IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge del 23 dicembre 1996,  n.  662,  e  in  particolare,
l'art. 1, comma 34, il quale prevede che il  CIPE,  su  proposta  del
Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano (di seguito Conferenza Stato-regioni), vincoli  quote  del
Fondo sanitario nazionale (di seguito FSN) per  la  realizzazione  di
specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale; 
  Visto, altresi', il comma 34-bis dell'art. 1, il  quale  stabilisce
che il CIPE provvede a ripartire tali quote tra le  regioni  all'atto
dell'adozione della propria delibera di riparto delle somme spettanti
alle regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di  FSN
di parte corrente. Tale comma 34-bis dispone, altresi',  che  per  il
perseguimento  di  tali  obiettivi  le  regioni  elaborino  specifici
progetti sulla scorta di linee  guida  proposte  dal  Ministro  della
salute e approvate con accordo in sede di  Conferenza  Stato-regioni.
Lo stesso comma stabilisce, inoltre, che il Ministero dell'economia e
delle  finanze,  per  facilitare  le  regioni   nell'attuazione   dei
progetti, provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70  per  cento
dell'importo annuo spettante a ciascuna regione, mentre  l'erogazione
del restante 30 per cento e' subordinata  all'approvazione  da  parte
della  Conferenza  Stato-regioni,  su  proposta  del  Ministro  della
salute, dei progetti presentati dalle  regioni,  comprensivi  di  una
relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno  precedente.
La  mancata  presentazione  e  approvazione  dei  progetti  comporta,
nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della  quota  residua
del 30 per cento  e  il  recupero,  anche  a  carico  delle  somme  a
qualsiasi titolo spettanti nell'anno  successivo,  dell'anticipazione
del 70 per cento gia' erogata; 
  Visto l'art. 5, comma 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.
162, recante «disposizioni urgenti in materia di proroga  di  termini
legislativi,  di  organizzazione  delle  pubbliche   amministrazioni,
nonche' di innovazione tecnologica», convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha  esteso  per  l'anno  2020
l'accantonamento di 32,5 milioni di euro da ripartire tra le  regioni
e province autonome  per  la  realizzazione  di  specifici  obiettivi
connessi all'attivita' di ricerca,  assistenza  e  cura  relativi  al
miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali  di  assistenza,
ai sensi dell'art. 1, commi 34 e  34-bis,  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662; 
  Visto  l'accordo  sulle  linee  progettuali  per  l'utilizzo  delle
risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi prioritari e  di
rilievo nazionale per l'anno  2020  sancito  in  sede  di  Conferenza
Stato-regioni in data 31 marzo 2020 (rep. atti n. 54/CSR); 
  Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-regioni nella seduta del
31 marzo 2020 (rep atti n.  56/CSR),  sulla  proposta  del  Ministero
della salute di deliberazione del  CIPE  relativa  alla  ripartizione
alle regioni delle quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi
del Piano sanitario nazionale per l'anno 2020; 
  Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota del
Capo di Gabinetto n.  5890-P  del  30  aprile  2020,  concernente  il
riparto tra le regioni a statuto ordinario  e  la  Regione  Siciliana
delle  risorse,  pari   a   euro   1.500.000.000,   vincolate   sulle
disponibilita' del FSN per l'anno 2020  per  la  realizzazione  degli
obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale; 
  Vista la delibera n.  20  di  questo  Comitato,  adottata  in  data
odierna,  concernente  la   ripartizione   tra   le   regioni   delle
disponibilita'  finanziarie  del  Servizio  sanitario  nazionale  per
l'anno 2020,  e  in  particolare  il  punto  1,  lettera  b)  1,  del
deliberato, con cui e' stata vincolata la somma di euro 1.500.000.000
per il finanziamento dei progetti volti a perseguire gli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale; 
  Considerato che la proposta oggetto  della  presente  deliberazione
prevede che, sull'intera somma di euro 1.500.000.000 (somma  gia'  al
netto dell'importo di 2 milioni di euro per  il  conseguimento  delle
finalita' del Centro nazionale trapianti, ai  sensi  dell'art.  8-bis
del decreto-legge del 25 settembre  2009,  n.  135,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 20 novembre 2009,  n.  166),  l'importo  di
euro  1.021.134.264  sia  ripartito  tra  le  regioni  in  base  alla
popolazione residente (base capitaria) mentre il restante importo  di
euro  478.865.736  sia  destinato  e/o  accantonato  per   specifiche
finalita'; 
  Vista la  normativa  che  stabilisce  che  le  seguenti  regioni  e
province autonome provvedono al  finanziamento  del  SSN  nei  propri
territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato e, in
particolare, l'art. 34, comma 3, della legge  23  dicembre  1994,  n.
724, relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome  di
Trento e Bolzano, l'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre  1996,
n. 662 relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1,  comma
836, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  relativo  alla  Regione
Sardegna; 
  Visto, altresi', l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, ai sensi del quale la  Regione  Siciliana  compartecipa  alla
spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (delibera del 28 novembre 2018, n. 82,
art. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 2019); 
  Vista la nota, Prot. DIPE n. 2578-P del 14 maggio 2020, predisposta
congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta  a
base della odierna seduta del Comitato; 
 
