IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; Visto il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83; Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104; Visto il decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111; Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di effettuare interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020, nonche' di adottare misure in materia di reclutamento del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni per assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno e dell'istruzione, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Operazioni di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali 1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 39 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020. Al relativo onere, pari a 39 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per le finalita' indicate. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al primo periodo.