IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111,
recante disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'art. 9, comma 1,
lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106, il quale prevede
che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, sono definite le modalita' e i termini per l'accesso al
riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche degli enti destinatari del contributo, nonche' le modalita' e
i termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione
dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione
degli elenchi annuali degli enti ammessi;
Visto l'art. 5, dello stesso decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
111, che prevede che con il medesimo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri sono fissati i criteri di riparto della quota
del cinque per mille, stabilendo l'importo minimo erogabile a ciascun
ente delle somme risultanti sulla base delle scelte effettuate dai
contribuenti e sono definite le modalita' di riparto delle scelte non
espresse dai contribuenti, nonche' le modalita' per il pagamento del
contributo e i termini entro i quali i beneficiari comunicano alle
amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento delle
somme assegnate al fine di consentirne l'erogazione entro il termine
di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di
impegno;
Visto l'art. 6, dello stesso decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
111, che prevede che con il medesimo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri sono definite, al fine di accelerare le
procedure per l'erogazione del cinque per mille, le modalita'
attuative per la ripartizione delle risorse destinate sulla base
delle scelte dei contribuenti non tenendo conto delle dichiarazioni
dei redditi presentate ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322;
Visto l'art. 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge
25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73, relativo al riparto della quota del cinque per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla
scelta del contribuente;
Visto l'art. 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
relativo al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche a favore delle attivita' di tutela,
promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di
accertamento, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n. 44;
Visto l'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
che ha prorogato le disposizioni di cui all'art. 2, commi da 4-novies
a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, anche relativamente
all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, nonche' le
disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 23 aprile 2010 a decorrere dall'esercizio finanziario 2014;
Visto l'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
che ha previsto che con decreto di natura non regolamentare del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, siano definite, al fine di assicurare
trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque
per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le
modalita' di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo
chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai
soggetti beneficiari, le modalita' di recupero delle stesse somme per
violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalita' di
pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice
degli elenchi dei soggetti ai quali e' stato erogato il contributo,
con l'indicazione del relativo importo, nonche' le modalita' di
pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di
riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto l'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
che ha, altresi', previsto che in caso di violazione degli obblighi
di pubblicazione nel web a carico di ciascuna amministrazione
erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte degli
assegnatari si applicano le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Visto l'art. 17-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,
che ha inserito, nell'art. 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il
comma 1-bis relativo alla possibilita' di destinazione della quota
del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
di cui all'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a
sostegno degli enti gestori delle aree protette, rinviando
all'adozione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri per la definizione delle modalita' di accesso al contributo,
di formazione degli elenchi degli enti ammessi nonche' di riparto ed
erogazione delle somme;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2010, n.
131, recante finalita' e soggetti ai quali puo' essere destinato il 5
per mille per l'anno finanziario 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2012, n.
129, recante determinazione delle modalita' di richiesta, delle liste
dei soggetti ammessi al riparto e delle modalita' di riparto della
quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche destinata, in base alla scelta del contribuente, alla
finalita' del finanziamento delle attivita' di tutela, promozione e
valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2016, n. 185,
recante disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia
nell'utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione
dell'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2016, n.
209, recante criteri di riparto della quota del cinque per mille
dell'Irpef destinata, a scelta del contribuente, al finanziamento
delle attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni
culturali e paesaggistici;
Visto l'art. 63-bis, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, in base al quale «Le disposizioni che riconoscono contributi a
favore di associazioni sportive dilettantistiche a valere sulle
risorse derivanti dal cinque per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche hanno effetto previa adozione di un decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze che disciplina le relative
modalita' di attuazione, prevedendo particolari modalita' di accesso
al contributo, di controllo e di rendicontazione, nonche' la
limitazione dell'incentivo nei confronti delle sole associazioni
sportive che svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale»;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 che reca disposizioni
urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del
Ministero dell'universita' e della ricerca;
Sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e soggetti
1. Per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle
dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente,
una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e' destinata, in base alla scelta del contribuente,
alle seguenti finalita':
a) sostegno degli enti del Terzo settore iscritti nel registro
unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 46, comma 1, del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative
sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di
societa';
b) finanziamento degli enti senza scopo di lucro, della ricerca
scientifica e dell'universita', quali universita' e istituti
universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi
interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale
e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute, ovvero
enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status
giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalita' principale
consiste nello svolgere attivita' di ricerca scientifica;
c) finanziamento degli enti della ricerca sanitaria quali gli
enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca
sanitaria, di cui agli articoli 12 e 12-bis del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, le fondazioni o
enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero della salute, le
associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che svolgono
attivita' di ricerca traslazionale, in collaborazione con gli enti
precedentemente indicati, che contribuiscono con proprie risorse
finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria
determinati dal Ministero della salute;
d) sostegno delle attivita' sociali svolte dal comune di
residenza del contribuente;
e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche,
riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale
italiano a norma di legge nella cui organizzazione e' presente il
settore giovanile che siano affiliate agli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono prevalentemente
attivita' di avviamento e formazione allo sport dei giovani di eta'
inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in
favore di persone di eta' non inferiore a 60 anni, o nei confronti di
soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali o familiari.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), hanno effetto a
decorrere dall'anno successivo a quello di operativita' del Registro
unico nazionale del Terzo settore. Fino a tale anno la quota del
cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
continua ad essere destinata al sostegno degli enti del volontariato
e delle altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di
cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri
nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano
previsti dall'art. 7, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle
associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui
all'art. 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, indicati nell'art. 2, comma 4-novies, lettera
a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
3. Resta ferma la destinazione della quota del cinque per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del
finanziamento delle attivita' di tutela, promozione e valorizzazione
dei beni culturali e paesaggistici di cui all'art. 23, comma 46, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' a sostegno degli enti
gestori delle aree protette di cui all'art. 16, comma 1-bis, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394.