IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   ministri   per   la
programmazione  economica»,  e  successive   modificazioni,   e,   in
particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni
del  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione   economica
(CIPE), nonche' le successive disposizioni legislative relative  alla
composizione dello stesso Comitato; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi», e successive modificazioni; 
  Visto il nuovo «Piano generale dei trasporti  e  della  logistica»,
sul quale questo  Comitato  si  e'  definitivamente  pronunciato  con
delibera 1° febbraio 2001, n. 1, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
n. 54 del 2001, e che e' stato approvato con decreto  del  Presidente
della Repubblica 14 marzo 2001; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
successive modificazioni; 
  Vista la delibera  21  dicembre  2001,  n.  121,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 2002 - Supplemento ordinario n. 51,  con
la quale questo Comitato, ai sensi della legge 21 dicembre  2001,  n.
443, recante «Delega al  Governo  in  materia  di  infrastrutture  ed
insediamenti  produttivi  strategici  ed  altri  interventi  per   il
rilancio delle attivita' produttive», ha approvato  il  1°  Programma
delle infrastrutture strategiche; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto -
CUP e, in particolare: 
    1. la  delibera  27  dicembre  2002,  n.  143,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del  2003,  e  la  relativa  errata  corrige
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  140  del  2003,  nonche'  la
delibera  29  settembre  2004,  n.  24,  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato  ha  definito
il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP  deve
essere riportato su tutti i  documenti  amministrativi  e  contabili,
cartacei e informatici, relativi a progetti di investimento pubblico,
e  deve  essere  utilizzato  nelle  banche  dati  dei  vari   sistemi
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 
    2.  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere
dotato di un CUP; 
    3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, e  successive  modificazioni,
che, tra l'altro,  definisce  le  sanzioni  applicabili  in  caso  di
mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato,
tra  l'altro,  indicazioni  di  ordine  procedurale   riguardo   alle
attivita' di supporto che il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti (MIT) e'  chiamato  a  svolgere  ai  fini  della  vigilanza
sull'esecuzione degli  interventi  inclusi  nel  1°  Programma  delle
infrastrutture strategiche; 
  Vista la sentenza del 25 settembre 2003, n. 303, con  la  quale  la
Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla  legge  n.
443  del  2001  e  ai  decreti  legislativi  attuativi,  si  richiama
all'imprescindibilita' dell'intesa tra Stato  e  singola  Regione  ai
fini dell'attuabilita' del Programma delle infrastrutture strategiche
interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa
possa  anche  essere  successiva  ad   un'individuazione   effettuata
unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi
all'opera sono da considerare  inefficaci  finche'  l'intesa  non  si
perfezioni; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e  successive
modificazioni; 
  Vista la  delibera  18  novembre  2010,  n.  81,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 2011, con la quale  questo  Comitato  ha
dato parere favorevole in ordine all'8° Allegato infrastrutture  alla
Decisione  di  finanza  pubblica  che  inserisce,  nella  tabella   1
«Aggiornamento del Programma infrastrutture strategiche luglio 2010»,
tra  i  «Sistemi  urbani»,  la  infrastruttura  «Nodo  di  Torino   e
accessibilita' ferroviaria: opere di prima fase», in cui e'  compreso
l'intervento «Interconnessione della Linea ferroviaria Torino-Ceres e
il Passante ferroviario di Torino in corrispondenza della stazione di
Rebaudengo»; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia, e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  concernente
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Vista la delibera 23 marzo 2012, n. 22, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 141 del 2012, con  la  quale  questo  Comitato,  per  la
realizzazione  dell'«Interconnessione  tra   la   linea   ferroviaria
Torino-Ceres e il Passante ferroviario di  Torino  in  corrispondenza
della stazione Rebaudengo», ha assegnato alla Societa' di Committenza
Regionale S.p.a. (S.C.R. Piemonte S.p.a.) 20 milioni di euro a valere
sulle risorse  del  «Fondo  infrastrutture  ferroviarie,  stradali  e
relativo a opere di interesse strategico»; 
  Vista la  delibera  26  ottobre  2012,  n.  101,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 120 del 2013, con la quale questo Comitato,  ai
sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  167,  comma  5,  del  decreto
legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni,  nonche'  ai
sensi degli articoli  10  e  12  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 327 del 2001, e successive modificazioni, ha approvato,
anche ai fini della  attestazione  della  compatibilita'  ambientale,
della  localizzazione  urbanistica,  della  apposizione  del  vincolo
preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilita',
con prescrizioni e  raccomandazioni,  il  progetto  definitivo  della
«Interconnessione tra la linea Torino-Ceres e il Passante ferroviario
di Torino in corrispondenza della stazione di Rebaudengo»; 
  Visto l'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n.  18,  che
dispone l'autorizzazione della spesa complessiva  di  18  milioni  di
euro da utilizzarsi per il completamento ed  il  funzionamento  della
ferrovia Torino-Ceres, secondo  la  seguente  scadenza  temporale:  6
