IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,  e,  in  particolare,
l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca, con  conseguente  soppressione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato  dal  predetto
decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli  2,  comma
1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione
universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica  e  di
alta  formazione  artistica  musicale  e   coreutica»,   nonche'   la
determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; 
  Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e  in  particolare  l'art.
11, commi 1 e 2; 
  Visti  gli  articoli  2  e  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; 
  Visto l'art.  1-ter  del  decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; 
  Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 e in particolare  l'art.  6,
commi 6 e 7; 
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.  270,  «Modifiche
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
  Visti il decreto  ministeriale  4  ottobre  2000  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 249  del  24  ottobre
2000 - Supplemento ordinario n. 175, concernente la  rideterminazione
e  l'aggiornamento  dei   settori   scientifico-disciplinari   e   la
definizione delle relative declaratorie, e il decreto ministeriale 18
marzo 2005, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 78 del 5 aprile 2005; 
  Visto il decreto  ministeriale  16  marzo  2007,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  155  del  6  luglio
2007, Supplemento ordinario n. 153, di  determinazione  delle  classi
delle lauree universitarie; 
  Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 recante le linee guida
per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio da parte  delle
Universita', in attuazione dei decreti ministeriali del 16 marzo 2007
(classi di laurea e di laurea magistrale) pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  244  del  22  ottobre  2007
Supplemento ordinario n. 212; 
  Vista la dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i comunicati
di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre  2003  e  di
Bergen del 20 maggio 2005, relativi  all'armonizzazione  dei  sistemi
dell'istruzione superiore dei Paesi dell'area europea; 
  Preso atto, in particolare,  di  quanto  il  comunicato  di  Bergen
prevede circa gli schemi di riferimento  per  i  titoli  e  circa  la
specificazione degli obiettivi didattici in termini di  risultati  di
apprendimento attesi; 
  Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2004 (prot. n. 9), relativo
all'anagrafe degli studenti e al  diploma  supplement,  e  successive
modificazioni; 
  Visto  il   decreto   legislativo   27   gennaio   2012,   n.   19,
«Valorizzazione  dell'efficienza  delle  universita'  e   conseguente
introduzione di meccanismi premiali nella  distribuzione  di  risorse
pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante  anche  mediante  la
previsione  di  un  sistema   di   accreditamento   periodico   delle
universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a  tempo
indeterminato non confermati al primo  anno  di  attivita',  a  norma
dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30  dicembre  2010,  n.
240»; 
  Visti i decreti ministeriali 12 dicembre 2016 (prot. n. 987),  come
modificato dal decreto ministeriale 8 febbraio 2017 (prot. n. 60),  e
7  gennaio  2019  (prot.  n.  6),  «Autovalutazione,   accreditamento
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio  e  valutazione
periodica»,  e  in  particolare  l'art.  8,  comma  2,   dei   citati
provvedimenti,  che  prevede  la  sperimentazione  delle   lauree   a
orientamento professionale; 
  Considerati la flessibilita' che l'art. 10, comma  2,  del  decreto
ministeriale n. 270 cit. concede ai  «corsi  preordinati  all'accesso
alle attivita' professionali» nonche' quanto  previsto  dall'art.  3,
comma 4, del medesimo decreto ai sensi del quale «Il corso di  laurea
ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza  di
metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso  in  cui  sia
orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali»; 
  Visto il decreto ministeriale n. 989 del 25 ottobre 2019 recante le
«Linee generali d'indirizzo della  programmazione  delle  universita'
2019-2021  e  gli  indicatori  per  la  valutazione   periodica   dei
risultati»; 
  Visti i pareri del Consiglio universitario  nazionale  (CUN),  resi
nelle sedute del 24 ottobre 2018 e del 5 dicembre 2018; 
  Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari
(CNSU), reso nella seduta del 13 marzo 2019; 
  Sentiti gli ordini e i  collegi  professionali  interessati,  e  in
particolare  la  Federazione  nazionale  degli  ordini   dei   medici
veterinari italiani (FNOVI), il Collegio nazionale  periti  agrari  e
periti agrari laureati, il Collegio  nazionale  degli  agrotecnici  e
degli  agrotecnici  laureati,  il  Consiglio  nazionale  dei   periti
industriali  e  dei  periti  industriali  laureati  e  il   Consiglio
nazionale geometri e geometri laureati; 
  Acquisito l'ulteriore parere del CUN in data 31 luglio  2019  sulle
osservazioni e richieste di modifica formulate dai predetti enti; 
  Ritenuto di non poter procedere alla  definizione  della  classe  a
orientamento   professionale   denominata    «Professioni    Tecniche
Paraveterinarie», sulla base delle motivazioni espresse dal Ministero
della salute, con nota prot. n. 33911 del 2  luglio  2019,  circa  la
previa  istituzione  della  corrispondente  nuova  figura  sanitaria,
secondo la procedura di cui all'art. 5 della legge 1° febbraio  2006,
n.  43,  e  dalla  Federazione  nazionale  degli  ordini  dei  medici
veterinari italiani (FNOVI), con nota prot. n.  2790  del  19  giugno
2019; 
  Ritenuto  di  definire  nuove  classi  di  laurea  a   orientamento
professionale, in quanto contenenti una offerta formativa innovativa; 
  Acquisito il parere della CRUI ai sensi dell'art. 13, comma 2,  del
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.  270,  che  si  e'  espressa
nell'adunanza del 19 settembre 2019; 
  Sentita l'ANVUR, che si e' espressa  nell'adunanza  del  20  maggio
2020 con la delibera n. 69; 
  Acquisiti  i  pareri  favorevoli,  con  osservazioni,   della   VII
Commissione permanente  del  Senato  della  Repubblica  e  della  VII
Commissione   permanente   della   Camera    dei    deputati,    resi
rispettivamente l'8 luglio 2020 e il 22 luglio 2020; 
  Ritenuto di accogliere tutte le osservazioni formulate  nel  parere
della  VII  Commissione  permanente  del  Senato   della   Repubblica
richiamando, nelle premesse, il decreto ministeriale n.  989  del  25
ottobre 2019 e riformulando  l'art.  6,  comma  2,  secondo  periodo,
l'art. 7, comma 3, nonche' l'art. 8, comma 1; 
  Ritenuto  di  accogliere   l'osservazione   formulata   dalla   VII
Commissione  permanente  della  Camera  dei  deputati  relativa  alla
modifica  della  lettera   d)   della   voce   «Obiettivi   formativi
qualificanti»  della  laurea  a  orientamento   professionale   L-P02
(«Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali»); 
  Tenuto conto delle ulteriori raccomandazioni  formulate  dalla  VII
Commissione permanente della Camera dei deputati; 
  Ritenuto al riguardo dover provvedere, successivamente all'adozione
del presente decreto, ad apportare le necessarie  modifiche  all'art.
55 del decreto del Presidente 5 giugno  2001,  n.  328,  al  fine  di
assicurare il valore legale  del  titolo  ai  laureati  delle  classi
professionali di cui al presente decreto, anche ai fini  dell'accesso
agli esami di stato per le relative professioni; 
  Tenuto   conto   altresi'   della    necessita'    di    prevedere,
successivamente all'adozione del presente  decreto,  un  monitoraggio
comparativo dell'andamento dei percorsi professionalizzanti I.T.S.  e
delle nuove lauree  professionalizzanti,  anche  attraverso  un  ente
terzo, al fine di valorizzare tutti i canali di formazione  terziaria
professionalizzante,  salvaguardando  le  relative  specificita'   ed
evitando sovrapposizioni nell'offerta formativa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  presente  decreto  definisce,  ai  sensi  dell'art.  4  del
regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004,  n.  270,
le classi dei corsi di laurea a  orientamento  professionale  di  cui
all'allegato, che ne costituisce parte integrante,  e  si  applica  a
tutte le universita' statali e non statali,  escluse  le  universita'
telematiche. 
  2.  Le  universita',  nell'osservanza  dell'art.  9   del   decreto
ministeriale   22   ottobre   2004,   n.   270,   possono   procedere
all'istituzione e attivazione dei  corsi  di  laurea  afferenti  alle
classi di laurea a orientamento professionale  di  cui  all'allegato,
previo accreditamento ai sensi del  decreto  legislativo  27  gennaio
2012, n. 19, e dei relativi decreti attuativi. 
  3. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti
didattici dei corsi di studio di cui al  comma  1,  sono  redatti  in
conformita'  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  11  del   decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e del presente decreto.