IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, recante disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'art. 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, sono definite le modalita' e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonche' le modalita' e i termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi; Visto l'art. 5, dello stesso decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, che prevede che con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono fissati i criteri di riparto della quota del cinque per mille, stabilendo l'importo minimo erogabile a ciascun ente delle somme risultanti sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti e sono definite le modalita' di riparto delle scelte non espresse dai contribuenti, nonche' le modalita' per il pagamento del contributo e i termini entro i quali i beneficiari comunicano alle amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate al fine di consentirne l'erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno; Visto l'art. 6, dello stesso decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, che prevede che con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite, al fine di accelerare le procedure per l'erogazione del cinque per mille, le modalita' attuative per la ripartizione delle risorse destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non tenendo conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; Visto l'art. 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relativo al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente; Visto l'art. 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, relativo al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore delle attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; Visto l'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha prorogato le disposizioni di cui all'art. 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010 a decorrere dall'esercizio finanziario 2014; Visto l'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha previsto che con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, siano definite, al fine di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le modalita' di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalita' di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalita' di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali e' stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonche' le modalita' di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; Visto l'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha, altresi', previsto che in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione nel web a carico di ciascuna amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte degli assegnatari si applicano le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; Visto l'art. 17-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che ha inserito, nell'art. 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il comma 1-bis relativo alla possibilita' di destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a sostegno degli enti gestori delle aree protette, rinviando all'adozione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione delle modalita' di accesso al contributo, di formazione degli elenchi degli enti ammessi nonche' di riparto ed erogazione delle somme; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2010, n. 131, recante finalita' e soggetti ai quali puo' essere destinato il 5 per mille per l'anno finanziario 2010; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2012, n. 129, recante determinazione delle modalita' di richiesta, delle liste dei soggetti ammessi al riparto e delle modalita' di riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata, in base alla scelta del contribuente, alla finalita' del finanziamento delle attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2016, n. 185, recante disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione dell'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2016, n. 209, recante criteri di riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef destinata, a scelta del contribuente, al finanziamento delle attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; Visto l'art. 63-bis, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in base al quale «Le disposizioni che riconoscono contributi a favore di associazioni sportive dilettantistiche a valere sulle risorse derivanti dal cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto previa adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che disciplina le relative modalita' di attuazione, prevedendo particolari modalita' di accesso al contributo, di controllo e di rendicontazione, nonche' la limitazione dell'incentivo nei confronti delle sole associazioni sportive che svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale»; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 che reca disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca; Sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Decreta: Art. 1 Finalita' e soggetti 1. Per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalita': a) sostegno degli enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di societa'; b) finanziamento degli enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e dell'universita', quali universita' e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute, ovvero enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere attivita' di ricerca scientifica; c) finanziamento degli enti della ricerca sanitaria quali gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, di cui agli articoli 12 e 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, le fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero della salute, le associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che svolgono attivita' di ricerca traslazionale, in collaborazione con gli enti precedentemente indicati, che contribuiscono con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero della salute; d) sostegno delle attivita' sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge nella cui organizzazione e' presente il settore giovanile che siano affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono prevalentemente attivita' di avviamento e formazione allo sport dei giovani di eta' inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di eta' non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), hanno effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore. Fino a tale anno la quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche continua ad essere destinata al sostegno degli enti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'art. 7, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, indicati nell'art. 2, comma 4-novies, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. 3. Resta ferma la destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del finanziamento delle attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui all'art. 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' a sostegno degli enti gestori delle aree protette di cui all'art. 16, comma 1-bis, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.