milioni di euro l'anno per gli anni 2013, 2014 e 2015; 
  Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e,
in particolare: 
    1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,  n.   114,   che
regolamenta il monitoraggio  finanziario  dei  lavori  relativi  alle
infrastrutture strategiche e  insediamenti  produttivi  di  cui  agli
articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3,  lettera  e),  del  decreto
legislativo n. 163 del 2006, disposizione  richiamata  all'art.  203,
comma 2, del decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante
«Codice dei contratti pubblici», e successive modificazioni; 
    2. la delibera  di  questo  Comitato  28  gennaio  2015,  n.  15,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 2015, che  aggiorna  -
ai sensi dell' art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90 del  2014  -
le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario  di
cui alla delibera 5 maggio 2011, n.  45,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 234 del 2011 e la  relativa  errata  corrige  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2011; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con  il  quale  e'
stata soppressa la  Struttura  tecnica  di  missione,  istituita  con
decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e  successive
modificazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e  4  del  medesimo
decreto sono stati trasferiti alle competenti Direzioni generali  del
Ministero, alle quali e' demandata la responsabilita'  di  assicurare
la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa
documentazione a supporto; 
  Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 2015, con la quale questo Comitato ha  approvato
lo schema di Protocollo di legalita' licenziato nella seduta  del  13
aprile 2015 dal Comitato di  coordinamento  per  l'alta  sorveglianza
delle grandi opere (CCASGO), costituito con decreto  14  marzo  2003,
emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  della
giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e  successive
modificazioni, e in particolare: 
    1. l'art. 200, comma 3, il quale prevede che, in  sede  di  prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale
di pianificazione (DPP) di cui al  decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 
    2.  l'art.  201,  comma   9,   il   quale   prevede   che,   fino
all'approvazione del primo DPP,  valgono  come  programmazione  degli
investimenti in materia di infrastrutture e trasporti  gli  strumenti
di pianificazione e programmazione e i  piani,  comunque  denominati,
gia' approvati secondo le procedure vigenti alla data di  entrata  in
vigore dello stesso decreto  legislativo  o  in  relazione  ai  quali
sussiste un impegno  assunto  con  i  competenti  organi  dell'Unione
europea; 
    3. l'art. 203 che, istituendo il Comitato  di  coordinamento  per
l'alta  sorveglianza  delle  infrastrutture  e   degli   insediamenti
prioritari - CCASIIP, ha assorbito ed ampliato  tutte  le  competenze
del previgente CCASGO; 
    4. l'art. 214, comma 2, lettere d) e f),  in  base  al  quale  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   provvede   alle
attivita' di supporto  a  questo  Comitato  per  la  vigilanza  sulle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e  della
successiva realizzazione delle infrastrutture  e  degli  insediamenti
prioritari per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura  l'istruttoria  sui
progetti di fattibilita' e  definitivi,  anche  ai  fini  della  loro
sottoposizione alla deliberazione  di  questo  Comitato  in  caso  di
infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo  del  Paese,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni  per  l'approvazione
del progetto; 
    5. l'art. 214, comma 11, il quale prevede che in  sede  di  prima
applicazione restano comunque validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati e sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163 del 2006; 
    6. l'art. 216, commi 1, 1-bis  e  27,  che,  fatto  salvo  quanto
previsto  nel  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  stabiliscono
rispettivamente che: 
      6.1. lo stesso si applica alle procedure e ai contratti  per  i
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di  scelta  del
contraente siano  pubblicati  successivamente  alla  data  della  sua
entrata in vigore; 
      6.2. per gli interventi ricompresi tra  le  grandi  opere  gia'
inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per  i  quali
la procedura di valutazione di  impatto  ambientale  sia  gia'  stata
avviata  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  suddetto   decreto
legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina
previgente; 
      6.3. le procedure per la valutazione d'impatto ambientale delle
infrastrutture strategiche, avviate alla data di  entrata  in  vigore
del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina
gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di  cui  al  decreto
legislativo n. 163  del  2006,  sono  concluse  in  conformita'  alle
disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca  del
predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per
le varianti; 
  Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopra citate
disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma
11, e all'art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
risulta ammissibile all'esame di  questo  Comitato  e  ad  essa  sono
applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163
del 2006; 
  Vista la  delibera  28  novembre  2018,  n.  82,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 2019, con  la  quale  e'  stato
modificato il «Regolamento interno del Comitato interministeriale per
la programmazione economica» di cui alla delibera 30 aprile 2012,  n.
