IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29 novembre  2007,  n.  222,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  279  del  30
novembre  2007   e   rubricata   «Interventi   urgenti   in   materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i medicinali per uso umano; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1º febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 259  del  4  novembre  2004  e
successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)
rimborsabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)   ai   sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  227
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario» e,  in  particolare,
l'art. 15, comma 8, lettera b), con il quale  e'  stato  previsto  un
fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; 
  Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205  («Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020») e, in particolare, l'art. 1, commi 408-409,  con
i quali e' stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo
dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso
terapeutico-assistenziale complessivo; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA n. 1220/2016 del 14 settembre 2016  recante
regime di rimborsabilita' e prezzo a  seguito  di  nuove  indicazioni
terapeutiche del medicinale per uso umano «Avastin», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 231,
del 3 ottobre 2016; 
  Vista la domanda presentata in data 16 dicembre 2019 con  la  quale
la societa' Roche Registration Gmbh ha chiesto la rinegoziazione  del
medicinale «Avastin» (bevacizumab); 
  Visto il parere del Comitato  prezzi  e  rimborso  dell'AIFA,  reso
nella sua seduta del 21-23 aprile 2020; 
  Vista la deliberazione n. 31 del 23 luglio 2020  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                    Oggetto della rinegoziazione 
 
  Il medicinale AVASTIN (bevacizumab) e' rinegoziato alle  condizioni
qui sotto indicate. 
  Confezione: 
    1 flaconcino da 400 mg di concentrato per soluzione per infusione
- A.I.C. n. 036680015/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex factory (iva esclusa): euro 1.289,00; 
    prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 2.127,37. 
  Confezione: 
    1 flaconcino da 100 mg di concentrato per soluzione per infusione
- A.I.C. n. 036680027/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex factory (iva esclusa): euro 321,85; 
    prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 531,18. 
  Indicazioni autorizzate: 
    bevacizumab  in  associazione  con  chemioterapia   a   base   di
fluoropirimidine e' indicato per il trattamento  di  pazienti  adulti
con carcinoma metastatico del colon e del retto; 
    bevacizumab in associazione con paclitaxel  e'  indicato  per  il
trattamento in prima linea di pazienti adulti con carcinoma  mammario
metastatico. Per  ulteriori  informazioni  relative  allo  stato  del
recettore 2 per il fattore di crescita epidermico umano  (HER2)  fare
riferimento al paragrafo 5.1.; 
    bevacizumab in associazione con capecitabina e' indicato  per  il
trattamento in prima linea di pazienti adulti con carcinoma  mammario
metastatico, per cui una terapia  con  altri  regimi  chemioterapici,
inclusi quelli a base di taxani o antracicline,  non  e'  considerata
appropriata. Pazienti che hanno ricevuto un trattamento  adiuvante  a
base di taxani o antracicline nei dodici mesi precedenti, non  devono
ricevere  il  trattamento   con   «Avastin»   in   associazione   con
capecitabina. Per ulteriori informazioni relative allo stato di HER2,
fare riferimento al paragrafo 5.1.; 
    bevacizumab, in aggiunta a chemioterapia a base  di  platino,  e'
indicato per il trattamento in prima linea  di  pazienti  adulti  con
carcinoma polmonare non a piccole cellule, non resecabile,  avanzato,
metastatico  o  ricorrente,  con   istologia   a   predominanza   non
squamocellulare; 
    bevacizumab, in associazione con erlotinib, e'  indicato  per  il
trattamento in prima linea di pazienti adulti  affetti  da  carcinoma
polmonare non a piccole cellule, non  squamocellulare,  avanzato  non
resecabile, metastatico o ricorrente,  con  mutazioni  attivanti  del
recettore del fattore di crescita epidermico (EGFR); 
    bevacizumab in associazione con interferone alfa-2a  e'  indicato
per il trattamento in prima linea di pazienti  adulti  con  carcinoma
renale avanzato e/o metastatico; 
    bevacizumab, in associazione con  carboplatino  e  paclitaxel  e'
indicato per il trattamento in  prima  linea  del  carcinoma  ovarico
epiteliale, del carcinoma alle tube  di  Falloppio  o  del  carcinoma
peritoneale primario in stadio avanzato (stadio III B, III  C  e  IV,
secondo la Federazione internazionale  di  ginecologia  e  ostetricia
(FIGO)) in pazienti adulte; 
    bevacizumab, in associazione con carboplatino e gemcitabina o  in
combinazione  con  carboplatino  e  paclitaxel  e'  indicato  per  il
trattamento di  pazienti  adulte  con  prima  recidiva  di  carcinoma
ovarico epiteliale, carcinoma alle  tube  di  Falloppio  o  carcinoma
peritoneale primario platino-sensibili che  non  hanno  ricevuto  una
precedente terapia con bevacizumab o altri inibitori del  fattore  di
crescita  dell'endotelio  vascolare  (vascular   endothelial   growth
factor, VEGF) o altri agenti mirati al recettore VEGF; 
    bevacizumab  in  associazione   con   paclitaxel,   topotecan   o
doxorubicina liposomiale pegilata e' indicato per il  trattamento  di
pazienti  adulte  con  recidiva  di  carcinoma  ovarico   epiteliale,
carcinoma alle tube di Falloppio  o  carcinoma  peritoneale  primario
platino-resistenti che hanno ricevuto  non  piu'  di  due  precedenti
regimi chemioterapici e che non hanno ricevuto una precedente terapia
con  bevacizumab  o  altri  inibitori   del   fattore   di   crescita
dell'endotelio vascolare (vascular endothelial growth factor, VEGF) o
altri agenti mirati al recettore VEGF; 
    bevacizumab, in associazione con paclitaxel e  cisplatino  o,  in
alternativa, a paclitaxel e topotecan in donne che non possono essere
sottoposte  a  terapia  a  base  di  platino,  e'  indicato  per   il
trattamento di pazienti adulte affette  da  carcinoma  della  cervice
persistente, ricorrente o metastatico. 
