Premessa. 
 
  Il c.d. Decreto Crescita (decreto-legge n. 34/2019),  all'art.  33,
ha introdotto una modifica significativa  della  disciplina  relativa
alle facolta' assunzionali  dei  comuni,  prevedendo  il  superamento
delle attuali regole fondate sul turn over  e  l'introduzione  di  un
sistema  maggiormente   flessibile,   basato   sulla   sostenibilita'
finanziaria della spesa di personale. 
  A seguito di intesa in Conferenza Stato-citta' in data 11  dicembre
2019 e tenuto conto di quanto deliberato dalla Conferenza medesima in
data 30 gennaio 2020, e' stato adottato il decreto del  Ministro  per
la  pubblica   amministrazione,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e il  Ministro  dell'interno  17  marzo
2020  (di  seguito  «decreto  attuativo»)  recante  «Misure  per   la
definizione  delle  capacita'  assunzionali  di  personale  a   tempo
indeterminate dei comuni» disponendo  specificatamente  l'entrata  in
vigore del provvedimento a decorrere dal 20  aprile  2020,  in  luogo
della data del 1° gennaio 2020 come previsto inizialmente, al fine di
cosi' regolare meglio il passaggio al nuovo regime. 
 
La disciplina del decreto attuativo. 
 
  Il decreto attuativo,  oltre  alla  decorrenza  del  nuovo  regime,
disciplina i seguenti ambiti: 
  1.  specificazione   degli   elementi   che   contribuiscono   alla
determinazione del rapporto spesa di  personale/entrate  correnti  al
netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato in  bilancio
di previsione; 
  2.  individuazione  delle  fasce  demografiche   e   dei   relativi
valori-soglia; 
  3. determinazione delle percentuali massime di incremento annuale. 
 