62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 2012; 
  Visto l'art. 166, comma 4-bis, del decreto legislativo n.  163  del
2006 a norma del quale «Il decreto di esproprio puo'  essere  emanato
entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui  diventa
efficace la delibera del CIPE  che  approva  il  progetto  definitivo
dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non  sia  previsto
un termine diverso. Il CIPE puo'  disporre  la  proroga  dei  termini
previsti dal presente comma per casi di forza maggiore  o  per  altre
giustificate ragioni. La proroga puo'  essere  disposta  prima  della
scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera  i  due
anni. La disposizione del presente  comma  deroga  alle  disposizioni
dell'art.  13,  commi  4  e  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327»; 
  Visto l'art. 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32,
convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n.  55,  che
prevede che per gli anni 2019 e  2020,  per  gli  interventi  di  cui
all'art. 216, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, le varianti da apportare al  progetto  definitivo  approvato  dal
Comitato interministeriale per la  programmazione  economica  (CIPE),
sia in sede di redazione  del  progetto  esecutivo  sia  in  fase  di
realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto
aggiudicatore qualora non superino del 50 per  cento  il  valore  del
progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE; 
  Vista la delibera 20 maggio  2019,  n.  28,  con  la  quale  questo
Comitato ha approvato l'assegnazione di  risorse  del  Fondo  per  lo
sviluppo  e  la  coesione  (FSC)   2014-2020   al   Piano   operativo
infrastrutture FSC 2014-2020; 
  Vista la nota 20 marzo 2020, n. 2636, con la quale S.C.R.  Piemonte
S.p.a. ha chiesto al Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
la proroga di due anni del termine di efficacia  della  dichiarazione
di pubblica utilita' dell'opera, ai sensi e per gli effetti dell'art.
166, comma  4-bis,  del  decreto  legislativo  n.  163  del  2006,  e
successive modificazioni, specificando i motivi di tale richiesta; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e, in particolare, che: 
    1.  la  linea  ferroviaria  Torino-Ceres  del   Gruppo   Torinese
Trasporti (GTT), che collega il capoluogo piemontese con la valle  di
Lanzo   e   l'aeroporto   di   Torino   Caselle   «Sandro   Pertini»,
originariamente si immetteva sul passante ferroviario  di  Torino  di
Rete Ferroviaria Italiana  (RFI)  in  corrispondenza  della  Stazione
Dora; 
    2. la realizzazione del quadruplicamento del passante ferroviario
realizzato ad opera di RFI su progetto Italferr, che ha  previsto  il
passaggio della linea ferroviaria sotto il fiume Dora Riparia con  il
conseguente abbassamento del piano del ferro a  circa  20  metri  dal
piano campagna, ha precluso la possibilita' di mantenere il  predetto
collegamento della ferrovia Torino-Ceres sul passante ferroviario  in
quanto  le  due  ferrovie  si  sarebbero  venute  a  trovare  ad  una
differenza di quota di circa 18 metri; 
    3. per ristabilire il collegamento tra le  due  linee,  e'  stata
progettata  una  galleria  artificiale  a   doppio   binario,   lunga
complessivamente 3.385  metri,  che  si  sviluppa  principalmente  in
rettilineo lungo la direttrice di Corso Grosseto, tra Largo  Grosseto
e Parco Sempione, raccordata con curve di raggio 190 metri  circa  ai
tratti esistenti delle due ferrovie da  collegare,  quello  a  ovest,
appartenente alla ferrovia Torino-Ceres, e quello  est,  appartenente
al passante ferroviario di Torino,  che  immette  direttamente  nella
stazione Rebaudengo; 
    4. in data 11 aprile 2003 e' stata sottoscritta l'Intesa generale
quadro (IGQ) tra Governo e  Regione  Piemonte,  che  include,  tra  i
sistemi urbani e metropolitane, il  collegamento  della  Torino-Ceres
alla rete RFI; 
    5. in data 31 ottobre 2006 e'  stato  sottoscritto  l'Accordo  di
programma quadro (APQ) «reti infrastrutturali di trasporto»,  tra  il
Ministero dello sviluppo economico, la Regione Piemonte, la Provincia
