IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  25  ottobre  2011,   relativo   alla   fornitura   di
informazioni  sugli  alimenti  ai   consumatori,   che   modifica   i
regolamenti (CE) n. 1924/2006 e  (CE)  n.  1925/2006  del  Parlamento
europeo e del  Consiglio  e  abroga  la  direttiva  87/250/CEE  della
Commissione, la direttiva  90/496/CEE  del  Consiglio,  la  direttiva
1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del  Parlamento
europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE della Commissione  e
il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione; 
  Visto, in particolare,  l'art.  2,  paragrafo  2,  lettera  g)  che
identifica il  luogo  di  provenienza  con  quello  da  cui  proviene
l'alimento distinguendolo dal paese d'origine,  come  individuato  ai
sensi degli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92; 
  Visto altresi' l'art. 39, paragrafo 1, del citato regolamento  (UE)
n. 1169/2011, che riconosce agli Stati membri la facolta' di adottare
disposizioni che richiedono ulteriori  indicazioni  obbligatorie  per
tipi o categorie specifici di alimenti per motivi di:  a)  protezione
della salute pubblica; b) protezione dei consumatori; c)  prevenzione
delle frodi; d) protezione dei diritti di  proprieta'  industriale  e
commerciale, delle indicazioni di  provenienza,  delle  denominazioni
d'origine controllata e repressione della concorrenza sleale; 
  Visto inoltre l'art. 39, paragrafo 2, del citato  regolamento  (UE)
n.  1169/2011  che  riconosce  agli  Stati  membri  la  facolta'   di
introdurre disposizioni concernenti  l'indicazione  obbligatoria  del
paese d'origine o del luogo  di  provenienza  degli  alimenti  previa
verifica della percezione, da parte dei consumatori, del valore delle
informazioni relative  alla  reputazione  dell'alimento  e  alla  sua
provenienza; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1337/2013  della  Commissione  del  13
dicembre 2013, che fissa le modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto
riguarda  l'indicazione  del  paese  di  origine  o  del   luogo   di
provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate  di  animali
della specie suina, ovina, caprina e di volatili; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione,
del 28 maggio 2018, recante modalita' di applicazione  dell'art.  26,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo
e  del  Consiglio  relativo  alla  fornitura  di  informazioni  sugli
alimenti   ai   consumatori,   per   quanto   riguarda    le    norme
sull'indicazione del paese  d'origine  o  del  luogo  di  provenienza
dell'ingrediente primario di un alimento; 
  Visto  l'art.  4,  della  legge  3  febbraio  2011,  n.  4  recante
«Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei  prodotti
alimentari», come modificato dall'art.  3-bis  del  decreto-legge  14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
febbraio 2019, n. 12, concernente «Disposizioni urgenti in materia di
sostegno  e  semplificazione  per  le  imprese  e  per  la   pubblica
amministrazione»; 
  Visto in particolare il comma 3 dell'art. 4 della citata  legge  n.
4/2011, come modificato dal decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
che prevede che con decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari, forestali e del turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
dello sviluppo economico e il Ministro della salute siano definiti  i
casi in cui l'indicazione del luogo di provenienza e' obbligatoria ai
sensi dell'art. 39, paragrafo 1, lettera b), c) e d) del  regolamento
(UE) n. 1169/2011; 
  Visto altresi' il comma 3-bis dell'art. 4  della  citata  legge  n.
4/2011, come modificato dal decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
che prevede che con il decreto di cui al comma 3 siano individuate le
categorie specifiche di alimenti per le quali e' stabilito  l'obbligo
dell'indicazione del luogo di  provenienza  ai  sensi  dell'art.  39,
paragrafo 2 del regolamento (UE)  n.  1169/2011,  e  che  demanda  al
Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari,   forestali,   in
collaborazione con l'Istituto di  servizi  per  il  mercato  agricolo
alimentare (ISMEA) la  realizzazione  di  appositi  studi  diretti  a
individuare la presenza di un nesso comprovato  tra  talune  qualita'
degli alimenti e la relativa provenienza, nonche' a valutare in quale
misura sia percepita come  significativa  l'indicazione  relativa  al
luogo di provenienza e  quando  la  sua  omissione  sia  riconosciuta
ingannevole; 
  Vista l'analisi del giugno 2019 svolta dall'Istituto di servizi per
il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nella quale viene  dimostrato
il nesso fra la qualita' dell'alimento carne suina e la  sua  origine
italiana; 
  Considerato che tra i mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019 ISMEA ha
avviato un'articolata indagine allo scopo di verificare la percezione
da parte dei partecipanti alla consultazione del valore  riconosciuto
alla indicazione della provenienza dell'alimento e della sua  materia
prima in etichetta; 
  Considerato altresi' che dai  principali  risultati  pubblicati  da
ISMEA emerge che l'83% dei  partecipanti  alla  consultazione  indica
l'utilizzo dell'ingrediente italiano come l'elemento  prioritario  da
considerare quando si sceglie un prodotto alimentare e che  oltre  il
95% dei partecipanti  richiede  la  chiara  e  leggibile  indicazione
dell'origine della materia prima in etichetta; 
  Considerata la necessita', anche sulla  base  dei  risultati  della
consultazione pubblica di ISMEA, di fornire ai consumatori un  quadro
informativo piu' completo sugli alimenti; 
  Considerata l'importanza attribuita alla reputazione  dei  prodotti
al fine di garantire una maggiore trasparenza verso i consumatori; 
  Ritenuto    pertanto    opportuno    predisporre     il     decreto
interministeriale previsto dalla citata legge n. 4/2011  al  fine  di
definire le modalita'  di  indicazione  obbligatoria  di  provenienza
nell'etichettatura di alcune categorie specifiche di alimenti; 
  Sentite le organizzazioni maggiormente  rappresentative  a  livello
nazionale  nei  settori  della  produzione  e  della   trasformazione
agroalimentare; 
  Acquisiti i pareri  della  Commissione  XIII  -  Agricoltura  della
Camera dei deputati in data 26 febbraio 2020 e della Commissione 9ª -
Agricoltura del Senato della Repubblica in data 26 febbraio 2020; 
  Espletata favorevolmente la procedura di notifica di  cui  all'art.
45  del  citato  regolamento  (UE)  n.  1169/2011   unitamente   alla
trasmissione   alla   Commissione   europea   dei   risultati   delle
consultazioni effettuate e degli studi eseguiti; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281  nella  seduta  del  18
dicembre 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  definizioni
seguenti: 
    a) «carni di ungulati domestici» di cui al  regolamento  (CE)  n.
853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 aprile  2004,
che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti
di origine animale; 
    b) «carni macinate», «carni separate meccanicamente», «prodotti a
base di carne» e «preparazioni di carni» di cui al  regolamento  (CE)
n. 853/2004 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  20  aprile
2004, che stabilisce norme specifiche in materia di  igiene  per  gli
alimenti di origine animale.