1.1 Decorrenza del decreto attuativo. 
  «Art. 1.  (Finalita',  decorrenza,  ambito  soggettivo).  -  1.  Il
presente decreto e' finalizzato, in attuazione delle disposizioni  di
cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,  ad
individuare i valori soglia, differenziati  per  fascia  demografica,
del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale,  al  lordo
degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media  delle
entrate correnti  relative  agli  ultimi  tre  rendiconti  approvati,
considerate  al  netto  del  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita'
stanziato in  bilancio  di  previsione,  nonche'  ad  individuare  le
percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale  a
tempo indeterminato per i comuni che si collocano  al  di  sotto  dei
predetto valori soglia. 
  2. Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle  conseguenti
in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33,
comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34,  si  applicano  ai
comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.». 
  Il nuovo regime sulla determinazione della  capacita'  assunzionale
dei comuni previsto dall'art. 33, comma 2, del  citato  decreto-legge
n. 34/2019 si applica a decorrere dal 20 aprile 2020. 
  Al fine di non penalizzare i comuni che, prima della predetta data,
hanno  legittimamente  avviato   procedure   assunzionali,   con   il
previgente regime, anche con riguardo  a  budgets  relativi  ad  anni
precedenti, si ritiene  che,  con  riferimento  al  solo  anno  2020,
possano esser fatte salve le predette procedure purche'  siano  state
effettuate entro il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie  ex  art.
34-bis  della  legge  n.   165/2001   e   successive   modifiche   ed
integrazioni, sulla base dei piani triennali del  fabbisogno  e  loro
eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente. Quanto  precede
solo ove siano state operate le relative prenotazioni nelle scritture
contabili  (principio  contabile  5.1  di  cui  al  paragrafo  n.   1
dell'allegato 4.2 al decreto legislativo n. 118/2011). 
  Attesa la finalita' di regolare il passaggio al  nuovo  regime,  la
maggiore spesa di personale rispetto ai valori soglia, derivante  dal
far  salve  le  predette  procedure  assunzionali  gia'  avviate,  e'
consentita solo per l'anno 2020. Pertanto, a decorrere  dal  2021,  i
comuni di cui al comma 3 dell'art.  6  del  decreto  attuativo,  che,
sulla base dei  dati  2020,  si  collocano,  anche  a  seguito  della
maggiore spesa, fra le due soglie assumono - come parametro soglia  a
cui fare riferimento nell'anno successivo  per  valutare  la  propria
capacita' assunzionale -  il  rapporto  fra  spesa  di  personale  ed
entrate correnti registrato nel  2020  calcolato  senza  tener  conto
della predetta maggiore spesa del 2020. I comuni di cui  al  comma  1
dell'art. 6 del decreto attuativo, che si collocano sopra  la  soglia
superiore, nel 2021  devono  conseguire  un  rapporto  fra  spesa  di
personale ed entrate correnti non superiore a quello  registrato  nel
2020 calcolato senza tener conto della predetta  maggiore  spesa  del
2020. 
  Si richiama  l'attenzione  dei  comuni  sulla  circostanza  che  la
possibilita' di derogare transitoriamente, per far salve le procedure
assunzionali in corso, ai valori di spesa derivanti dalle  soglie  e'
consentita  nel  primo  anno  di  applicazione  ma  non  negli   anni
successivi, pertanto, nel  procedere  alle  maggiori  assunzioni,  e'
necessaria una valutazione circa la capacita' di rientro  nei  limiti
di spesa del 2021 fissati dalla norma. 
  Il decreto  attuativo  chiarisce  che,  anche  le  disposizioni  in
materia di trattamento economico accessorio  contenute  nell'art.  33
del decreto-legge n. 34  del  2019,  si  applicano  con  la  medesima
decorrenza definita per il nuovo regime assunzionale (art.  1,  comma
2). Sotto questo  profilo,  nelle  premesse  del  decreto  stesso  e'
contenuta l'importante specificazione secondo cui «e' fatto salvo  il
limite iniziale qualora il personale  in  servizio  e'  inferiore  al
numero rilevato al 31 dicembre 2018». Cio' significa che il  predetto
limite iniziale non e' oggetto di riduzione  in  caso  di  cessazioni
superiori  alle  assunzioni  di  personale  a   tempo   indeterminato
realizzatesi in vigenza del richiamato art. 33 del  decreto-legge  n.
34/2019. 
 
1.2   Specificazione   degli   elementi   che   contribuiscono   alla
  determinazione del rapporto spesa/entrate. 
  «Art. 2. (Definizioni). - 1. Ai  fini  del  presente  decreto  sono
utilizzate le seguenti definizioni: 
    a)  spesa  del  personale:  impegni  di  competenza   per   spesa
complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e
determinato,  per  i  rapporti   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale  di
cui all'art. 110 del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,
nonche' per  tutti  i  soggetti  a  vario  titolo  utilizzati,  senza
estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi
variamente denominati partecipati o comunque facenti  capo  all'ente,
al lordo degli oneri riflessi ed al netto  dell'IRAP,  come  rilevati
nell'ultimo rendiconto della gestione approvato; 
    b) entrate  correnti:  media  degli  accertamenti  di  competenza
riferiti alle entrate correnti relative agli  ultimi  tre  rendiconti
approvati,  considerate  al  netto  del  fondo  crediti   di   dubbia
esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima
annualita' considerata.». 
  L'art.  2  contiene  la  definizione  delle  voci  da  inserire  al
numeratore  e  al   denominatore   del   rapporto   ai   fini   della
determinazione   del   valore    di    riferimento    per    ciascuna
amministrazione. 
  Al fine di determinare, nel rispetto della  disposizione  normativa
di riferimento e  con  certezza  ed  uniformita'  di  indirizzo,  gli
impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva del  personale
da  considerare,  sono  quelli  relativi  alle  voci  riportati   nel
macroaggregato  BDAP:  U.1.01.00.00.000,  nonche'  i   codici   spesa
U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999. 
  Per «entrate correnti» si intende la media  degli  accertamenti  di
competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi  agli
ultimi tre  rendiconti  approvati,  considerati  al  netto  del  FCDE
stanziato nel bilancio di previsione relativo  all'ultima  annualita'
considerata,  da  intendersi  rispetto  alle   tre   annualita'   che
concorrono alla media. 
  Deve essere, altresi', evidenziato che il FCDE e' quello  stanziato
nel bilancio di previsione, eventualmente assestato, con  riferimento
alla parte corrente del bilancio stesso. 
  Al fine di determinare, nel rispetto della  disposizione  normativa
di riferimento e con certezza ed uniformita' di indirizzo, le entrate
correnti da  considerare  appare  opportuno  richiamare  gli  estremi
identificativi di tali entrate, come riportati negli  aggregati  BDAP
accertamenti, delle entrate correnti relativi ai titoli I, II e  III:
01 Entrate titolo I, 02 Entrate titolo II,  03  Entrate  titolo  III,
Rendiconto della gestione, accertamenti. 
  Nel caso dei comuni  che  hanno  optato  per  l'applicazione  della
tariffa rifiuti corrispettiva secondo  l'art.  1,  comma  668,  della
legge n. 147/2013  e  hanno  in  conseguenza  attribuito  al  gestore
l'entrata da Tari corrispettiva e  la  relativa  spesa,  la  predetta
entrata da Tari va contabilizzata tra le entrate correnti,  al  netto
del FCDE di parte corrente, ai fini della determinazione  del  valore
soglia. 
 
