L'ISPETTORE GENERALE CAPO 
           per i rapporti finanziari con l'Unione europea 
 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n.  568  e  successive  integrazioni  e  modificazioni,  recante   il
regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del
Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987; 
  Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio  1996,  n.  52,  concernente
disposizioni    per    l'adempimento    di     obblighi     derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria 1994); 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto
il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria,  gia'
attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia; 
  Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente  il
riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero  del
tesoro,  del   bilancio   e   della   programmazione   economica   la
determinazione, d'intesa con  le  amministrazioni  competenti,  della
quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre  iniziative
cofinanziate dall'Unione europea; 
  Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione
economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione  delle  quote  di
cofinanziamento nazionale a carico della legge n.  183/1987  per  gli
interventi di politica comunitaria  che,  ha  istituito  un  apposito
Gruppo di lavoro presso il  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
dello Stato - I.G.R.U.E.; 
  Visti i commi 240, 241 e 245 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i
quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei
per il periodo 2014-2020 ed il relativo monitoraggio; 
  Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che
prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e  degli
altri   organismi   titolari   degli   interventi,   delle    risorse
precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla  legge  16
aprile 1987, n. 183, puo' essere effettuato, fino a  concorrenza  dei
relativi importi, anche  mediante  compensazione  con  altri  importi
spettanti alle medesime amministrazioni  ed  organismi,  sia  per  lo
stesso che per altri interventi, a carico  delle  disponibilita'  del
predetto Fondo di rotazione; 
  Visto l'art. 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in
base al quale «Al  fine  di  accelerare  e  semplificare  l'iter  dei
pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea
a titolarita' delle Amministrazioni centrali dello Stato, nonche' gli
interventi complementari alla programmazione dell'Unione  europea,  a
titolarita' delle medesime Amministrazioni centrali dello  Stato,  il
Fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge 16 aprile 1987,  n.
183,  provvede  alle  erogazioni  a  proprio  carico,  riguardanti  i
predetti  interventi,  anche  mediante  versamenti   nelle   apposite
contabilita'  speciali  istituite  presso  ciascuna   amministrazione
titolare degli interventi stessi»; 
  Visto il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2
dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il
periodo 2014-2020;  
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del  17  dicembre  2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni  comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e  la  pesca  (FEAMP)  e
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.
1083/2006 del Consiglio; 
  Visti gli articoli 20, 21 e 22 del  suddetto  regolamento  (UE)  n.
1303/2013 concernenti la riserva di efficacia dell'attuazione pari al
6%  delle  risorse  destinate  al  FESR  e  al  FSE  per  l'Obiettivo
investimenti in favore della crescita e  dell'occupazione,  in  forza
dei quali nel 2019  l'importo  della  riserva  sara'  definitivamente
assegnata dalla Commissione mediante apposita decisione,  adottata  a
seguito della verifica di efficacia, ai  programmi  e  priorita'  che
avranno conseguito i propri target intermedi; 
  Visto il regolamento (UE) n. 508 del 15 maggio 2014 del  Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al  Fondo  europeo  per  gli  affari
marittimi e la pesca (FEAMP) e  che  abroga  i  regolamenti  (CE)  n.
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del
Consiglio e il regolamento (UE) n. 1155/2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   711/2014   della
Commissione europea  del  14  luglio  2014  con  il  quale  e'  stato
approvato il modello per i Programmi operativi finanziati  dal  Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca; 
  Vista la decisione di esecuzione  della  Commissione  C(2014)  3781
dell'11 giugno 2014 che, nel recare, all'allegato 1, la  ripartizione
annuale per Stato membro delle risorse globali del Fondo europeo  per
gli  affari  marittimi  e  la  pesca  (FEAMP)  per  il   periodo   di
programmazione 2014/2020, assegna all'Italia un ammontare complessivo
di risorse FEAMP pari ad euro 537.262.559,00; 
  Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego  dei  fondi
strutturali  e  di  investimento  europei  in  Italia  adottato   con
decisione della Commissione europea n.  8021  final  del  29  ottobre
2014; 
  Visti i commi 240 e 241 dell'art. 1 della legge 27  dicembre  2013,
n. 147 (legge di stabilita' 2014) i quali, nel recare  la  disciplina
dei criteri  di  cofinanziamento  dei  programmi  europei  2014-2020,
prevedono che, nei programmi operativi a titolarita' delle regioni  e
delle provincie autonome, il  70  per  cento  della  quota  nazionale
pubblica fa carico alle disponibilita' del Fondo di rotazione ex lege
n. 183/1987, e che la restante  quota  fa  carico  ai  bilanci  delle
regioni e province autonome, mentre per gli interventi a  titolarita'
delle Amministrazioni centrali dello Stato il  100  per  cento  della
quota nazionale pubblica fa carico al predetto Fondo di rotazione; 
  Vista la delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 recante i  criteri
di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei,  per  il
periodo di programmazione 2014-2020, ivi compresi  quelli  finanziati
dal Fondo europeo per gli affari  marittimi  e  la  pesca  (FEAMP)  e
relativo  monitoraggio,   previsti   nell'Accordo   di   partenariato
2014-2020; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione  C  (2015)  8452
