dall'art. 25.  La  prestazione  di  servizi
          deve poter essere effettuata entro il mese successivo  alla
          decisione adottata in applicazione del comma 3. 
              5.   In   mancanza   di   determinazioni    da    parte
          dell'autorita' competente  entro  il  termine  fissato  nei
          commi precedenti, la prestazione  di  servizi  puo'  essere
          effettuata.». 
              «Art. 22 (Misure compensative). - 1. Il  riconoscimento
          di  cui  al  presente  capo  puo'  essere  subordinato   al
          compimento di un tirocinio di adattamento non  superiore  a
          tre  anni  o  di  una  prova  attitudinale,  a  scelta  del
          richiedente, in uno dei seguenti casi: 
                a); 
                b)  se  la  formazione  ricevuta   riguarda   materie
          sostanzialmente diverse da quelle  coperte  dal  titolo  di
          formazione richiesto in Italia; 
                c) se la professione regolamentata include una o piu'
          attivita'  professionali  regolamentate,   mancanti   nella
          corrispondente professione dello Stato membro d'origine del
          richiedente, e se la formazione richiesta  dalla  normativa
          nazionale  riguarda  materie  sostanzialmente  diverse   da
          quelle  dell'attestato  di  competenza  o  del  titolo   di
          formazione in possesso del richiedente. 
              2. Nei casi di  cui  al  comma  1  per  l'accesso  alle
          professioni di avvocato, dott. commercialista, ragioniere e
          perito   commerciale,   consulente   per   la    proprieta'
          industriale, consulente del  lavoro,  attuario  e  revisore
          contabile,  nonche'  per  l'accesso  alle  professioni   di
          maestro di sci e di  guida  alpina,  il  riconoscimento  e'
          subordinato al superamento di una prova attitudinale. 
              3. Con provvedimento dell'autorita' competente  di  cui
          all'art.  5,  sentita  la  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri - Dipartimento  per  le  politiche  europee,  sono
          individuate altre professioni per le quali  la  prestazione
          di consulenza o assistenza in materia di diritto  nazionale
          costituisce   un    elemento    essenziale    e    costante
          dell'attivita'. 
              4. In deroga al principio enunciato  al  comma  1,  che
          lascia al richiedente il diritto di scelta, nei casi di cui
          al medesimo comma 1 le autorita' competenti di cui all'art.
          5 subordinano il riconoscimento al superamento di una prova
          attitudinale o di un tirocinio di adattamento: 
                a) nei casi in cui si applica  l'art.  18,  comma  1,
          lettere  b)  e  c),  l'art.  18,  comma  1,   lettera   d),
          limitatamente ai medici  e  agli  odontoiatri,  l'art.  18,
          comma  1,  lettera  f),  qualora  il  migrante  chieda   il
          riconoscimento per attivita'  professionali  esercitate  da
          infermieri  professionali  e  per  attivita'  professionali
          esercitate  da  infermieri  specializzati  in  possesso  di
          titoli  di  formazione  specialistica,   che   seguono   la
          formazione  che  porta  al  possesso  dei  titoli  elencati
          all'allegato V, punto 5.2.2, o l'art. 18, comma 1,  lettera
          g); 
                b) nei casi in cui si applica  l'art.  18,  comma  1,
          lettera  a),  limitatamente  alle  attivita'  esercitate  a
          titolo autonomo o con funzioni direttive  in  una  societa'
          per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza  e
          l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali; 
                c) se e' richiesto  dal  titolare  di  una  qualifica
          professionale di cui all'art. 19, comma 1, lettera a),  nei
          casi in cui la qualifica professionale nazionale  richiesta
          e' classificata a norma dell'art. 19, comma 1, lettera c); 
                d)  se  e'  richiesto  dal  titolare   di   qualifica
          professionale di cui all'art. 19, comma 1, lettera b),  nei
          casi in cui la qualifica professionale nazionale  richiesta
          e' classificata a norma dell'art. 19, comma 1, lettere d) o
          e). 
              4-bis. 
              4-ter.  Nel  caso  del  titolare   di   una   qualifica
          professionale di cui all'art. 19, comma 1, lettera a),  che
          abbia presentato domanda di  riconoscimento  delle  proprie
          qualifiche professionali,  se  la  qualifica  professionale
          nazionale richiesta e' classificata a norma  dell'art.  19,
          comma 1, lettera d), l'autorita' competente di cui all'art.
          5 puo' imporre un tirocinio di adattamento unitamente a una
          prova attitudinale. 
              5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b)  e
          c), per  «materie  sostanzialmente  diverse»  si  intendono
          materie la cui conoscenza e' essenziale all'esercizio della
          professione regolamentata e che  in  termini  di  durata  o
          contenuto  sono  molto  diverse  rispetto  alla  formazione
          ricevuta dal migrante. 
              6.  L'applicazione  dei  commi  1  e  4  comporta   una
          successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale
          attestata dal  richiedente  al  fine  di  stabilire  se  le
          conoscenze,  le  abilita'  e  le   competenze   formalmente
          convalidate  a  tal  fine  da  un   organismo   competente,
          acquisite  nel  corso  di  detta  esperienza  professionale
          ovvero  mediante  apprendimento  permanente  in  uno  Stato
          membro o in un Paese terzo possano  colmare  la  differenza
          sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa. 
              7.   Con   provvedimento   dell'autorita'    competente
          interessata, sentiti il Ministro per le politiche europee e
          i Ministri competenti per materia, osservata  la  procedura
          comunitaria di preventiva comunicazione  agli  altri  Stati
          membri   e    alla    Commissione    contenente    adeguata
          giustificazione della deroga,  possono  essere  individuati
          altri casi per i quali  in  applicazione  del  comma  1  e'
          richiesta la prova attitudinale. 
              8. Il provvedimento di cui al comma 7 e'  efficace  tre
          mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se
          la  stessa  nel  detto  termine  non  chiede  di  astenersi
          dall'adottare la deroga. 
              8-bis.  La  decisione  di  imporre  un   tirocinio   di
          adattamento  o  una  prova  attitudinale   e'   debitamente
          motivata. In particolare al richiedente sono comunicate  le
          seguenti informazioni: 
                a) il livello di  qualifica  professionale  richiesto
          dalla  normativa  nazionale  e  il  livello  di   qualifica
          professionale   detenuto   dal   richiedente   secondo   la
          classificazione stabilita dall'art. 19; 
                b) le differenze sostanziali di cui al comma 5  e  le
          ragioni  per  cui  tali  differenze  non   possono   essere
          compensate  dalle  conoscenze,  dalle  abilita'   e   dalle
          competenze    acquisite    nel    corso     dell'esperienza
          professionale  ovvero  mediante  apprendimento   permanente
          formalmente  convalidate  a  tal  fine  da   un   organismo
          competente. 
              8-ter.   Al   richiedente   dovra'   essere   data   la
          possibilita' di svolgere la prova attitudinale  di  cui  al
          comma 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di  imporre
          tale prova al richiedente.». 
              «Art.   23   (Tirocinio   di   adattamento   e    prova
          attitudinale). - 1. Nei casi di cui all'art. 22, la  durata
          e le materie oggetto del tirocinio di adattamento  e  della
          prova attitudinale sono stabilite dall'Autorita' competente
          a seguito della Conferenza di servizi di cui  all'art.  16,
          se convocata. In caso di valutazione finale sfavorevole  il
          tirocinio puo' essere ripetuto. Gli obblighi, i diritti e i
          benefici sociali di cui gode il tirocinante sono  stabiliti
          dalla   normativa   vigente,   conformemente   al   diritto
          comunitario applicabile. 
              2. La prova  attitudinale  si  articola  in  una  prova
          scritta o pratica e orale o in una prova orale  sulla  base
          dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1.
          In caso di esito sfavorevole  o  di  mancata  presentazione
          dell'interessato senza  valida  giustificazione,  la  prova
          attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi. 
              2-bis. Nei casi di cui ai commi  1  e  2  le  autorita'
          competenti di cui all'art. 5 possono stabilire il numero di
          ripetizioni cui ha diritto il  richiedente,  tenendo  conto
          della prassi seguita per  ciascuna  professione  a  livello
          nazionale   e   nel   rispetto   del   principio   di   non
          discriminazione. 
              3.  Ai  fini  della  prova  attitudinale  le  autorita'
          competenti di cui all'art. 5 predispongono un elenco  delle
          materie che, in base ad  un  confronto  tra  la  formazione
          richiesta sul territorio nazionale e quella  posseduta  dal
          richiedente, non sono contemplate dai titoli di  formazione
          del richiedente. La prova verte su materie da scegliere tra
          quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza e'  una
          condizione essenziale per poter esercitare  la  professione
          sul territorio dello Stato. Lo status del  richiedente  che
          desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale  e'
          stabilito dalla normativa vigente.». 
              «Art. 24 (Esecuzione delle misure compensative).  -  1.
          Con riferimento all'art.  5,  comma  1,  con  provvedimento
          dell'Autorita' competente, sono definite,  con  riferimento
          alle  singole  professioni,  le  procedure  necessarie  per
          assicurare lo svolgimento, la conclusione,  l'esecuzione  e
          la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e 11.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo degli articoli 5, 11, 22, 23  e  24  del
          citato decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.  206,  vedi
          note alle premesse.