IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre
misure indifferibili in connessione all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, in materia di trasporto pubblico locale e scolastico, di
lavoro agile e congedi in casi di quarantena obbligatoria degli
studenti, nonche' per l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021 e per la
sospensione di versamenti tributari e contributivi e agevolazioni per
imprese a Lampedusa e Linosa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 3 settembre 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, della salute e per
le pari opportunita' e la famiglia, di concerto con i Ministri del
lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione,
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, delle politiche
agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le
autonomie;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e
regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e
consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in
conformita' alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19
di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e al decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, le risorse dell'articolo 44, comma 1, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 possono essere utilizzate, oltre
che per le finalita' di cui al comma 1, dell'articolo 200 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche per il finanziamento, nel
limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto
pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti
per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti
all'attuazione delle misure di contenimento derivanti
dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e
le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del
COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il
trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo
ante COVID abbiano avuto un riempimento superiore all'80% della
capacita'.
2. Ciascuna Regione e Provincia autonoma e' autorizzata
all'attivazione dei servizi aggiuntivi di cui al comma 1, nei limiti
del 50 per cento delle risorse ad essa attribuibili applicando alla
spesa autorizzata al comma 1 le medesime percentuali di ripartizione
previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
adottato in attuazione dell'articolo 200, comma 2, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77. Con il decreto di cui al medesimo articolo 44,
comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 si provvede alla
definizione delle quote da assegnare a ciascuna Regione e Provincia
autonoma per le finalita' indicate al comma 1 e alla conseguente
ripartizione delle risorse, anche attraverso compensazioni tra gli
enti stessi.