Estratto determina AAM/AIC n. 117/2020 del 9 settembre 2020 
 
    Procedure europee numeri: 
      CZ/H/0792/001/DC; 
      CZ/H/0792/001/IB/001/G. 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione  in  commercio  del  medicinale:  DICLOFENAC
EUROGENERICI, nella forma e  confezioni  alle  condizioni  e  con  le
specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: EG S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in
via Pavia 6 - 20136 Milano, codice fiscale 12432150154. 
    Confezioni: 
      «10 mg/g gel» 1 tubo in AL da 60 g - A.I.C.  n.  046045011  (in
base 10) 1CX5UM (in base 32); 
      «10 mg/g gel» 1 tubo in AL da 100 g - A.I.C. n.  046045023  (in
base 10) 1CX5UZ (in base 32). 
    Forma farmaceutica: gel. 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Validita' dopo prima apertura: sei mesi. 
    Condizioni particolari di conservazione: conservare a temperatura
inferiore a 25°C, non refrigerare o congelare. 
    Dopo prima apertura: conservare a temperatura inferiore  a  25°C,
non refrigerare o congelare. 
    Composizione: 
      principio attivo: 
        ogni grammo di gel contiene 10 mg di diclofenac sodico; 
      eccipienti: 
        idrossido di sodio (per l'aggiustamento del pH); 
        idrossietilcellulosa; 
        carbomer; 
        propilene glicole (E1520); 
        trigliceridi a catena media; 
        propil-paraidrossibenzoato (E216); 
        metil-paraidrossibenzoato (E218); 
        acqua depurata. 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorios Basi
- Industria Farmacêutica, S.A.,  Parque  Industrial  Manuel  Lourenço
Ferreira,Lotes 8, 15 e 16 - 3450-232 Mortagua - Portogallo. 
 
                      Indicazioni terapeutiche 
 
    Per il trattamento sintomatico locale negli adulti di: 
      dolore muscolare acuto da lieve a moderato; 
      dolore  in  presenza  di  distorsioni   acute,   stiramenti   e
contusioni a seguito di un trauma contusivo. 
    Per il trattamento a breve termine negli  adolescenti  a  partire
dai 14 anni di eta': trattamento sintomatico  locale  del  dolore  in
presenza di distorsioni acute, stiramenti e contusioni a  seguito  di
un trauma contusivo. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione   ai   fini   della   rimborsabilita':   classe    di
rimborsabilita': classe C-bis. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione ai fini  della  fornitura:  OTC-Medicinale  non
soggetto a prescrizione medica, da banco o di automedicazione. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni,  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. 
    Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006,  n.  219  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.