Estratto determina n. 948/2020 del 15 settembre 2020 
 
    E' integrato l'estratto, nei termini che seguono, della determina
n. 811/2020 del 7 agosto 2020 recante  autorizzazione  all'immissione
in commercio del medicinale per uso  umano  «Bortezomib  Sandoz  BV»,
pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 206 del 19 agosto 2020. 
    Dopo l'inciso: 
      «Confezioni e A.I.C.: 
        2,5 mg polvere per soluzione iniettabile -  1  flaconcino  in
vetro - A.I.C. n. 046172021 (in base 10)» 
    e prima dell'inciso: 
      «Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile» 
    aggiungasi: 
      «2,5 mg polvere per soluzione iniettabile  -  3  flaconcini  in
vetro - A.I.C. n. 046172033 (in base 10); 
      2,5 mg polvere per soluzione  iniettabile  -  5  flaconcini  in
vetro - A.I.C. n. 046172045 (in base 10); 
      2,5 mg polvere per soluzione iniettabile  -  10  flaconcini  in
vetro - A.I.C. n. 046172058 (in base 10)». 
    Nella Sezione «Classificazione ai fini della rimborsabilita'», 
    dopo l'inciso: 
      «Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma,  il
medicinale Bortezomib Sandoz  BV  (bortezomib)  e'  classificato,  ai
sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8,  comma
10, lettera c) della legge 24 dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn).» 
    aggiungasi la seguente locuzione: 
      «Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in
fascia di rimborsabilita' ai sensi del presente  articolo,  risultano
collocate, in virtu' dell'art. 12,  comma  5,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non
ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della  classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, denominata classe C(nn).». 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.