                              Delibera: 
 
  Le  risorse  vincolate  alla  realizzazione  degli   obiettivi   di
carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2020  con  la
delibera n. 20,  adottata,  in  data  odierna,  da  questo  Comitato,
ammontano a euro 1.500.000.000. Tale somma e' articolata come segue: 
    A) euro 1.021.134.264 sono ripartiti e assegnati alle  regioni  a
statuto ordinario e alla Regione Siciliana come da allegata  tabella,
che costituisce parte integrante  della  presente  delibera,  per  il
perseguimento degli obiettivi di piano attraverso specifici  progetti
elaborati sulla scorta delle linee guida proposte dal Ministro  della
salute, approvate con l'accordo in sede di  Conferenza  Stato-regioni
richiamato nelle premesse. L'erogazione delle  quote  spettanti  alle
predette regioni avverra' con le modalita'  previste  dal  richiamato
art. 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
    B) euro 478.865.736 vengono  destinati  e/o  accantonati  per  il
conseguimento delle seguenti finalita': 
      1) euro 336.000.000 per  il  finanziamento  del  Fondo  per  il
concorso al  rimborso  alle  regioni  per  l'acquisto  di  medicinali
innovativi, ai sensi dell'art. 1, comma 400, della legge 11  dicembre
2016, n. 232; 
      2) euro  1.465.736  per  il  rimborso  all'Ospedale  pediatrico
Bambino Gesu' delle prestazioni erogate  in  favore  dei  minori  STP
(straniero temporaneamente presente), sulla base  dei  dati  relativi
all'anno 2017; 
      3)  euro   10.000.000   per   la   sperimentazione   gestionale
finalizzata alla ricerca, alla formazione, alla  prevenzione  e  alla
cura delle malattie delle migrazioni  e  della  poverta',  coordinata
dall'Istituto  nazionale  per  la  promozione  della   salute   delle
popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della poverta'
(INMP), ai sensi dell'art. 17, comma 9, del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, e successive modificazioni; 
      4)  euro  10.000.000  per   il   supporto   tecnico-scientifico
dell'Istituto  superiore  di  sanita'  ai  processi   decisionali   e
operativi delle regioni nel campo della salute umana; in relazione  a
tale attivita' e' previsto  il  parere  preventivo  della  Conferenza
Stato-regioni, come dalla stessa richiesto in data 23  dicembre  2015
in sede di intesa sulla proposta di  riparto  delle  quote  vincolate
agli obiettivi del Piano sanitario nazionale per l'anno 2015; 
      5) euro 18.000.000 ai sensi dell'art. 1, commi 403 e 406, della
legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  per  la  sperimentazione  della
remunerazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del
Servizio  sanitario  nazionale  previsti  dall'art.  1  del   decreto
legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, per il triennio 2018-2020; 
      6) euro  5.000.000  da  destinarsi  all'Istituto  superiore  di
sanita' per l'attivita' di valutazione delle linee guida  nell'ambito
del sistema nazionale  linee  guida,  anche  in  relazione  a  quanto
disposto dall'art. 5  della  legge  8  marzo  2017,  n.  24,  recante
«Disposizioni in materia di sicurezza  delle  cure  e  della  persona
assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale  degli
esercenti le professioni  sanitarie»,  previa  presentazione  di  una
relazione  da  sottoporre  al  preventivo  parere  della   Conferenza
