IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Vista  la  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  dell'8  giugno  2011,  sulla  restrizione   dell'uso   di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  27,   recante
attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione  dell'uso  di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche; 
  Visto in particolare, l'art. 22 del citato  decreto  legislativo  4
marzo 2014, n. 27 secondo cui, con decreto del Ministro dell'ambiente
e  della   tutela   del   territorio   e   del   mare   si   provvede
all'aggiornamento  ed  alle  modifiche  degli  allegati  allo  stesso
decreto  derivanti  da  aggiornamenti  e  modifiche  della  direttiva
2011/65/UE; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  recante
attuazione   della   direttiva   2012/19/UE   sui    rifiuti    delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche; 
  Vista la direttiva delegata (UE) 2020/360 della Commissione del  17
dicembre 2019  che  modifica,  adattandolo  al  progresso  tecnico  e
scientifico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del  Parlamento
europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  un'esenzione  relativa
all'uso di piombo negli elettrodi di platino  platinato  ai  fini  di
talune misurazioni della conduttivita'; 
  Vista la direttiva delegata (UE) 2020/361 della Commissione del  17
dicembre 2019 che modifica, adeguandolo al  progresso  scientifico  e
tecnico, l'allegato III della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa
all'uso di cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi  di
raffreddamento  in   acciaio   al   carbonio   nei   frigoriferi   ad
assorbimento; 
  Vista la direttiva delegata (UE) 2020/364 della Commissione del  17
dicembre 2019 che modifica, adeguandolo al  progresso  scientifico  e
tecnico, l'allegato IV  della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa
all'uso di cadmio in determinati  tubi  da  ripresa  resistenti  alle
radiazioni; 
  Vista la direttiva delegata (UE) 2020/365 della Commissione del  17
dicembre 2019 che modifica, adeguandolo al  progresso  scientifico  e
tecnico, l'allegato III della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa
all'uso di  piombo  nelle  leghe  saldanti  e  nelle  finiture  delle
terminazioni utilizzate in alcuni motori a  combustione  di  attrezzi
manuali; 
  Vista la direttiva delegata (UE) 2020/366 della Commissione del  17
dicembre 2019 che modifica, adeguandolo al  progresso  scientifico  e
tecnico, l'allegato IV  della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa
all'uso  di  piombo  come  stabilizzatore  termico  del  cloruro   di
polivinile    (PVC)    impiegato    in    determinati     dispositivi
medico-diagnostici in vitro per  l'analisi  del  sangue  e  di  altri
liquidi e gas organici; 
  Ritenuta la necessita' di attuare le citate direttive delegate (UE)
2020/360,  (UE)  2020/361,  (UE)  2020/364,  (UE)  2020/365  e   (UE)
2020/366, provvedendo, a tal fine,  a  modificare  l'allegato  III  e
l'allegato IV, al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo  2014,  n.
                                 27 
 
  1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo  2014,  n.  27,
sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) Il punto 9 e' sostituito dal seguente: 
 
+-------+-------------------------------+---------------------------+
|       |                               |Si applica alle categorie  |
|       |                               |8, 9 e 11 e scade il: - 21 |
|       |                               |luglio 2021 per le         |
|       |                               |categorie 8 e 9 esclusi i  |
|       |                               |dispositivi                |
|       |                               |medico-diagnostici in vitro|
|       |                               |e gli strumenti di         |
|       |                               |monitoraggio e controllo   |
|       |                               |industriali; - 21 luglio   |
|       |                               |2023 per i dispositivi     |
|       |Cromo esavalente come agente   |medico-diagnostici in vitro|
|       |anticorrosivo nei sistemi di   |della categoria 8; - 21    |
|       |raffreddamento in acciaio al   |luglio 2024 per gli        |
|       |carbonio nei frigoriferi ad    |strumenti di monitoraggio e|
|       |assorbimento (fino allo 0,75 % |control-lo industriali     |
|       |in peso nella soluzione        |della categoria 9, e per la|
|«9     |refrigerante).                 |categoria 11.              |
+-------+-------------------------------+---------------------------+
|       |Fino allo 0,75 %, in peso, di  |                           |
|       |cromo esavalente utilizzato    |                           |
|       |come agente anticorrosivo nella|                           |
|       |soluzione refrigerante nei     |                           |
|       |sistemi di raffreddamento in   |                           |
|       |acciaio al carbonio nei        |                           |
|       |frigoriferi ad assorbimento    |                           |
|       |(compresi i minibar) progettati|                           |
|       |per funzionare in tutto o in   |                           |
|       |parte con riscaldatori         |                           |
|       |elettrici, aventi una potenza  |                           |
|       |utilizzata media < 75 W a      |Si applica alle categorie  |
|       |condizioni di funzionamento    |da 1 a 7 e 10 e scade il 5 |
|9 a) -I|costanti.                      |marzo 2021.                |
+-------+-------------------------------+---------------------------+
|       |Cromo esavalente come agente   |                           |
|       |anticorrosivo nei sistemi di   |                           |
|       |raffreddamento in acciaio al   |                           |
|       |carbonio nei frigoriferi ad    |                           |
|       |assorbimento (fino allo 0,75 % |                           |
|       |in peso nella soluzione        |                           |
|       |refrigerante): - progettati per|                           |
|       |funzionare in tutto o in parte |                           |
|       |con riscaldatori elettrici,    |                           |
|       |aventi una potenza utilizzata  |                           |
|       |media ≥ 75 W a condizioni di   |                           |
|       |funzionamento costanti; -      |Si applica alle categorie  |
|       |progettati per funzionare      |da 1 a 7 e alla categoria  |
|       |completamente con riscaldatori |10 e scade il 21 luglio    |
|9 a)-II|non elettrici.                 |2021.»                     |
+-------+-------------------------------+---------------------------+
 
 
  b) Il punto 41 e' sostituito dal seguente: 
    
+-----+-----------------------------+-------------------------------+
|     |Piombo nelle saldature e     |                               |
|     |nelle finiture delle         |                               |
|     |terminazioni di componenti   |                               |
|     |elettrici ed elettronici     |                               |
|     |nonche' nelle finiture delle |Applicabile a tutte le         |
|     |schede a circuito stampato   |categorie, scade il: - 31 marzo|
|     |utilizzate nei moduli di     |2022 per le categorie da 1 a 7,|
|     |accensione e in altri sistemi|10 e 11; - 21 luglio 2021 per  |
|     |elettrici ed elettronici di  |le categorie 8 e 9 esclusi i   |
|     |controllo del motore che, per|dispositivi medico-diagnostici |
|     |motivi tecnici, devono essere|in vitro e gli strumenti di    |
|     |montati direttamente sul o   |monitoraggio e controllo       |
|     |nel basamento motore o nel   |industriali; - 21 luglio 2023  |
|     |cilindro di motori a         |per i dispositivi              |
|     |combustione di attrezzi      |medico-diagnostici in vitro    |
|     |manuali (classi SH:1, SH:2,  |della categoria 8; - 21 luglio |
|     |SH:3 della direttiva 97/68/CE|2024 per gli strumenti di      |
|     |del Parlamento europeo e del |monitoraggio e di controllo    |
|«41  |Consiglio (*))               |industriali della categoria 9.»|
+-----+-----------------------------+-------------------------------+
|(*) Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del |
|16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni |
|degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro    |
|l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti|
|dai motori  a combustione interna destinati all'installazione      |
|su  macchine  mobili non stradali (GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1). |
+-------------------------------------------------------------------+