IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e in particolare l'art. 11, commi 1 e 2; Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 e in particolare l'art. 6, commi 6 e 7; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; Visti il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 249 del 24 ottobre 2000 - Supplemento ordinario n. 175, concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie, e il decreto ministeriale 18 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 5 aprile 2005; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2007, Supplemento ordinario n. 153, di determinazione delle classi delle lauree universitarie; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 recante le linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio da parte delle Universita', in attuazione dei decreti ministeriali del 16 marzo 2007 (classi di laurea e di laurea magistrale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 244 del 22 ottobre 2007 Supplemento ordinario n. 212; Vista la dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i comunicati di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003 e di Bergen del 20 maggio 2005, relativi all'armonizzazione dei sistemi dell'istruzione superiore dei Paesi dell'area europea; Preso atto, in particolare, di quanto il comunicato di Bergen prevede circa gli schemi di riferimento per i titoli e circa la specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di apprendimento attesi; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2004 (prot. n. 9), relativo all'anagrafe degli studenti e al diploma supplement, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, «Valorizzazione dell'efficienza delle universita' e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; Visti i decreti ministeriali 12 dicembre 2016 (prot. n. 987), come modificato dal decreto ministeriale 8 febbraio 2017 (prot. n. 60), e 7 gennaio 2019 (prot. n. 6), «Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica», e in particolare l'art. 8, comma 2, dei citati provvedimenti, che prevede la sperimentazione delle lauree a orientamento professionale; Considerati la flessibilita' che l'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale n. 270 cit. concede ai «corsi preordinati all'accesso alle attivita' professionali» nonche' quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del medesimo decreto ai sensi del quale «Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali»; Visto il decreto ministeriale n. 989 del 25 ottobre 2019 recante le «Linee generali d'indirizzo della programmazione delle universita' 2019-2021 e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati»; Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale (CUN), resi nelle sedute del 24 ottobre 2018 e del 5 dicembre 2018; Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), reso nella seduta del 13 marzo 2019; Sentiti gli ordini e i collegi professionali interessati, e in particolare la Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari italiani (FNOVI), il Collegio nazionale periti agrari e periti agrari laureati, il Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati e il Consiglio nazionale geometri e geometri laureati; Acquisito l'ulteriore parere del CUN in data 31 luglio 2019 sulle osservazioni e richieste di modifica formulate dai predetti enti; Ritenuto di non poter procedere alla definizione della classe a orientamento professionale denominata «Professioni Tecniche Paraveterinarie», sulla base delle motivazioni espresse dal Ministero della salute, con nota prot. n. 33911 del 2 luglio 2019, circa la previa istituzione della corrispondente nuova figura sanitaria, secondo la procedura di cui all'art. 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari italiani (FNOVI), con nota prot. n. 2790 del 19 giugno 2019; Ritenuto di definire nuove classi di laurea a orientamento professionale, in quanto contenenti una offerta formativa innovativa; Acquisito il parere della CRUI ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, che si e' espressa nell'adunanza del 19 settembre 2019; Sentita l'ANVUR, che si e' espressa nell'adunanza del 20 maggio 2020 con la delibera n. 69; Acquisiti i pareri favorevoli, con osservazioni, della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica e della VII Commissione permanente della Camera dei deputati, resi rispettivamente l'8 luglio 2020 e il 22 luglio 2020; Ritenuto di accogliere tutte le osservazioni formulate nel parere della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica richiamando, nelle premesse, il decreto ministeriale n. 989 del 25 ottobre 2019 e riformulando l'art. 6, comma 2, secondo periodo, l'art. 7, comma 3, nonche' l'art. 8, comma 1; Ritenuto di accogliere l'osservazione formulata dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati relativa alla modifica della lettera d) della voce «Obiettivi formativi qualificanti» della laurea a orientamento professionale L-P02 («Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali»); Tenuto conto delle ulteriori raccomandazioni formulate dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati; Ritenuto al riguardo dover provvedere, successivamente all'adozione del presente decreto, ad apportare le necessarie modifiche all'art. 55 del decreto del Presidente 5 giugno 2001, n. 328, al fine di assicurare il valore legale del titolo ai laureati delle classi professionali di cui al presente decreto, anche ai fini dell'accesso agli esami di stato per le relative professioni; Tenuto conto altresi' della necessita' di prevedere, successivamente all'adozione del presente decreto, un monitoraggio comparativo dell'andamento dei percorsi professionalizzanti I.T.S. e delle nuove lauree professionalizzanti, anche attraverso un ente terzo, al fine di valorizzare tutti i canali di formazione terziaria professionalizzante, salvaguardando le relative specificita' ed evitando sovrapposizioni nell'offerta formativa; Decreta: Art. 1 1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea a orientamento professionale di cui all'allegato, che ne costituisce parte integrante, e si applica a tutte le universita' statali e non statali, escluse le universita' telematiche. 2. Le universita', nell'osservanza dell'art. 9 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, possono procedere all'istituzione e attivazione dei corsi di laurea afferenti alle classi di laurea a orientamento professionale di cui all'allegato, previo accreditamento ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, e dei relativi decreti attuativi. 3. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e del presente decreto.