L'ISPETTORE GENERALE CAPO 
           per i rapporti finanziari con l'Unione europea 
 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n.  568  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il
regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del
Fondo di rotazione, di cui alla predetta  legge  n.  183/1987  ed  in
particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  2
aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento; 
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994); 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto
il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria,  gia'
attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia; 
  Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente  il
riordino delle competenze del CIPE,  che  devolve  al  Ministero  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa  con
le  amministrazioni  competenti  -  la  determinazione  della   quota
nazionale  pubblica  dei  programmi,  progetti  ed  altre  iniziative
cofinanziate dall'Unione europea; 
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica 15 maggio  2000,  relativo  all'attribuzione
delle quote di cofinanziamento nazionale  a  carico  della  legge  n.
183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha  istituito
un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della  Ragioneria
generale dello Stato - I.G.R.U.E.; 
  Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4  agosto  2000,  concernente
direttive generali  per  l'intervento  del  Fondo  di  rotazione  per
l'attuazione delle  politiche  comunitarie,  di  cui  alla  legge  n.
183/1987, a favore di programmi,  progetti  e  azioni  in  regime  di
cofinanziamento con l'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 ottobre 2013, recante  l'organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli, che  abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto, in particolare, l'art. 35 del predetto regolamento  (UE)  n.
1308/2013, cosi' come modificato dall'art. 4 del regolamento (UE)  n.
2393/2017 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  13  dicembre
2017, il quale prevede che gli Stati membri, in aggiunta al fondo  di
esercizio,  possono  concedere  alle  Organizzazioni  di   produttori
operanti in regioni, il cui livello di organizzazione dei  produttori
nel settore  ortofrutticolo  e'  notevolmente  inferiore  alla  media
dell'Unione, un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80  per
cento dei contributi finanziari di cui alla lettera  a)  paragrafo  1
dell'art. 32 del citato reg. n. 1308/2013; 
  Visto l'art. 35 del predetto regolamento  (UE)  n.  1308/2013,  che
riferendosi al  livello  di  organizzazione  dei  produttori  in  una
regione di uno Stato membro stabilisce che si considera  notevolmente
inferiore  alla  media  dell'Unione  quando  il  livello   medio   di
organizzazione   e'   stato   per   tre   anni   consecutivi,   prima
dell'attuazione del programma operativo, inferiore al  20  per  cento
del valore medio della produzione ortofrutticola regionale  calcolata
secondo le modalita' previste dal paragrafo 2 del medesimo articolo; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  891/2017  della  Commissione
del 13 marzo 2017, come modificato dal regolamento delegato  (UE)  n.
1145/2018 del 7 giugno 2018,  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.
1308/2013 recante modalita' di applicazione relativamente al  settore
degli  ortofrutticoli  e  degli  ortofrutticoli  trasformati  ed   in
particolare  l'art.  52,  paragrafo  2,  concernente  il  livello  di
organizzazione dei produttori e la definizione di «regione»; 
  Vista la nota n. 0002018 del  20  aprile  2020,  con  la  quale  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali richiede lo
stanziamento  di  euro  1.670.531,90  per   l'erogazione   dell'aiuto
finanziario   nazionale    alle    organizzazioni    di    produttori
ortofrutticoli, aventi  diritto  a  norma  dell'art.  35  del  citato
regolamento (UE) n. 1308/2013 a valere sulle disponibilita' del Fondo
di rotazione per l'attuazione delle  politiche  comunitarie,  di  cui
alla legge n. 183/1987; 
  Vista la nota 0002019 del 20 aprile 2020, con la quale il Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha notificato  alla
Commissione europea gli importi dell'aiuto finanziario nazionale  per
l'anno  2020,  da   erogare   alle   Organizzazioni   di   produttori
ortofrutticoli aventi diritto e  operanti  nelle  regioni  con  basso
livello di  aggregazione,  ai  sensi  dell'art.  52  del  regolamento
delegato (UE) n. 891/2017, come modificato dal  regolamento  (UE)  n.
1145/2018; 
  Considerata la necessita' di ricorrere  per  tale  fabbisogno  alle
disponibilita'  del  Fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/87 e che il  suddetto
progetto e' stato  censito  sul  Sistema  finanziario  IGRUE,  codice
2020ORTOFRUTTA; 
  Viste le risultanze del Gruppo di  lavoro  presso  il  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al  citato
decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 16
giugno 2020 tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell'art. 87, commi
1 e 2 del decreto-legge n.  18/2020,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 17 maggio 2020; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il finanziamento nazionale  pubblico,  a  carico  del  Fondo  di
rotazione  di  cui  alla  legge   n.   183/1987,   a   favore   delle
organizzazioni di produttori  nel  settore  ortofrutticolo,  previsto
dall'art. 35 del citato regolamento (UE)  n.  1308/2013,  per  l'anno
2020, e' pari ad euro 1.670.531,90. 
  2. Le erogazioni, a valere sulla quota di finanziamento di  cui  al
punto 1, vengono  effettuate  secondo  le  modalita'  previste  dalla
normativa  vigente,  sulla   base   delle   richieste   di   rimborso
informatizzate inoltrate dall'AGEA. 
  3. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,
l'AGEA e gli organismi  pagatori  regionali  effettuano  i  controlli
circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e
dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto
2, nonche' verificano che  i  finanziamenti  comunitari  e  nazionali
siano utilizzati entro le scadenze previste ed  in  conformita'  alla
normativa comunitaria e nazionale vigente. 
  4. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,
comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate
dalla Commissione europea, al  fine  di  adeguare  la  corrispondente
quota a carico del Fondo di rotazione. 
  5.  In  caso  di  restituzione,  a  qualunque  titolo,  di  risorse
comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si
attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di  cui  al
punto 1, delle corrispondenti quote di finanziamento  nazionale  gia'
erogate. 
  6.  Al  termine  dell'intervento,  il  Ministero  delle   politiche
agricole alimentari  e  forestali,  comunica  al  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato -  I.G.R.U.E.  la  situazione  finale
sull'utilizzo delle risorse nazionali, e  delle  eventuali  somme  da
disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo
di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto. 
  7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per  la
registrazione e successivamente pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 2 luglio 2020 
 
                                  L'Ispettore generale capo: Castaldi 

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2020 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 887