  Indicazioni rimborsate: 
    bevacizumab  in  associazione  con  chemioterapia   a   base   di
fluoropirimidine e' indicato per il trattamento  di  pazienti  adulti
con carcinoma metastatico del colon e del retto; 
    bevacizumab in associazione con paclitaxel  e'  indicato  per  il
trattamento in prima linea di pazienti adulti con carcinoma  mammario
metastatico. Per  ulteriori  informazioni  relative  allo  stato  del
recettore 2 per il fattore di crescita epidermico umano  (HER2)  fare
riferimento al paragrafo 5.1.; 
    bevacizumab, in aggiunta a chemioterapia a base  di  platino,  e'
indicato per il trattamento in prima linea  di  pazienti  adulti  con
carcinoma polmonare non a piccole cellule, non resecabile,  avanzato,
metastatico  o  ricorrente,  con   istologia   a   predominanza   non
squamocellulare; 
    bevacizumab in associazione con interferone alfa-2a  e'  indicato
per il trattamento in prima linea di pazienti  adulti  con  carcinoma
renale avanzato e/o metastatico; 
    bevacizumab, in associazione con  carboplatino  e  paclitaxel  e'
indicato per il trattamento in  prima  linea  del  carcinoma  ovarico
epiteliale, del carcinoma alle tube  di  Falloppio  o  del  carcinoma
peritoneale primario in stadio avanzato (stadio III B, III  C  e  IV,
secondo la Federazione internazionale  di  ginecologia  e  ostetricia
(FIGO)) in pazienti adulte; 
    bevacizumab, in associazione con carboplatino e gemcitabina o  in
combinazione  con  carboplatino  e  paclitaxel  e'  indicato  per  il
trattamento di  pazienti  adulte  con  prima  recidiva  di  carcinoma
ovarico epiteliale, carcinoma alle  tube  di  Falloppio  o  carcinoma
peritoneale primario platino-sensibili che  non  hanno  ricevuto  una
precedente terapia con bevacizumab o altri inibitori del  fattore  di
crescita  dell'endotelio  vascolare  (vascular   endothelial   growth
factor, VEGF) o altri agenti mirati al recettore VEGF; 
    bevacizumab, in associazione con paclitaxel e  cisplatino  o,  in
alternativa, a paclitaxel e topotecan in donne che non possono essere
sottoposte  a  terapia  a  base  di  platino,  e'  indicato  per   il
trattamento di pazienti adulte affette  da  carcinoma  della  cervice
persistente, ricorrente o metastatico. 
  Il prezzo negoziato si intende al lordo di tutte  le  riduzioni  di
legge e delle riduzioni selettive di cui alle determine  AIFA  del  3
luglio 2006 e del 27 settembre 2006. 
  Sconto  obbligatorio  complessivo  sul  prezzo   ex   factory,   da
praticarsi  alle  strutture  sanitarie  pubbliche,  ivi  comprese  le
strutture sanitarie private accreditate  con  il  Servizio  sanitario
nazionale, come da condizioni negoziali. 
  E' prevista la chiusura del registro di monitoraggio per  tutte  le
indicazioni oncologiche e di tutti gli accordi  di  condivisione  del
rischio (MEA) per i nuovi  pazienti.  La  gestione  dei  pazienti  in
trattamento con il medicinale in oggetto  sottoposto  a  registro  di
monitoraggio  garantisce  la  prosecuzione  del   trattamento   nelle
modalita' definite nella scheda del registro, fino alla chiusura  del
trattamento. Infatti, questa procedura garantisce: da  una  parte  il
paziente che vede assicurato il diritto alla cura cosi' come definita
all'avvio  del  trattamento,  dall'altra  garantisce  il  SSN   nella
programmazione    delle    cure    nell'ambito    dell'appropriatezza
prescrittiva e del monitoraggio e controllo  della  spesa.  Pertanto,
laddove  erano  previsti  accordi  di  rimborsabilita'   condizionata
l'accordo  negoziale  originario   dovra'   essere   applicato   fino
all'esaurimento dei trattamenti avviati precedentemente alla chiusura
del MEA e/o registro. 
  A questo riguardo e' importante ricordare che il prezzo di rimborso
(comunque editabile in piattaforma) sara' aggiornato alle  condizioni
stabilite dal nuovo  accordo,  a  partire  dalla  data  di  efficacia
stabilito dal provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
  Ai pazienti gia' in trattamento  si  continuano  ad  applicare  gli
accordi di condivisione del rischio (MEA) con adeguamento del prezzo. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n.  60,  si  impegna  a
mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del SSN. 
  Le indicazioni rimborsate restano esclusivamente quelle di  cui  ai
provvedimenti  AIFA  precedentemente   adottati,   pubblicati   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.