IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i medicinali per uso umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7  luglio  2006,  concernente
«Elenco  dei  medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal  Servizio
sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24  novembre  2006,  n.  326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227, del 29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista le domande presentate in data 18 settembre 2018 e 7  febbraio
2019 con le quali  la  societa'  Amgen  Europe  B.V.  ha  chiesto  la
classificazione ai fini della rimborsabilita'  delle  confezioni  con
A.I.C. n. 044550010/E del medicinale «Blincyto» (blinatumomab); 
  Visti i pareri espressi dalla Commissione tecnico-scientifica nelle
sedute del 3-5 aprile 2019 e del 9-12 luglio 2019; 
  Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella
seduta del 27-29 maggio 2020; 
  Vista la deliberazione n. 28 del 10 luglio 2020  del  consiglio  di
amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale
concernente  l'approvazione  delle  specialita'  medicinali  ai  fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Le  nuove  indicazioni   terapeutiche   del   medicinale   BLINCYTO
(blinatumomab): 
    «"Blincyto" e' indicato in  monoterapia  per  il  trattamento  di
pazienti pediatrici di eta' pari o superiore ad un anno  con  LLA  da
precursori delle cellule B, recidivante o refrattaria,  positiva  per
CD19, negativa per il cromosoma Philadelphia, in recidiva  dopo  aver
ricevuto  almeno  due  precedenti  terapie   o   in   recidiva   dopo
allotrapianto di cellule staminali ematopoietiche; 
    "Blincyto" e' indicato  in  monoterapia  per  il  trattamento  di
adulti con  LLA  da  precursori  delle  cellule  B  negativa  per  il
cromosoma Philadelphia, positiva per il  CD19,  in  prima  o  seconda
remissione completa con malattia minima residua  (MRD),  superiore  o
uguale allo 0,1%.»; 
  L'indicazione terapeutica del medicinale «Blincyto» (blinatumomab): 
    «"Blincyto" e' indicato in  monoterapia  per  il  trattamento  di
adulti con leucemia linfoblastica acuta  (LLA)  da  precursori  delle
cellule B, recidivante o refrattaria, positiva per CD19, negativa per
il cromosoma Philadelphia.», 
sono rimborsate come segue: 
    confezione: «38,5 mcg - polvere per concentrato e  soluzione  per
soluzione per infusione» 1 flaconcino -  A.I.C.  n.  044550010/E  (in
base 10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 2.826,08; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.664,16. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
  Sconto obbligatorio su prezzo ex factory su tutta  la  molecola  da
praticarsi  alle  strutture  pubbliche  del  SSN,  ivi  comprese   le
strutture private accreditate sanitarie, a  fronte  dell'eliminazione
del Payment by Result per i nuovi pazienti. 
  La gestione dei  pazienti  in  trattamento  con  il  medicinale  in
oggetto  sottoposto  a  registro  di   monitoraggio   garantisce   la
prosecuzione del trattamento nelle modalita'  definite  nella  scheda
del registro, fino alla chiusura del trattamento. 
  Infatti, questa procedura garantisce: da una parte il paziente  che
vede assicurato il diritto alla cura cosi'  come  definita  all'avvio
del trattamento, dall'altra garantisce il  SSN  nella  programmazione
delle  cure  nell'ambito  dell'appropriatezza  prescrittiva   e   del
monitoraggio  e  controllo  della  spesa.  Pertanto,  laddove   erano
previsti accordi di rimborsabilita' condizionata l'accordo  negoziale
originario  dovra'  essere   applicato   fino   all'esaurimento   dei
trattamenti  avviati  precedentemente  alla  chiusura  del  MEA   e/o
registro. 
  A questo riguardo e' importante ricordare che il prezzo di rimborso
(comunque editabile in piattaforma) sara' aggiornato alle  condizioni
stabilite dal nuovo  accordo,  a  partire  dalla  data  di  efficacia
stabilito dal provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
  Ai pazienti gia' in trattamento  si  continuano  ad  applicare  gli
accordi di condivisione del rischio (MEA) con adeguamento del prezzo. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n.  60,  si  impegna  a
mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del  Servizio
sanitario nazionale. 
  Ai  fini  delle  prescrizioni  a  carico  del  Servizio   sanitario
nazionale, i centri utilizzatori specificatamente  individuati  dalle
regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di
arruolamento  che  indica  i  pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di
follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le  indicazioni
pubblicate sul sito dell'Agenzia,  piattaforma  web  -  all'indirizzo
https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte  integrante
della presente determina.  Nelle  more  della  piena  attuazione  del
registro di monitoraggio web-based, onde garantire la  disponibilita'
del  trattamento  ai  pazienti  le   prescrizioni   dovranno   essere
effettuate in accordo ai criteri di  eleggibilita'  e  appropriatezza
prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul  portale
istituzionale dell'Agenzia: 
  https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1 
  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  determina,  tramite  la  modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito:
https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio