IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA'
NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto l'art. 217, comma 1, lettera u), numero 2), decreto
legislativo n. 50/2016, che ha abrogato la parte I del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
Visto l'art. 213, comma 2, decreto legislativo n. 50/2016, il quale
dispone che l'Autorita' nazionale anticorruzione formula linee guida,
bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di
regolamentazione flessibile, destinati a garantire la promozione
dell'efficienza, della qualita' dell'attivita' delle stazioni
appaltanti, nonche' a fornire supporto alle stesse, facilitando lo
scambio di informazioni, assicurando l'omogeneita' dei procedimenti
amministrativi e favorendo lo sviluppo delle migliori pratiche;
Visto l'art. 213, comma 8, decreto legislativo n. 50/2016, il quale
dispone che l'Autorita' gestisce la Banca dati nazionale dei
contratti pubblici nella quale confluiscono tutte le informazioni
contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale,
onde garantire accessibilita' unificata, trasparenza, pubblicita' e
tracciabilita' delle procedure di gara e delle fasi a essa
prodromiche e successive;
Visto l'art. 213, comma 10, decreto legislativo n. 50/2016 il quale
dispone che l'Autorita' gestisce il Casellario informatico dei
contratti di lavori, servizi e forniture, istituito presso
l'osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati
relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni
previste dall'art. 80 del medesimo decreto. All'Autorita' e' devoluto
il compito di stabilire le ulteriori informazioni che devono essere
presenti ritenute utili ai fini della tenuta del casellario, della
verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'art. 80, comma
5, lettera c), dell'attribuzione del rating di impresa di cui
all'art. 83, comma 10 o del conseguimento dell'attestazione di
qualificazione di cui all'art. 84 del codice, nonche' di assicurarne
il collegamento con la Banca dati nazionale degli operatori
economici, prevista dal successivo art. 81;
Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
Visto l'art. 32, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito
con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114;
Vista la delibera del Consiglio dell'Autorita' n. 1386 del 21
dicembre 2016, che ha delineato il contenuto delle annotazioni da
inserire nel Casellario informatico e i relativi modelli di
comunicazione da adottarsi a cura delle stazioni appaltanti, degli
operatori economici che intendono concorrere ad affidamenti di
contratti pubblici e delle societa' organismo di attestazione;
Considerata l'opportunita' di adottare un regolamento che
disciplini la trasmissione del gia' delineato flusso informativo,
l'iscrizione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, delle annotazioni relative alle
informazioni pervenute, la partecipazione al procedimento in
relazione alle specifiche caratteristiche e circostanze delle
iscrizioni, le modifiche da apportare per effetto del contenzioso
amministrativo o civile, la durata della permanenza delle annotazioni
nel casellario e le modalita' per la loro cancellazione;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione;
b) «Consiglio», il Presidente e i componenti del consiglio
dell'Autorita';
c) «responsabile del procedimento», il dirigente dell'ufficio
competente per la gestione del Casellario;
d) «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
e) «correttivo», il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
f) «codice antimafia», il decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159;
g) «linee guida», le linee guida emanate dall'Autorita' ai sensi
dell'art. 213, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
h) «Casellario», il Casellario informatico di cui all'art. 213,
comma 10, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
i) «regolamento di accesso agli atti», il regolamento concernente
l'accesso ai documenti formati o detenuti stabilmente dall'Autorita'
adottato con deliberazione del 31 maggio 2016;
j) «dirigente», il dirigente dell'ufficio;
k) «s.a.», la stazione appaltante ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera o), decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
l) «S.O.A.», le societa' organismi di attestazione di cui
all'art. 84, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
m) «o.e.», i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera p),
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
n) «C.E.L.», il Certificato di esecuzione lavori;
o) «C.I.G. », il Codice identificativo gara;
p) «P.E.C.», la posta elettronica certificata;
q) «sito istituzionale», il sito internet dell'Autorita':
www.anticorruzione.it