IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Visto l'art. 217, comma 1, lettera u), numero 2), decreto legislativo n. 50/2016, che ha abrogato la parte I del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; Visto l'art. 213, comma 2, decreto legislativo n. 50/2016, il quale dispone che l'Autorita' nazionale anticorruzione formula linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, destinati a garantire la promozione dell'efficienza, della qualita' dell'attivita' delle stazioni appaltanti, nonche' a fornire supporto alle stesse, facilitando lo scambio di informazioni, assicurando l'omogeneita' dei procedimenti amministrativi e favorendo lo sviluppo delle migliori pratiche; Visto l'art. 213, comma 8, decreto legislativo n. 50/2016, il quale dispone che l'Autorita' gestisce la Banca dati nazionale dei contratti pubblici nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilita' unificata, trasparenza, pubblicita' e tracciabilita' delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive; Visto l'art. 213, comma 10, decreto legislativo n. 50/2016 il quale dispone che l'Autorita' gestisce il Casellario informatico dei contratti di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'art. 80 del medesimo decreto. All'Autorita' e' devoluto il compito di stabilire le ulteriori informazioni che devono essere presenti ritenute utili ai fini della tenuta del casellario, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'art. 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del rating di impresa di cui all'art. 83, comma 10 o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'art. 84 del codice, nonche' di assicurarne il collegamento con la Banca dati nazionale degli operatori economici, prevista dal successivo art. 81; Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; Visto l'art. 32, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114; Vista la delibera del Consiglio dell'Autorita' n. 1386 del 21 dicembre 2016, che ha delineato il contenuto delle annotazioni da inserire nel Casellario informatico e i relativi modelli di comunicazione da adottarsi a cura delle stazioni appaltanti, degli operatori economici che intendono concorrere ad affidamenti di contratti pubblici e delle societa' organismo di attestazione; Considerata l'opportunita' di adottare un regolamento che disciplini la trasmissione del gia' delineato flusso informativo, l'iscrizione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, delle annotazioni relative alle informazioni pervenute, la partecipazione al procedimento in relazione alle specifiche caratteristiche e circostanze delle iscrizioni, le modifiche da apportare per effetto del contenzioso amministrativo o civile, la durata della permanenza delle annotazioni nel casellario e le modalita' per la loro cancellazione; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione; b) «Consiglio», il Presidente e i componenti del consiglio dell'Autorita'; c) «responsabile del procedimento», il dirigente dell'ufficio competente per la gestione del Casellario; d) «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; e) «correttivo», il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56; f) «codice antimafia», il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; g) «linee guida», le linee guida emanate dall'Autorita' ai sensi dell'art. 213, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; h) «Casellario», il Casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; i) «regolamento di accesso agli atti», il regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti stabilmente dall'Autorita' adottato con deliberazione del 31 maggio 2016; j) «dirigente», il dirigente dell'ufficio; k) «s.a.», la stazione appaltante ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera o), decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; l) «S.O.A.», le societa' organismi di attestazione di cui all'art. 84, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; m) «o.e.», i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; n) «C.E.L.», il Certificato di esecuzione lavori; o) «C.I.G. », il Codice identificativo gara; p) «P.E.C.», la posta elettronica certificata; q) «sito istituzionale», il sito internet dell'Autorita': www.anticorruzione.it