Estratto determina n. AAM/AIC n. 116/2020 del 4 settembre 2020 
 
    Procedura europea: n. SE/H/0904/002/E/003. 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale  NICORETTEQUICK,
nella forma e confezioni alle condizioni e con le  specificazioni  di
seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: McNeil  AB  con  sede  e  domicilio  fiscale  in
Norrbroplatsen 2 - SE-251 09 Helsingborg - Svezia. 
    Confezioni: 
      «1 mg/erogazione spray  oromucosale,  soluzione,  aroma  frutti
rossi» 1 flacone da 150 dosi in erogatore aroma frutti rossi - A.I.C.
n. 042299038 (in base 10) 18BVNY (in base 32); 
      «1 mg/erogazione spray  oromucosale,  soluzione,  aroma  frutti
rossi» 2 flaconi da 150 dosi in erogatore aroma frutti rossi - A.I.C.
n. 042299040 (in base 10) 18BVP0 (in base 32). 
    Forma farmaceutica: spray oromucosale, soluzione. 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Condizioni particolari di conservazione:  non  conservare  a  una
temperatura superiore ai 30 °C. 
    Composizione: 
      principio attivo: 
        un'erogazione  libera  1  mg  di  nicotina  in  0,07  ml   di
soluzione, 1 ml di soluzione contiene 13,6 mg di nicotina; 
      eccipienti: 
        propilene  glicole  (E1520),  etanolo  anidro,   trometamolo,
polossamero  407,  glicerolo  (E422),   sodio   idrogeno   carbonato,
levomentolo, aroma  frutti  rossi,  aroma  rinfrescante,  sucralosio,
acesulfame   potassico,   idrossitoluene   butilato   (E321),   acido
cloridrico (per la regolazione del pH), acqua depurata. 
    Produttore  responsabile  del  rilascio  lotti:   McNeil   AB   -
Norrbroplatsen 2 - SE-251 09 Helsingborg - Sweden. 
    Indicazioni terapeutiche: «Nicorettequick» e' utilizzato  per  il
trattamento  della  dipendenza  da  tabacco  negli  adulti,  mediante
sollievo dei sintomi di astinenza da nicotina, compreso il  desiderio
di fumare durante un tentativo di interruzione del fumo.  L'obiettivo
finale e' l'interruzione permanente dell'uso  di  tabacco.  L'uso  di
«Nicorettequick»  deve  essere  preferibilmente   affiancato   a   un
programma di supporto comportamentale. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': «C-bis». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione ai fini della fornitura: OTC -  medicinale  non
soggetto a prescrizione medica, da banco o di automedicazione. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva comunicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere  a
disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in
altra lingua estera.  In  caso  di  inosservanza  delle  disposizioni
sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni
di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art.  107-quater,  paragrafo  7)  della  direttiva  2010/84/CE  e
pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.