IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante
attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche;
Visto in particolare, l'art. 22 del citato decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 27 secondo cui, con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare si provvede
all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso
decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva
2011/65/UE;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante
attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Vista la direttiva delegata (UE) 2020/360 della Commissione del 17
dicembre 2019 che modifica, adattandolo al progresso tecnico e
scientifico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa
all'uso di piombo negli elettrodi di platino platinato ai fini di
talune misurazioni della conduttivita';
Vista la direttiva delegata (UE) 2020/361 della Commissione del 17
dicembre 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e
tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa
all'uso di cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di
raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad
assorbimento;
Vista la direttiva delegata (UE) 2020/364 della Commissione del 17
dicembre 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e
tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa
all'uso di cadmio in determinati tubi da ripresa resistenti alle
radiazioni;
Vista la direttiva delegata (UE) 2020/365 della Commissione del 17
dicembre 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e
tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa
all'uso di piombo nelle leghe saldanti e nelle finiture delle
terminazioni utilizzate in alcuni motori a combustione di attrezzi
manuali;
Vista la direttiva delegata (UE) 2020/366 della Commissione del 17
dicembre 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e
tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa
all'uso di piombo come stabilizzatore termico del cloruro di
polivinile (PVC) impiegato in determinati dispositivi
medico-diagnostici in vitro per l'analisi del sangue e di altri
liquidi e gas organici;
Ritenuta la necessita' di attuare le citate direttive delegate (UE)
2020/360, (UE) 2020/361, (UE) 2020/364, (UE) 2020/365 e (UE)
2020/366, provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato III e
l'allegato IV, al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.
27
1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il punto 9 e' sostituito dal seguente:
+-------+-------------------------------+---------------------------+
| | |Si applica alle categorie |
| | |8, 9 e 11 e scade il: - 21 |
| | |luglio 2021 per le |
| | |categorie 8 e 9 esclusi i |
| | |dispositivi |
| | |medico-diagnostici in vitro|
| | |e gli strumenti di |
| | |monitoraggio e controllo |
| | |industriali; - 21 luglio |
| | |2023 per i dispositivi |
| |Cromo esavalente come agente |medico-diagnostici in vitro|
| |anticorrosivo nei sistemi di |della categoria 8; - 21 |
| |raffreddamento in acciaio al |luglio 2024 per gli |
| |carbonio nei frigoriferi ad |strumenti di monitoraggio e|
| |assorbimento (fino allo 0,75 % |control-lo industriali |
| |in peso nella soluzione |della categoria 9, e per la|
|«9 |refrigerante). |categoria 11. |
+-------+-------------------------------+---------------------------+
| |Fino allo 0,75 %, in peso, di | |
| |cromo esavalente utilizzato | |
| |come agente anticorrosivo nella| |
| |soluzione refrigerante nei | |
| |sistemi di raffreddamento in | |
| |acciaio al carbonio nei | |
| |frigoriferi ad assorbimento | |
| |(compresi i minibar) progettati| |
| |per funzionare in tutto o in | |
| |parte con riscaldatori | |
| |elettrici, aventi una potenza | |
| |utilizzata media < 75 W a |Si applica alle categorie |
| |condizioni di funzionamento |da 1 a 7 e 10 e scade il 5 |
|9 a) -I|costanti. |marzo 2021. |
+-------+-------------------------------+---------------------------+
| |Cromo esavalente come agente | |
| |anticorrosivo nei sistemi di | |
| |raffreddamento in acciaio al | |
| |carbonio nei frigoriferi ad | |
| |assorbimento (fino allo 0,75 % | |
| |in peso nella soluzione | |
| |refrigerante): - progettati per| |
| |funzionare in tutto o in parte | |
| |con riscaldatori elettrici, | |
| |aventi una potenza utilizzata | |
| |media ≥ 75 W a condizioni di | |
| |funzionamento costanti; - |Si applica alle categorie |
| |progettati per funzionare |da 1 a 7 e alla categoria |
| |completamente con riscaldatori |10 e scade il 21 luglio |
|9 a)-II|non elettrici. |2021.» |
+-------+-------------------------------+---------------------------+
b) Il punto 41 e' sostituito dal seguente:
+-----+-----------------------------+-------------------------------+
| |Piombo nelle saldature e | |
| |nelle finiture delle | |
| |terminazioni di componenti | |
| |elettrici ed elettronici | |
| |nonche' nelle finiture delle |Applicabile a tutte le |
| |schede a circuito stampato |categorie, scade il: - 31 marzo|
| |utilizzate nei moduli di |2022 per le categorie da 1 a 7,|
| |accensione e in altri sistemi|10 e 11; - 21 luglio 2021 per |
| |elettrici ed elettronici di |le categorie 8 e 9 esclusi i |
| |controllo del motore che, per|dispositivi medico-diagnostici |
| |motivi tecnici, devono essere|in vitro e gli strumenti di |
| |montati direttamente sul o |monitoraggio e controllo |
| |nel basamento motore o nel |industriali; - 21 luglio 2023 |
| |cilindro di motori a |per i dispositivi |
| |combustione di attrezzi |medico-diagnostici in vitro |
| |manuali (classi SH:1, SH:2, |della categoria 8; - 21 luglio |
| |SH:3 della direttiva 97/68/CE|2024 per gli strumenti di |
| |del Parlamento europeo e del |monitoraggio e di controllo |
|«41 |Consiglio (*)) |industriali della categoria 9.»|
+-----+-----------------------------+-------------------------------+
|(*) Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del |
|16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni |
|degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro |
|l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti|
|dai motori a combustione interna destinati all'installazione |
|su macchine mobili non stradali (GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1). |
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