IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i medicinali per uso umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7  luglio  2006,  concernente
«Elenco  dei  medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal  Servizio
sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24  novembre  2006,  n.  326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227, del 29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore  bancario»  e  in  particolare
l'art. 15, comma 8, lettera b), con il quale  e'  stato  previsto  un
fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; 
  Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205,  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi  408-409  con  i
quali e' stato previsto un monitoraggio degli  effetti  dell'utilizzo
dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso
terapeutico-assistenziale complessivo; 
  Vista la domanda presentata in data 19 aprile 2019 con la quale  la
societa' Novartis Europharm Limited ha chiesto la classificazione  ai
fini  della  rimborsabilita'  delle  confezioni  con  A.I.C.   numeri
040949036,   040949051   e   040949087   del   medicinale   «Gilenya»
(fingolimod); 
  Visto il  parere  espresso  dalla  Commissione  tecnico-scientifica
nella seduta del 4-6 dicembre 2019; 
  Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella
seduta del 23-25 giugno 2020; 
  Vista la deliberazione n. 31 del 23 luglio 2020  del  consiglio  di
amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale
concernente  l'approvazione  delle  specialita'  medicinali  ai  fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  La nuova indicazione terapeutica pediatrica del medicinale  GILENYA
(fingolimod) autorizzata: 
    «"Gilenya" e' indicato in monoterapia, come  farmaco  modificante
la  malattia,  nella  sclerosi  multipla  recidivante-remittente   ad
elevata attivita'  nei  seguenti  gruppi  di  pazienti  adulti  e  di
pazienti pediatrici di 10 anni di eta' e oltre: 
      pazienti con malattia ad elevata attivita' nonostante un  ciclo
terapeutico completo ed  adeguato  con  almeno  una  terapia  disease
modifying; 
oppure 
      pazienti con sclerosi multipla recidivante-remittente severa ad
evoluzione rapida, definita da due o piu' recidive  disabilitanti  in
un anno, e con 1 o piu' lesioni captanti gadolinio alla RM  cerebrale
o con un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad
una precedente RM effettuata di recente.»; 
  e' rimborsata come segue: 
    «Gilenya» e' indicato in monoterapia, come farmaco modificante la
malattia, nella sclerosi multipla recidivante-remittente  ad  elevata
attivita' nei seguenti  gruppi  di  pazienti  adulti  e  di  pazienti
pediatrici di 10 anni di eta' e oltre: 
      pazienti con un'elevata attivita'  di  malattia  nonostante  il
trattamento  con  almeno  una  terapia  disease   modifying   (vedere
paragrafi 4.4 e 5.1 per le eccezioni e le informazioni sui periodi di
washout). Questi pazienti possono essere definiti come coloro che non
hanno  risposto  ad  un  ciclo  terapeutico   completo   e   adeguato
(normalmente almeno un anno di trattamento) con  almeno  una  terapia
disease modifying. I pazienti devono avere avuto  almeno  1  recidiva
nell'anno precedente mentre erano in terapia, e presentare  almeno  9
lesioni iperintense in T2  alla  RM  cerebrale  o  almeno  1  lesione
captante gadolinio  o  una  lesione  T2  nuova  o  inequivocabilmente
aumentata di volume  rispetto  ad  un  altro  recente  esame  RM.  Un
paziente non responder puo' anche essere definito  come  un  paziente
che presenta, rispetto all'anno  precedente,  un  tasso  di  recidive
invariato o aumentato o che presenta recidive gravi; 
oppure 
      pazienti con sclerosi multipla recidivante-remittente grave  ad
evoluzione rapida, definita da due o piu' recidive  disabilitanti  in
un anno, e con 1 o piu' lesioni captanti gadolinio alla RM  cerebrale
o con un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad
una precedente RM recentemente effettuata. 
  Confezioni: 
    «0,5 mg - capsule rigide -  uso  orale  -  blister  PVC/PVDC/ALU»
contenitore a portafoglio da 28 capsule - A.I.C. n.  040949036/E  (in
base 10); 
    classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.800,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.970,72; 
    «0,5 mg - capsule rigide -  uso  orale  -  blister  PVC/PVDC/ALU»
scatola da 28 capsule - A.I.C. n. 040949051/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.800,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.970,72; 
    «0,25 mg - capsula rigida - uso  orale  -  blister  PVC/PVDC/ALU»
scatola da 28 capsule - A.I.C. n. 040949087/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.800,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.970,72. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex-factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Attribuzione  del  requisito   dell'innovazione   terapeutica,   in
relazione all'indicazione terapeutica pediatrica negoziata  (pazienti
pediatrici di 10 anni d'eta' e oltre), da cui consegue  l'inserimento
nel Fondo per i farmaci innovativi non oncologici di cui all'art.  1,
comma 401, della legge  n.  232/2016  (legge  di  bilancio  2017),  e
l'inserimento  nei  prontuari  terapeutici  regionali   nei   termini
previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge  n.
158/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012). 
  Rinuncia al beneficio economico della sospensione  delle  riduzioni
di legge di cui alle determine AIFA  del  3  luglio  2006  e  del  27
settembre 2006, derivante dal riconoscimento dell'innovativita'; 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n.  60,  si  impegna  a
mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del  Servizio
sanitario nazionale; 
  L'accordo deve intendersi integrativo delle condizioni recepite con
determine AIFA n. 411 del 13 aprile 2015, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2015; 
  Ai  fini  delle  prescrizioni  a  carico  del  Servizio   sanitario
nazionale, i centri utilizzatori specificatamente  individuati  dalle
regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di
arruolamento  che  indica  i  pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di
follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le  indicazioni
pubblicate sul sito dell'Agenzia,  piattaforma  web  -  all'indirizzo
https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte  integrante
della presente determina.  Nelle  more  della  piena  attuazione  del
registro di monitoraggio web-based, onde garantire la  disponibilita'
del  trattamento  ai  pazienti  le   prescrizioni   dovranno   essere
effettuate in accordo ai criteri di  eleggibilita'  e  appropriatezza
prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul  portale
istituzionale                                           dell'Agenzia:
https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1 
  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  determina,  tramite  la  modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito:
https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio