IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante: «Nuova  disciplina
delle  attivita'  trasfusionali  e  della  produzione  nazionale   di
emoderivati», ed in particolare  l'art.  14,  che  al  comma  1,  nel
riconoscere    la    funzione    sovraregionale    e    sovraziendale
dell'autosufficienza,    individua    specifici     meccanismi     di
programmazione,   organizzazione   e   finanziamento   del    Sistema
trasfusionale nazionale e  al  successivo  comma  2  prevede  che  il
Ministro della salute,  sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dal
Centro  nazionale  sangue  di  cui  all'art.  12  e  dalle  strutture
regionali di coordinamento, in accordo con la  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  definisce  annualmente   il   Programma   di
autosufficienza  nazionale  che  individua  i  consumi  storici,   il
fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari,  le  risorse,  i
criteri di finanziamento del sistema, le modalita' organizzative ed i
riferimenti tariffari per la compensazione tra le regioni, i  livelli
di importazione ed esportazione eventualmente necessari; 
  Visti altresi' gli articoli 10, comma 1, e 11 della citata legge n.
219 del 2005, che nell'individuare le competenze del Ministero  della
salute nel settore  trasfusionale  definiscono,  in  particolare,  la
funzione di programmazione delle attivita'  trasfusionali  a  livello
nazionale e stabiliscono i  principi  generali  sulla  programmazione
sanitaria in materia di attivita' trasfusionali, specificando che per
il raggiungimento dell'autosufficienza e' richiesto il concorso delle
regioni e delle aziende sanitarie; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva  n.  2003/94/CE»,  e   in
particolare l'art. 136, comma 1, che prevede che il  Ministero  della
salute  e  l'AIFA  prendano  tutti  i  provvedimenti  necessari   per
raggiungere l'autosufficienza della Comunita' europea in  materia  di
sangue e di plasma umani e che, a tal fine, incoraggino le donazioni,
volontarie e non remunerate, di sangue o suoi componenti  e  prendano
tutti i provvedimenti necessari per lo sviluppo  della  produzione  e
dell'utilizzazione dei prodotti derivati  dal  sangue  o  dal  plasma
umani provenienti da donazioni volontarie e non remunerate; 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  207,  recante
«Attuazione della direttiva n. 2005/61/CE che applica la direttiva n.
2002/98/CE  per  quanto  riguarda  la   prescrizione   in   tema   di
rintracciabilita'  del  sangue  e  degli  emocomponenti  destinati  a
trasfusioni e  la  notifica  di  effetti  indesiderati  ed  incidenti
gravi»; 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  208,  recante
«Attuazione della direttiva n. 2005/62/CE che applica la direttiva n.
2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le  specifiche  comunitarie
relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali»; 
  Visto il decreto legislativo 20  dicembre  2007,  n.  261,  recante
«Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  191,  recante
attuazione della direttiva n.  2002/98/CE  che  stabilisce  norme  di
qualita'  e  di  sicurezza  per  la  raccolta,   il   controllo,   la
lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue  umano  e
dei suoi componenti»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  21  dicembre  2007,
recante   «Istituzione   del   sistema   informativo   dei    servizi
trasfusionali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  16  gennaio
2008, n. 13; 
  Visto l'Accordo tra il Governo e le regioni e Province autonome  di
Trento e Bolzano sul documento recante: «Caratteristiche  e  funzioni
delle strutture regionali di coordinamento  (SRC)  per  le  attivita'
trasfusionali» sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 13
ottobre 2011 (rep. atti n. 206/CSR); 
  Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e
tecnologici delle attivita' sanitarie  dei  servizi  trasfusionali  e
delle unita' di raccolta e sul modello per  le  visite  di  verifica,
sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella  seduta  del
16 dicembre 2010 (rep. atti n. 242/CSR),  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 17 maggio 2011, n. 113; 
  Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e  Bolzano  sul  documento  concernente  «Linee  guida  per
l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unita' di raccolta
del  sangue  e  degli  emocomponenti»,   sancito   dalla   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25  luglio  2012  (rep.
