IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Vista la direttiva n. 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998, e
successive modifiche e integrazioni, concernente  la  qualita'  delle
acque destinate al consumo umano; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,  e  successive
modifiche e integrazioni,  recante  «Attuazione  della  direttiva  n.
98/83/CE relativa alla qualita'  delle  acque  destinate  al  consumo
umano» e in particolare gli articoli 4, comma 2,  lettera  a)  e  11,
commi 1 e 2; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia  ambientale»,  che  prevede  per  «le  acque  superficiali
destinate alla produzione di acqua potabile» il valore limite  di  50
μg/l per il cromo e per le  «acque  sotterranee»  una  concentrazione
soglia di contaminazione di 50 μg/l per il cromo totale e di  5  μg/l
per  il  cromo  (VI),  valore  al  di  sopra  del  quale  occorre  la
caratterizzazione del sito e l'analisi del rischio; 
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita'  del  14  luglio
2016; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  14
novembre 2016, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  12  del  16
gennaio 2017, con cui e' stato fissato un valore di parametro per  il
cromo esavalente pari a 10 µg/l; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  6
luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio
2017, con cui e' stata prorogata al  31  dicembre  2018  la  data  di
entrata in vigore del citato decreto del 14 novembre 2016; 
  Visto il successivo decreto del Ministro della salute, di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, 31 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -  Serie
generale - n. 4 del 5 gennaio 2019, con cui e' stata prorogata al  31
dicembre 2019 la data di entrata in vigore del citato decreto del  14
novembre 2016; 
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' del 19  dicembre
2019, nel quale il Consiglio ritiene che «sia di essenziale rilevanza
il piu' recente rapporto di valutazione di rischio dell'OMS "Chromium
in Drinking-water, Draft background document for development  of  WHO
Guidelines for Drinking-water  Quality"  emesso  nel  settembre  2019
(consultazione pubblica  esperita  al  6  novembre  2019)  in  cui  -
ritirando il carattere «provvisorio» della precedente  valutazione  -
viene definito un valore health-based per il cromo  pari  a  50  μg/l
riferito  sia  a  effetti  di  cancerogenesi  (associabili  a   cromo
esavalente) che non (associabili a cromo tri-e esavalente), assumendo
una modalita' di azione non lineare rispetto agli effetti critici  di
iperplasia nell'intestino tenue, evento precursore dello sviluppo del
tumore»; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  14
febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -
n. 135 del 27 maggio 2020, con cui e' stata prorogata  al  30  giugno
2020 la data di entrata in vigore del citato decreto del 14  novembre
2016; 
  Vista la proposta di posticipo dell'entrata in vigore  del  decreto
14  novembre  2016,  formulata   dalla   Direzione   generale   della
prevenzione sanitaria con nota prot. 20989 del  16  giugno  2020,  la
quale rappresenta che al fine di consentire una corretta  valutazione
e  gestione  del  rischio  e  una  appropriata  pianificazione  degli
interventi  futuri  nel  breve-medio  periodo,   risulta   essenziale
l'emanazione ufficiale del sopra citato rapporto OMS di aggiornamento
della valutazione del rischio per il cromo; 
  Vista la nota dell'Istituto superiore di sanita'  prot.  21606DAS01
del 18 giugno 2020, con la quale si esprime parere  favorevole  sulla
proposta  formulata  dalla  Direzione  generale   della   prevenzione
sanitaria; 
  Ritenuto, pertanto, nelle more dell'emanazione ufficiale del  sopra
citato  rilevante  rapporto  di  valutazione  di   rischio   dell'OMS
«Chromium  in   Drinking-water,   Draft   background   document   for
development  of  WHO  Guidelines  for  Drinking-water   Quality»   di
posticipare l'entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La data di entrata in vigore  del  decreto  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio  e  del  mare,  14  novembre  2016,   recante   «Modifiche
all'allegato I del  decreto  legislativo  2  febbraio  2001,  n.  31,
recante:  "Attuazione  della  direttiva  n.  98/83/CE  relativa  alla
qualita' delle acque destinate al consumo umano"»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017, e'  posticipata  al  31
dicembre 2020. 
  2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 24 luglio 2020 
 
                                             IL Ministro della salute 
                                                    Speranza          
  Il Ministro dell'ambiente   
e della tutela del territorio 
         e del mare           
            Costa             

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, reg. prev. n. 1803