1.3  Individuazione  delle  fasce   demografiche   e   dei   relativi
  valori-soglia: casistiche applicative. 
  Il decreto attuativo individua due distinte  soglie,  in  relazione
alle quali sono ipotizzabili le tre fattispecie  che  di  seguito  si
illustrano. 
 
Prima  fattispecie:  comuni  con  bassa  incidenza  della  spesa   di
  personale sulle entrate correnti,  ai  quali  e'  riconosciuta  una
  capacita' di spesa aggiuntiva per assunzioni a tempo indeterminato. 
 
  «Art. 4. (Individuazione dei valori soglia  di  massima  spesa  del
personale).  -  1.  In  attuazione  dell'art.  33,   comma   2,   del
decreto-legge  n.  34  del  2019,  nella  seguente  Tabella  1,  sono
individuati i valori soglia per fascia demografica del rapporto della
Spesa del  personale  dei  comuni  rispetto  alle  Entrate  correnti,
secondo le definizioni dell'art. 2: 
                                                            Tabella 1 
 
             ===========================================
             |    Fasce demografiche   | Valore soglia |
             +=========================+===============+
             |a) comuni con meno di    |               |
             |1.000 abitanti           |     29,50%    |
             +-------------------------+---------------+
             |b) comuni da 1.000 a     |               |
             |1.999 abitanti           |     28,60%    |
             +-------------------------+---------------+
             |c) comuni da 2.000 a     |               |
             |2.999 abitanti           |     27,60%    |
             +-------------------------+---------------+
             |d) comuni da 3.000 a     |               |
             |4.999 abitanti           |     27,20%    |
             +-------------------------+---------------+
             |e) comuni da 5.000 a     |               |
             |9.999 abitanti           |     26,90%    |
             +-------------------------+---------------+
             |f) comuni da 10.000 a    |               |
             |59.999 abitanti          |     27,00%    |
             +-------------------------+---------------+
             |g) comuni da 60.000 a    |               |
             |249.999 abitanti         |     27,60%    |
             +-------------------------+---------------+
             |h) comuni da 250.000 a   |               |
             |1.499.999 abitanti       |     28,80%    |
             +-------------------------+---------------+
             |i) comuni con 1.500.000  |               |
             |di abitanti e oltre      |     25,30%    |
             +-------------------------+---------------+
 