atti n. 149/CRS); 
  Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e Bolzano per la promozione ed  attuazione  di  accordi  di
collaborazione per l'esportazione di prodotti plasmaderivati ai  fini
umanitari sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano  nella
seduta del 7 febbraio 2013 (rep. atti n. 37/CSR); 
  Visto l'Accordo tra Governo, regioni e Province autonome di  Trento
e Bolzano concernente «Indicazioni in merito al  prezzo  unitario  di
cessione, tra aziende sanitarie e tra regioni  e  province  autonome,
delle  unita'  di  sangue,  dei  suoi  componenti   e   dei   farmaci
plasmaderivati   prodotti   in   convenzione,   nonche'   azioni   di
incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno
della regione e tra le regioni», sancito dalla Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano il 20 ottobre 2015 (rep. atti n. 168/CSR); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015  recante
«Disposizioni relative ai  requisiti  di  qualita'  e  sicurezza  del
sangue e degli emocomponenti», pubblicato nel  Supplemento  ordinario
n. 69 alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015, n. 300; 
  Visto l'Accordo tra Governo, regioni e Province autonome di  Trento
e Bolzano ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b, legge 21  ottobre
2005, n. 219, concernente  «Revisione  e  aggiornamento  dell'Accordo
Stato regioni 20 marzo 2008 (rep. atti  n.  115/CSR),  relativo  alla
stipula di convenzioni tra regioni, province autonome e  associazioni
e federazioni  di  donatori  di  sangue»,  sancito  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (rep. atti n. 61/CSR); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2016  recante
«Programma  nazionale  plasma  e  medicinali   plasmaderivati,   anni
2016-2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio  2017,
n. 9, emanato in  attuazione  dell'art.  26,  comma  2,  del  decreto
legislativo 20 dicembre 2007, n. 261; 
  Visto, in particolare, l'art. 2,  del  citato  decreto  2  dicembre
2016, che prevede che il Centro nazionale sangue formuli, mediante il
decreto annuale sul Programma di  autosufficienza  nazionale  di  cui
all'art. 14, comma 2, della legge n. 219 del 2005, per  ogni  singola
regione e provincia autonoma,  gli  obiettivi  annuali,  relativi  ai
livelli di domanda, efficienza e produzione di plasma e di medicinali
plasmaderivati, che le regioni e province  autonome  si  impegnino  a
perseguire gli obiettivi previsti e che il medesimo Centro  nazionale
effettui annualmente il monitoraggio del livello  di  attuazione  del
programma sulla base degli indicatori previsti; 
  Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2018,  n.  19,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) n. 2016/1214 della  Commissione  del
25 luglio 2016, recante modifica della direttiva  n.  2005/62/CE  per
quanto riguarda le norme e le specifiche del Sistema di qualita'  per
i servizi trasfusionali»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 13 novembre 2018 recante
«Criteri e schema tipo di convenzione per la stipula  di  convenzioni
tra le regioni e province autonome e le associazioni e federazioni di
donatori adulti di cellule staminali emopoietiche»  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2019, n. 14; 
  Visti i Programmi di autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti
per  gli  anni  2008-2018,  rispettivamente  approvati  con   decreti
ministeriali 11 aprile 2008, 17 novembre 2009,  20  gennaio  2011,  7
ottobre 2011, 4 settembre 2012, 29 ottobre 2013, 24  settembre  2014,
20 maggio 2015, 28 giugno 2016, 20 luglio 2017, 8 agosto  2018  e  31
luglio 2019; 
  Considerato che l'autosufficienza del sangue e dei  suoi  prodotti,
ivi  compresi  i  medicinali  emoderivati,  costituisce,   ai   sensi
dell'art. 11 della legge  21  ottobre  2005,  n.  219,  un  interesse
nazionale sovraregionale  e  sovraziendale  non  frazionabile  ed  e'
finalizzato a garantire a tutti i  cittadini  la  costante  e  pronta
disponibilita'  quantitativa  e  qualitativa  dei  prodotti  e  delle
prestazioni trasfusionali  necessari  per  l'erogazione  dei  livelli
essenziali di assistenza e che essa  si  fonda  sul  principio  etico
della donazione volontaria, periodica, responsabile e non remunerata; 
  Considerato altresi' che  l'autosufficienza  e'  un  obiettivo  cui
concorrono tutte le regioni e le province autonome, le  quali  a  tal
fine si dotano di strumenti di governo caratterizzati da capacita' di
programmazione, monitoraggio, controllo e partecipazione attiva  alle
funzioni di rete di interesse regionale, interregionale e nazionale; 
  Considerato  che,  ai  fini   dell'obiettivo   dell'autosufficienza
nazionale del plasma e dei medicinali emoderivati ed in coerenza  con
l'attuale quadro normativo del sistema della produzione di medicinali
emoderivati da plasma nazionale, delineatosi a  seguito  dei  recenti
decreti attuativi della legge n.  219/2005,  e'  stato  emanato,  con
decreto 2 dicembre  2016,  il  primo  Programma  nazionale  plasma  e
medicinali plasmaderivati, con il quale nello stabilire gli obiettivi
strategici da perseguire nel quinquennio 2016-2020, e' stato previsto
che questi fossero declinati annualmente dal Centro nazionale  sangue
per  ogni  singola  regione  o  provincia  autonoma  nell'ambito  del
Programma di autosufficienza nazionale di cui all'art. 14,  comma  2,
della legge n. 219 del 2005 e sottoposti a monitoraggio,  sulla  base
degli indicatori previsti, da parte del Centro nazionale medesimo; 
  Vista la nota dell'8 maggio 2020, prot. n. 1138, con  la  quale  il
Centro  nazionale  sangue  ha  trasmesso  le  indicazioni,  formulate
assieme alle strutture regionali di coordinamento  per  le  attivita'
trasfusionali, per la definizione del  Programma  di  autosufficienza
nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2020,  contenente
anche gli obiettivi da raggiungere nel 2020 da parte di ogni  regione
o provincia autonoma, nell'ambito dell'autosufficienza  nazionale  di
plasma e medicinali plasmaderivati, per lo sviluppo della raccolta di
plasma e della promozione del razionale ed appropriato  utilizzo  dei
medicinali emoderivati; 
  Considerato che tali indicazioni sono state  elaborate  sulla  base
della rilevazione dei principali risultati dei predetti Programmi  di
autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per gli anni
dal 2008 al 2019, tenuto conto degli obiettivi di cui  al  decreto  2
dicembre 2016,  recante  «Programma  nazionale  plasma  e  medicinali
plasmaderivati, anni 2016-2020», quale  base  indispensabile  per  la
programmazione di emocomponenti, di plasma e  medicinali  emoderivati
relativa all'anno 2020, nonche' di quanto rappresentato dalle regioni
in occasione dell'accordo del 26 luglio 2018 (rep. atti  n.  135/CSR)
sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul  Programma  di
autosufficienza 2018; 
  Tenuto  conto  che  tali   indicazioni,   condivise   anche   dalle
associazioni  e  federazioni  dei  donatori   volontari   di   sangue
rappresentative a livello nazionale e regionale, costituiscono di per
se' un programma organico, articolato ed  esaustivo  delle  finalita'
della legge, da ritenersi pertanto condivisibile e applicabile  quale
Programma di autosufficienza nazionale per l'anno 2020; 
  Acquisito l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 9 luglio
2020 (rep. atti n. 102/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.   Ai   fini   della   programmazione    e    del    monitoraggio
dell'autosufficienza del Sistema trasfusionale  italiano  per  l'anno
2020, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n.
219, e' adottato il Programma di autosufficienza nazionale per l'anno
2020, di cui all'allegato A  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
  2. Il programma di  cui  al  comma  1,  incentrato  sugli  elementi
strategici prioritari per l'autosufficienza regionale e nazionale del
sangue e dei suoi prodotti, individua i consumi storici, i fabbisogni
e i livelli di produzione necessari, definisce le linee di  indirizzo
per  il   monitoraggio   della   stessa   autosufficienza,   per   la
compensazione interregionale e per il miglioramento  della  qualita',
dell'appropriatezza e della sostenibilita' del  sistema  nonche'  gli
indicatori  per  il  monitoraggio  e  le   raccomandazioni   per   il
perseguimento degli  obiettivi  strategici  posti  con  il  Programma
nazionale di autosufficienza del  sangue  e  dei  suoi  prodotti  per
l'anno 2019. 
  3. Il programma di cui al comma 1,  nell'ambito  del  perseguimento
dell'autosufficienza nazionale di plasma e medicinali  plasmaderivati
e della sostenibilita' del sistema,  sulla  base  degli  indirizzi  e
degli obiettivi da raggiungere nel quinquennio 2016-2020,  posti  con
il decreto 2 dicembre 2016, relativo al Programma nazionale plasma  e
medicinali plasmaderivati, reca gli obiettivi relativi ai livelli  di
domanda,  efficienza  e  produzione  di  plasma   e   di   medicinali
plasmaderivati da  raggiungere  da  parte  delle  singole  regioni  e
province autonome nell'anno 2020. 
  4. L'attuazione del programma e' periodicamente soggetta ad  azioni
di monitoraggio e verifica da parte del Centro nazionale sangue. 
  5. La realizzazione del  programma  e'  effettuata  utilizzando  le
risorse disponibili a legislazione vigente, senza  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 24 luglio 2020 
 
                                                Il Ministro: Speranza 
 

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2020 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1849