Stato-regioni, su proposta del Ministero della salute; 
      7) euro 1.500.000 in favore del  Centro  nazionale  sangue,  ai
sensi dell'art. 1, comma 439, della legge del 27  dicembre  2017,  n.
205; 
      8) euro 20.400.000 per lo sviluppo di  una  rete  nazionale  di
officine farmaceutiche da individuarsi a cura delle  regioni  secondo
requisiti  di  accreditamento  preventivamente   stabiliti   per   la
produzione di terapie geniche (CAR T Cells). Tale quota  consente  la
copertura di oneri di gestione delle predette officine  farmaceutiche
connessi a  progetti  le  cui  modalita'  di  concreta  realizzazione
saranno individuate con successivo decreto interministeriale,  previa
intesa  della  Conferenza  Stato-regioni.  Con  il  predetto  decreto
saranno individuate sia le strutture presso le  quali  opereranno  le
officine  farmaceutiche,  secondo  i  requisiti   di   accreditamento
preventivamente stabiliti, sia le regioni destinatarie delle  risorse
necessarie per la realizzazione del progetto; 
      9) euro 2.000.000 destinati alla copertura degli oneri previsti
dall'art. 12, comma 3, ultimo periodo, del  decreto-legge  30  aprile
2019, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  25  giugno
2019, n. 60, relativi alle  ulteriori  spese  di  organizzazione  dei
corsi di formazione specifica di medicina generale per ciascuno degli
anni 2019, 2020 e 2021, da ripartirsi successivamente tra le  regioni
secondo i criteri individuati nella citata norma  e  sulla  base  dei
dati che dovranno essere forniti dalle stesse regioni; 
      10) euro  32.500.000,  ai  sensi  all'art.  18,  comma  1,  del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e ripartiti con apposito decreto
del Ministro della salute, come  modificato  dal  combinato  disposto
dell'art. 38, comma 1-novies, del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58
e dall'art. 5, comma 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; 
      11) euro 8.000.000 destinati al finanziamento in  favore  delle
universita' statali, a titolo di concorso alla copertura degli  oneri
connessi all'uso dei beni destinati alle attivita'  assistenziali  di
cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.
517, secondo le condizioni dettate dall'art.  25,  comma  4-novies  e
4-decies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; 
      12) euro 30.000.000  destinati  al  finanziamento  sperimentale
dello screening gratuito, destinato ai nati negli anni  dal  1969  al
1989, tossicodipendenti nonche'  detenuti  in  carcere,  al  fine  di
prevenire eliminare ed eradicare il virus dell'epatite  C  (HCV),  ai
sensi dell'art. 25-sexies, del decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.
8; 
      13) euro 4.000.000 destinati  dall'art.  1,  comma  552,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla copertura di quanto disposto dal
comma 551, lettera a), numero 2), del medesimo  articolo,  in  ordine
all'esenzione delle percentuali di sconto  per  le  farmacie  con  un
fatturato annuo in regime di Servizio sanitario  nazionale  al  netto
dell'IVA inferiore a euro 150.000. 
 
    Roma, 14 maggio 2020 
 
                                                 Il Presidente: Conte 
 
Il segretario: Fraccaro 
 

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2020 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 1017