IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione; Visto, in particolare, l'art. 2, paragrafo 2, lettera g) che identifica il luogo di provenienza con quello da cui proviene l'alimento distinguendolo dal paese d'origine, come individuato ai sensi degli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92; Visto altresi' l'art. 39, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011, che riconosce agli Stati membri la facolta' di adottare disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti per motivi di: a) protezione della salute pubblica; b) protezione dei consumatori; c) prevenzione delle frodi; d) protezione dei diritti di proprieta' industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine controllata e repressione della concorrenza sleale; Visto inoltre l'art. 39, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 che riconosce agli Stati membri la facolta' di introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti previa verifica della percezione, da parte dei consumatori, del valore delle informazioni relative alla reputazione dell'alimento e alla sua provenienza; Visto il regolamento (CE) n. 1337/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, che fissa le modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018, recante modalita' di applicazione dell'art. 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento; Visto l'art. 4, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari», come modificato dall'art. 3-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, concernente «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione»; Visto in particolare il comma 3 dell'art. 4 della citata legge n. 4/2011, come modificato dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute siano definiti i casi in cui l'indicazione del luogo di provenienza e' obbligatoria ai sensi dell'art. 39, paragrafo 1, lettera b), c) e d) del regolamento (UE) n. 1169/2011; Visto altresi' il comma 3-bis dell'art. 4 della citata legge n. 4/2011, come modificato dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che prevede che con il decreto di cui al comma 3 siano individuate le categorie specifiche di alimenti per le quali e' stabilito l'obbligo dell'indicazione del luogo di provenienza ai sensi dell'art. 39, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011, e che demanda al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali, in collaborazione con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la realizzazione di appositi studi diretti a individuare la presenza di un nesso comprovato tra talune qualita' degli alimenti e la relativa provenienza, nonche' a valutare in quale misura sia percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di provenienza e quando la sua omissione sia riconosciuta ingannevole; Vista l'analisi del giugno 2019 svolta dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nella quale viene dimostrato il nesso fra la qualita' dell'alimento carne suina e la sua origine italiana; Considerato che tra i mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019 ISMEA ha avviato un'articolata indagine allo scopo di verificare la percezione da parte dei partecipanti alla consultazione del valore riconosciuto alla indicazione della provenienza dell'alimento e della sua materia prima in etichetta; Considerato altresi' che dai principali risultati pubblicati da ISMEA emerge che l'83% dei partecipanti alla consultazione indica l'utilizzo dell'ingrediente italiano come l'elemento prioritario da considerare quando si sceglie un prodotto alimentare e che oltre il 95% dei partecipanti richiede la chiara e leggibile indicazione dell'origine della materia prima in etichetta; Considerata la necessita', anche sulla base dei risultati della consultazione pubblica di ISMEA, di fornire ai consumatori un quadro informativo piu' completo sugli alimenti; Considerata l'importanza attribuita alla reputazione dei prodotti al fine di garantire una maggiore trasparenza verso i consumatori; Ritenuto pertanto opportuno predisporre il decreto interministeriale previsto dalla citata legge n. 4/2011 al fine di definire le modalita' di indicazione obbligatoria di provenienza nell'etichettatura di alcune categorie specifiche di alimenti; Sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare; Acquisiti i pareri della Commissione XIII - Agricoltura della Camera dei deputati in data 26 febbraio 2020 e della Commissione 9ª - Agricoltura del Senato della Repubblica in data 26 febbraio 2020; Espletata favorevolmente la procedura di notifica di cui all'art. 45 del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 unitamente alla trasmissione alla Commissione europea dei risultati delle consultazioni effettuate e degli studi eseguiti; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 18 dicembre 2019; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti: a) «carni di ungulati domestici» di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; b) «carni macinate», «carni separate meccanicamente», «prodotti a base di carne» e «preparazioni di carni» di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.