  2. A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al  di
sotto del valore soglia di cui al comma 1  ,  fermo  restando  quanto
previsto dall'art. 5, possono  incrementare  la  Spesa  di  personale
registrata  nell'ultimo  rendiconto  approvato,  per  assunzioni   di
personale a tempo indeterminato, in coerenza con  i  piani  triennali
dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto  pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino
ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le
definizioni dell'art. 2, non superiore al valore  soglia  individuato
dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.». 
  La tabella contenuta nell'art. 4, comma 1,  del  decreto  attuativo
rappresenta, in relazione a ciascuna fascia demografica, i rispettivi
valori-soglia di riferimento. In base al secondo comma del richiamato
art. 4, i comuni che si collocano al di sotto del  rispettivo  valore
soglia  possono  incrementare  la  spesa  di   personale   registrata
nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo
indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle  entrate
correnti non superiore a tale valore soglia. 
  Tale potenzialita' espansiva della spesa esplichera' i suoi effetti
progressivamente, secondo incrementi annuali indicati nel  successivo
paragrafo 2.4, a cui  si  rinvia,  relativo  alla  definizione  delle
percentuali massime di incremento annuale  (individuate  dall'art.  5
del decreto attuativo). 
 
Seconda fattispecie: comuni con  elevata  incidenza  della  spesa  di
  personale sulle entrate correnti, ai quali e' richiesto di  attuare
  una riduzione del rapporto spesa/entrate. 
 
  «Art.  6.  (Individuazione  dei  valori  soglia  di  rientro  della
maggiore spesa del personale). - 1. I comuni in cui il  rapporto  fra
Spesa del personale e le Entrate  correnti,  secondo  le  definizioni
dell'art.  2,  risulta  superiore  al  valore   soglia   per   fascia
demografica individuato dalla tabella 3 del presente  comma  adottano
un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto  fino
al conseguimento nell'anno 2025  del  predetto  valore  soglia  anche
applicando un turn over inferiore al 100 per cento. 
                                                            Tabella 3 
 
             ===========================================
             |    Fasce demografiche   | Valore soglia |
             +=========================+===============+
             |a) comuni con meno di    |               |
             |1.000 abitanti           |     33,5%     |
             +-------------------------+---------------+
             |b) comuni da 1.000 a     |               |
             |1.999 abitanti           |     32,6%     |
             +-------------------------+---------------+
             |c) comuni da 2.000 a     |               |
             |2.999 abitanti           |     31,6%     |
             +-------------------------+---------------+
             |d) comuni da 3.000 a     |               |
             |4.999 abitanti           |     31,2%     |
             +-------------------------+---------------+
             |e) comuni da 5.000 a     |               |
             |9.999 abitanti           |     30,9%     |
             +-------------------------+---------------+
             |f) comuni da 10.000 a    |               |
             |59.999 abitanti          |     31,0%     |
             +-------------------------+---------------+
             |g) comuni da 60.000 a    |               |
             |249.999 abitanti         |     31,6%     |
             +-------------------------+---------------+
             |h) comuni da 250.000 a   |               |
             |1.499.999 abitanti       |     32,8%     |
             +-------------------------+---------------+
             |i) comuni con 1.500.000  |               |
             |di abitanti e oltre      |     29,3%     |
             +-------------------------+---------------+
 
   2. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del
personale e le Entrate correnti, secondo le definizioni dell'art.  2,
risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato
dalla tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30
per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. 
  3. ...omissis ...». 
  La seconda casistica  riguarda  gli  enti  nei  quali  si  registra
un'elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti,
quindi enti con un alto grado di rigidita' del proprio bilancio. 
  A tal fine il decreto attuativo, all'art. 6, individua una  seconda
e piu' elevata soglia per ciascuna fascia demografica (superiore di 4
punti percentuali rispetto alle soglie di cui all'art. 4). 
  I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale  e  le  Entrate
correnti risulti superiore al valore-soglia di cui all'art.  6,  sono
tenuti ad adottare un percorso  di  graduale  riduzione  annuale  del
predetto rapporto, fino al conseguimento del  valore  soglia.  A  tal
fine possono operare sia sulla leva delle entrate che su quella della
spesa di personale, eventualmente «anche»  applicando  un  turn  over
inferiore al 100 per cento. 
  Nell'eventualita' che la soglia-obiettivo  non  sia  raggiunta  nel
2025, il decreto attuativo prevede un turn over ridotto al 30%,  sino
al raggiungimento della soglia,  come  gia'  previsto  dall'art.  33,
comma 2, del decreto-legge n. 34/2019. 
 