del 25 novembre 2015, con la quale e' stato approvato  il  «Programma
operativo FEAMP ITALIA 2014-2020» per il sostegno da parte del  Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia, il  cui  piano
finanziario prevede un ammontare complessivo di  risorse  comunitarie
pari ad euro 537.262.559,00 (di cui euro 32.235.754,00  a  titolo  di
riserva di efficacia) e un corrispondente contributo nazionale  pari,
complessivamente, ad euro 440.845.123,00 (di cui euro 26.395.614,00 a
titolo di riserva di efficacia); 
  Vista l'intesa sancita in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in data  17
dicembre  2015 -  repertorio  atti  n.  224/CSR,  sulla  ripartizione
percentuale  delle  risorse  finanziarie  di  quota  comunitaria  del
Programma operativo FEAMP 2014-2020 tra lo Stato,  le  regioni  e  le
province autonome, per le priorita' 1, 2, 4 e 5, e  per  l'Assistenza
tecnica, con la previsione della misura del  32,88%  a  favore  delle
misure gestite dallo Stato e del  67,12%  a  favore  delle  misure  a
gestione regionale o provinciale; 
  Vista l'intesa sancita in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in  data  9
giugno 2016 - repertorio atti n. 102/CSR, sull'Accordo multiregionale
per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati  dal  Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca nell'ambito del Programma
operativo FEAMP 2014-2020; 
  Vista la successiva decisione della Commissione  europea  C  (2018)
6576 final  dell'11  ottobre  2018,  che  modifica  la  decisione  di
esecuzione  C(2015)  8452  del  25  novembre  2015,  il   cui   piano
finanziario rimodulato prevede un ammontare  complessivo  di  risorse
comunitarie pari ad euro 537.262.559,00 (di cui euro 32.235.754,00  a
titolo di  riserva  di  efficacia)  e  un  corrispondente  contributo
nazionale pari, complessivamente, ad euro 442.234.011,64 (di cui euro
26.492.668,00 a titolo di riserva di efficacia); 
  Considerato che, relativamente  alla  quota  di  cofinanziamento  a
carico del Fondo di  rotazione  ex  lege  n.  183/1987,  si  e'  gia'
provveduto con  i  decreti  n.  58/2016,  n.  49/2017  e  n.  37/2018
all'assegnazione delle annualita' 2015 e 2016, 2017 e 2018; 
  Considerato che la suddetta decisione C (2018) 6576  final  dell'11
ottobre 2018 ha rimodulato gli importi gia' assegnati con i  predetti
decreti n. 58/2016, n. 49/2017 e n.  37/2018,  si  e'  provveduto  ad
assegnare con il decreto n. 6/2019 l'annualita' 2019 ed a rimodulare,
con il decreto n. 7/2019, il cofinanziamento della quota nazionale  a
carico del fondo di rotazione per le annualita' 2015 e 2016,  2017  e
2018; 
  Considerato che sulla base  di  tale  rimodulazione,  il  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali con nota  n.  0007164
del 15 aprile 2020, ha  trasmesso  apposita  tabella  con  l'evidenza
dell'importo complessivo del contributo nazionale, a carico del Fondo
di rotazione, sia al lordo che al netto della riserva  di  efficacia,
ammontante, per l'annualita' 2020 ad euro 53.695.710,47 (lordo r. e.)
e ad euro 50.505.355,33 (netto r. e.), nonche' la  ripartizione,  per
annualita' e per priorita' di tali importi; 
  Considerato  che  la  modifica  del   Programma   operativo   FEAMP
2014-2020, proposta in data 8 ottobre 2019 ed approvata con decisione
di esecuzione della Commissione europea (C 2020)  128  final  del  13
gennaio 2020, non incide sulla quota di cofinanziamento  nazionale  a
carico del Fondo di  rotazione,  ma  varia,  per  l'annualita'  2020,
l'articolazione  delle  risorse  finanziarie  nazionali  tra   le   6
priorita' del predetto Programma operativo; 
  Considerata la necessita' di assicurare, per il Programma operativo
FEAMP 2014-2020, il finanziamento della quota statale, a  carico  del
Fondo  di  rotazione,  al  netto  della  riserva  di  efficacia,  per
l'annualita' 2020; 
  Viste le risultanze del Gruppo di  lavoro  presso  il  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al  citato
decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 16
giugno 2020 tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell'art. 87, commi
1 e 2 del decreto-legge n.  18/2020,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 17 maggio 2020; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il cofinanziamento nazionale pubblico  a  carico  del  Fondo  di
rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per  il  Programma  operativo
che beneficia del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi
e  la  pesca  (FEAMP)  2014-2020,  per  l'annualita'  2020,   ammonta
complessivamente ad euro 50.505.355,33  al  netto  della  riserva  di
efficacia di cui agli articoli 20, 21 e 22 del  regolamento  (UE)  n.
1303/2013 richiamati in premessa. 
  2. Il Fondo di rotazione procede all'erogazione delle risorse sulla
base  delle  domande  di  pagamento  inoltrate  dal  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale  della
pesca marittima e dell'acquacoltura Pemac IV. 
  3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le
regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, per le misure di
rispettiva  competenza,  effettuano  tutti  i  controlli   circa   la
sussistenza, anche in capo ai  beneficiari,  dei  presupposti  e  dei
requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto  2,
e  verificano  che  i  finanziamenti  comunitari  e  nazionali  siano
utilizzati  entro  le  scadenze  previste  ed  in  conformita'   alla
normativa comunitaria e nazionale vigente. 
  4. Ai fini della verifica dello stato di  avanzamento  della  spesa
riguardante gli interventi cofinanziati, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali comunica i relativi dati  al  sistema
di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27
dicembre 2013, n. 147,  sulla  base  di  un  apposito  protocollo  di
colloquio telematico. 
  5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per  la
registrazione e successivamente pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 2 luglio 2020 
 
                                  L'Ispettore generale capo: Castaldi 

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2020 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 906