IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche; Visto in particolare, l'art. 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 secondo cui, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche; Vista la direttiva delegata (UE) 2020/360 della Commissione del 17 dicembre 2019 che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso di piombo negli elettrodi di platino platinato ai fini di talune misurazioni della conduttivita'; Vista la direttiva delegata (UE) 2020/361 della Commissione del 17 dicembre 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento; Vista la direttiva delegata (UE) 2020/364 della Commissione del 17 dicembre 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di cadmio in determinati tubi da ripresa resistenti alle radiazioni; Vista la direttiva delegata (UE) 2020/365 della Commissione del 17 dicembre 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di piombo nelle leghe saldanti e nelle finiture delle terminazioni utilizzate in alcuni motori a combustione di attrezzi manuali; Vista la direttiva delegata (UE) 2020/366 della Commissione del 17 dicembre 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di piombo come stabilizzatore termico del cloruro di polivinile (PVC) impiegato in determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro per l'analisi del sangue e di altri liquidi e gas organici; Ritenuta la necessita' di attuare le citate direttive delegate (UE) 2020/360, (UE) 2020/361, (UE) 2020/364, (UE) 2020/365 e (UE) 2020/366, provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato III e l'allegato IV, al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27; Decreta: Art. 1 Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche: a) Il punto 9 e' sostituito dal seguente: +-------+-------------------------------+---------------------------+ | | |Si applica alle categorie | | | |8, 9 e 11 e scade il: - 21 | | | |luglio 2021 per le | | | |categorie 8 e 9 esclusi i | | | |dispositivi | | | |medico-diagnostici in vitro| | | |e gli strumenti di | | | |monitoraggio e controllo | | | |industriali; - 21 luglio | | | |2023 per i dispositivi | | |Cromo esavalente come agente |medico-diagnostici in vitro| | |anticorrosivo nei sistemi di |della categoria 8; - 21 | | |raffreddamento in acciaio al |luglio 2024 per gli | | |carbonio nei frigoriferi ad |strumenti di monitoraggio e| | |assorbimento (fino allo 0,75 % |control-lo industriali | | |in peso nella soluzione |della categoria 9, e per la| |«9 |refrigerante). |categoria 11. | +-------+-------------------------------+---------------------------+ | |Fino allo 0,75 %, in peso, di | | | |cromo esavalente utilizzato | | | |come agente anticorrosivo nella| | | |soluzione refrigerante nei | | | |sistemi di raffreddamento in | | | |acciaio al carbonio nei | | | |frigoriferi ad assorbimento | | | |(compresi i minibar) progettati| | | |per funzionare in tutto o in | | | |parte con riscaldatori | | | |elettrici, aventi una potenza | | | |utilizzata media < 75 W a |Si applica alle categorie | | |condizioni di funzionamento |da 1 a 7 e 10 e scade il 5 | |9 a) -I|costanti. |marzo 2021. | +-------+-------------------------------+---------------------------+ | |Cromo esavalente come agente | | | |anticorrosivo nei sistemi di | | | |raffreddamento in acciaio al | | | |carbonio nei frigoriferi ad | | | |assorbimento (fino allo 0,75 % | | | |in peso nella soluzione | | | |refrigerante): - progettati per| | | |funzionare in tutto o in parte | | | |con riscaldatori elettrici, | | | |aventi una potenza utilizzata | | | |media ≥ 75 W a condizioni di | | | |funzionamento costanti; - |Si applica alle categorie | | |progettati per funzionare |da 1 a 7 e alla categoria | | |completamente con riscaldatori |10 e scade il 21 luglio | |9 a)-II|non elettrici. |2021.» | +-------+-------------------------------+---------------------------+ b) Il punto 41 e' sostituito dal seguente: +-----+-----------------------------+-------------------------------+ | |Piombo nelle saldature e | | | |nelle finiture delle | | | |terminazioni di componenti | | | |elettrici ed elettronici | | | |nonche' nelle finiture delle |Applicabile a tutte le | | |schede a circuito stampato |categorie, scade il: - 31 marzo| | |utilizzate nei moduli di |2022 per le categorie da 1 a 7,| | |accensione e in altri sistemi|10 e 11; - 21 luglio 2021 per | | |elettrici ed elettronici di |le categorie 8 e 9 esclusi i | | |controllo del motore che, per|dispositivi medico-diagnostici | | |motivi tecnici, devono essere|in vitro e gli strumenti di | | |montati direttamente sul o |monitoraggio e controllo | | |nel basamento motore o nel |industriali; - 21 luglio 2023 | | |cilindro di motori a |per i dispositivi | | |combustione di attrezzi |medico-diagnostici in vitro | | |manuali (classi SH:1, SH:2, |della categoria 8; - 21 luglio | | |SH:3 della direttiva 97/68/CE|2024 per gli strumenti di | | |del Parlamento europeo e del |monitoraggio e di controllo | |«41 |Consiglio (*)) |industriali della categoria 9.»| +-----+-----------------------------+-------------------------------+ |(*) Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del | |16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni | |degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro | |l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti| |dai motori a combustione interna destinati all'installazione | |su macchine mobili non stradali (GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1). | +-------------------------------------------------------------------+