Terza fattispecie: comuni  con  moderata  incidenza  della  spesa  di
  personale. 
 
  «Art.  6.  (Individuazione  dei  valori  soglia  di  rientro  della
maggiore spesa del personale). - 1. ... omissis... 
  2. ... omissis... 
  3. I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le Entrate
correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra  i
valori soglia per fascia demografica individuati dalla tabella 1  del
comma 1 dell'art. 4 e dalla tabella 3 del presente comma.». 
  Rientrano nella terza casistica i comuni in cui il rapporto fra  la
spesa di personale e le  Entrate  correnti  risulta  compreso  fra  i
valori soglia individuati dall'art. 4, comma 1, e dall'art. 6,  comma
1, del decreto attuativo per ciascuna fascia  demografica.  I  comuni
che si collocano in questa fascia intermedia possono incrementare  la
propria spesa di personale solo  a  fronte  di  un  incremento  delle
entrate correnti tale da lasciare invariato il predetto rapporto. 
  Questi  comuni,  in  ciascun  esercizio  di   riferimento,   devono
assicurare un rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti non
superiore  a  quello  calcolato  sulla  base  dell'ultimo  rendiconto
approvato. 
 
1.4 Determinazione delle percentuali massime di incremento 
  «Art. 5 (Percentuali massime annuali di incremento del personale in
servizio). - 1. In sede di prima applicazione e fino al  31  dicembre
2024, i comuni di cui  all'art.  4,  comma  2,  possono  incrementare
annualmente, per assunzioni di personale a  tempo  indeterminato,  la
spesa del personale  registrata  nel  2018,  secondo  la  definizione
dell'art. 2, in misura non superiore al valore  percentuale  indicato
dalla seguente Tabella 2, in  coerenza  con  i  piani  triennali  dei
fabbisogni di personale e  fermo  restando  il  rispetto  pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del
valore soglia di cui all'art. 4, comma 1: 
                                                            Tabella 2 
 
=====================================================================
| Fasce demografiche |   2020   |   2021   |  2022  | 2023  | 2024  |
+====================+==========+==========+========+=======+=======+
|a) comuni con meno  |          |          |        |       |       |
|di 1.000 abitanti   |   23,0%  |   29,0%  | 33,0%  | 34,0% | 35,0% |
+--------------------+----------+----------+--------+-------+-------+
|b) comuni da 1.000 a|          |          |        |       |       |
|1.999 abitanti      |   23,0%  |   29,0%  | 33,0%  | 34,0% | 35,0% |
+--------------------+----------+----------+--------+-------+-------+
|c) comuni da 2.000 a|          |          |        |       |       |
|2.999 abitanti      |   20,0%  |   25,0%  | 28,0%  | 29,0% | 30,0% |
+--------------------+----------+----------+--------+-------+-------+
|d) comuni da 3.000 a|          |          |        |       |       |
|4.999 abitanti      |   19,0%  |   24,0%  | 26,0%  | 27,0% | 28,0% |
+--------------------+----------+----------+--------+-------+-------+
|e) comuni da 5.000 a|          |          |        |       |       |
|9.999 abitanti      |   17,0%  |   21,0%  | 24,0%  | 25,0% | 26,0% |
+--------------------+----------+----------+--------+-------+-------+
|f) comuni da 10.000 |          |          |        |       |       |
|a 59.999 abitanti   |   9,0%   |   16,0%  | 19,0%  | 21,0% | 22,0% |
+--------------------+----------+----------+--------+-------+-------+
|g) comuni da 60.000 |          |          |        |       |       |
|a 249.999 abitanti  |   7,0%   |   12,0%  | 14,0%  | 15,0% | 16,0% |
+--------------------+----------+----------+--------+-------+-------+
|h) comuni da 250.000|          |          |        |       |       |
|a 1.499.999 abitanti|   3,0%   |   6,0%   |  8,0%  | 9,0%  | 10,0% |
+--------------------+----------+----------+--------+-------+-------+
|i) comuni con       |          |          |        |       |       |
|1.500.000 di        |          |          |        |       |       |
|abitanti e oltre    |   1,5%   |   3,0%   |  4,0%  | 4,5%  | 5,0%  |
+--------------------+----------+----------+--------+-------+-------+
 
  2. Per  il  periodo  2020-2024,  i  comuni  possono  utilizzare  le
facolta' assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020  in
deroga agli incrementi percentuali individuati dalla  tabella  2  del
comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art.  4,
comma 1  di  ciascuna  fascia  demografica,  i  piani  triennali  dei
fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio  di
bilancio asseverato dall'organo di revisione. 
  3. ... omissis...». 
  Rispetto a quanto specificato al precedente paragrafo, i comuni che
si collocano nella prima casistica, e che cioe' rilevano nell'anno di
riferimento un'incidenza  della  spesa  di  personale  sulle  entrate
correnti inferiore al valore-soglia definito dall'art. 4 del  decreto
attuativo, possono incrementare annualmente la  spesa  del  personale
registrata nel 2018, in misura non superiore  al  valore  percentuale
indicato dalla tabella introdotta dall'art. 5 del decreto medesimo, e
fermo in ogni caso il rispetto del valore-soglia. 
  Si fa presente  che  i  valori  percentuali  riportati  in  tabella
rappresentano un incremento rispetto alla base  «spesa  di  personale
2018», per cui la  percentuale  individuata  in  ciascuna  annualita'
successiva alla prima ingloba la percentuale degli anni precedenti. 
  Si tratta di una misura finalizzata a rendere graduale la  dinamica
di crescita della spesa di personale,  comunque  nei  limiti  massimi
consentiti dal valore-soglia di riferimento. 
  Tale limitazione alla dinamica di  crescita  puo'  tuttavia  essere
derogata, e quindi  superata,  nel  caso  di  comuni  che  abbiano  a
disposizione facolta' assunzionali residue degli ultimi  cinque  anni
(c.d.  resti  assunzionali).  Cio'  vuol  dire  che  il  comune  puo'
utilizzare i propri resti assunzionali  anche  in  deroga  ai  valori
limite annuali di cui alla Tabella 2 del decreto attuativo,  in  ogni
caso  entro  i  limiti  massimi  consentiti  dal  valore  soglia   di
riferimento. 
  Si evidenzia che, per rendere possibile l'utilizzo effettivo  delle
risorse che si  liberano  in  applicazione  della  nuova  disciplina,
l'art. 6 specifica che «la maggior spesa per assunzioni di  personale
a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e
5 non rileva ai fini  del  rispetto  del  limite  di  spesa  previsto
dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.
296». 
 
1.5 Ulteriori misure per i piccoli comuni e le Unioni. 
  «Art. 5. (Percentuali massime annuali di incremento  del  personale
in servizio). - 1. ... omissis... 
  2. ... omissis... 
  3. Per il periodo 2020-2024, i comuni con meno di 5 mila  abitanti,
che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella  1
dell'art. 4 comma 1 di ciascuna fascia demografica, che  fanno  parte
dell'«Unione di comuni» prevista dall'art. 32 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e per i quali la maggior spesa per  personale
consentita   dal   presente   articolo   risulta   non    sufficiente
all'assunzione di una unita'  di  personale  a  tempo  indeterminato,
possono, nel periodo 2020-2024, incrementare la propria spesa per  il
personale a tempo indeterminato nella misura massima di  38.000  euro
non cumulabile, fermi restando i piani triennali  dei  fabbisogni  di
personale e  il  rispetto  pluriennale  dell'equilibrio  di  bilancio
asseverato   dall'organo   di   revisione.   La   maggiore   facolta'
assunzionale ai sensi del presente comma e' destinata  all'assunzione
a tempo indeterminato di una unita' di personale purche' collocata in
comando obbligatorio presso la  corrispondente  Unione  con  oneri  a
carico della medesima, in deroga alle vigenti disposizioni in materia
di contenimento della spesa di personale previsto per  le  Unioni  di
comuni.». 
  Il comma 3 dell'art. 5 del  decreto  attuativo  detta  disposizioni
specifiche per i piccoli comuni. Per il periodo 2020-2024,  i  comuni
con meno di 5.000 abitanti, che si collocano al di sotto  del  valore
soglia definito dall'art. 4 (valore-soglia  piu'  basso),  che  fanno
parte di Unioni di  comuni,  e  per  i  quali  la  maggior  spesa  di
personale  consentita  dal  decreto  non   risulterebbe   sufficiente
all'assunzione  di  almeno  una   unita'   di   personale   a   tempo
indeterminato, hanno la facolta' incrementare la propria spesa  nella
misura massima di 38.000 euro  (costo  medio  lordo  stimato  per  un
dipendente a tempo pieno e indeterminato),  al  fine  di  assumere  a
tempo indeterminato un'unita' di personale da  collocare  in  comando
obbligatorio presso l'Unione, con oneri a carico della stessa. 
 
2. Effetti della nuova disciplina in materia di mobilita'. 
  La  definizione   delle   facolta'   assunzionali   ancorate   alla
sostenibilita' finanziaria implica una necessaria  lettura  orientata
della norma recata  dall'art.  14,  comma  7,  del  decreto-legge  n.
95/2012, secondo cui «le cessazioni  dal  servizio  per  processi  di
mobilita' ... non possono essere calcolate come risparmio  utile  per
definire l'ammontare delle disponibilita'  finanziarie  da  destinare
alle assunzioni o il numero delle unita'  sostituibili  in  relazione
alle limitazioni del turn over». Si tratta di una disposizione che e'
riconducibile  alla  regolamentazione  delle  facolta'   assunzionali
basata sul turnover, con la conseguenza che la stessa deve  ritenersi
non operante per i comuni  che  siano  pienamente  assoggettati  alla
vigenza della disciplina fondata  sulla  sostenibilita'  finanziaria.
Conseguentemente  le  amministrazioni  di  altri  comparti,   nonche'
province  e  citta'  metropolitane,  che  acquisiranno  personale  in
mobilita' da comuni assoggettati alla  neo-introdotta  normativa  non
potranno piu' considerare l'assunzione neutrale ai fini della finanza
pubblica, ma dovranno effettuarla a  valere  sulle  proprie  facolta'
assunzionali. Quanto precede al fine  di  assicurare  la  neutralita'
della  procedura  di  mobilita'  a  livello   di   finanza   pubblica
complessiva. In termini operativi, sara' necessario che - nell'ambito
dei  procedimenti  di  mobilita'  extra   compartimentali   e   nella
programmazione  triennale  del  fabbisogno  di  personale  -  si  dia
espressamente conto di tale circostanza. 
  Viceversa, la norma continua a essere operante per gli enti  che  -
secondo  le  modalita'  precedentemente  indicate  -  continuano   ad
applicare transitoriamente la previgente normativa. 
 
    Roma, 13 maggio 2020 
 
             Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                               Dadone 
 
                       Il Ministro il Ministro 
                    dell'economia e delle finanze 
                              Gualtieri 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                              Lamorgese 
 

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2020 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari  esteri,  reg.
n. 1795