di Torino e GTT, che ha  previsto  lo  sviluppo  della  progettazione
preliminare   e    definitiva    dell'interconnessione    ferroviaria
Torino-Ceres con il passante ferroviario RFI lungo  l'asse  di  Corso
Grosseto, con finanziamento a carico della Regione Piemonte; 
    6.  in  data  23  gennaio  2009  e'  stato  sottoscritto   l'Atto
aggiuntivo alla sopra citata IGQ, con  cui  lo  Stato  e  la  Regione
Piemonte hanno concordato di finanziare le opere di  prima  fase  tra
cui l'interconnessione in oggetto; 
    7. con la Convenzione del 10 giugno 2009 la Regione  Piemonte  ha
incaricato GTT, di elaborare il progetto definitivo; 
    8. con delibera 18 novembre 2010, n. 81, il Comitato  ha  incluso
nel  Programma  infrastrutture  strategiche  il  «Nodo  di  Torino  e
accessibilita' ferroviaria: opere di prima fase»; 
    9. con delibera 23 marzo 2012, n. 22, il Comitato ha assegnato  a
S.C.R.   Piemonte   S.p.a,   (quale   soggetto   aggiudicatore)    la
realizzazione  della  «Interconnessione   della   Linea   ferroviaria
Torino-Ceres e il Passante ferroviario di  Torino  in  corrispondenza
della stazione di Rebaudengo», a fronte del costo dell'opera  di  162
milioni di euro; 
    10. con la medesima delibera n. 22 del 2012  si  e'  previsto  il
contributo di  complessivi  20  milioni  di  euro  (rideterminati  in
18.370.058 euro con delibera  di  giunta  del  29  dicembre  2015  n.
2-2703) a valere sulle risorse del «Fondo infrastrutture  ferroviarie
e stradali e relativo a opere di interesse  strategico,  nonche'  per
gli interventi di cui all'art. 6 della legge  19  novembre  1984,  n.
798», come previsto dall'art. 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, recante «Disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione
finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, e di 142 milioni di euro (rideterminati in 137  milioni
di euro ai sensi e per gli effetti del medesimo art. 32, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98), assegnati a  valere  su  risorse
del Programma operativo  regionale  (POR)  2007-2013  finanziato  dal
Fondo sviluppo e coesione (FSC), istituito ai sensi dell'art.  4  del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88; 
    11. con la successiva  delibera  26  ottobre  2012,  n.  101,  il
Comitato  ha  approvato,  anche  ai  fini   dell'attestazione   della
compatibilita'   ambientale,   della   localizzazione    urbanistica,
dell'apposizione  del  vincolo  preordinato  all'esproprio  e   della
contestuale  dichiarazione  di   pubblica   utilita',   il   progetto
definitivo dell'intervento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167,
comma 5, del decreto  legislativo  n.  163  del  2006,  e  successive
modificazioni, nonche' ai sensi degli articoli 10 e  12  del  decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,  e  successive
modificazioni; 
    12. in data 23 maggio 2012 e' stato dato avvio alla procedura  di
dichiarazione di  pubblica  utilita'  mediante  pubblicazione  di  un
avviso sui quotidiani «La Stampa» e «La Repubblica», nonche' mediante
pubblicazione sull'albo pretorio della Citta' di Torino; 
    13. con delibera di giunta 23 luglio 2013, n. 15-6137, la Regione
Piemonte  si  e'  impegnata,  a  garanzia  della  completa  copertura
finanziaria dell'opera, con un contributo di 18  milioni  di  euro  a
valere sulle risorse stanziate dalla legge regionale n. 18 del 2012; 
    14. con determina del direttore amministrativo 19 agosto 2013, n.
68, il progetto definitivo, modificato con il nuovo quadro  economico
- per un importo complessivo pari a 180 milioni di  euro  interamente
finanziato - e' stato successivamente approvato  da  S.C.R.  Piemonte
S.p.a.; 
    15. con deliberazione del Consiglio di amministrazione di  S.C.R.
Piemonte S.p.a. 16 giugno 2017, n. 58, e' stato approvato lo stralcio
del progetto esecutivo relativamente agli elaborati espropriativi; 
    16. S.C.R. Piemonte  S.p.a.,  quale  Autorita'  espropriante,  ha
provveduto a notificare ai singoli proprietari dei terreni, secondo i
registri  catastali,  nonche'  ai  concessionari  interessati   dalla
realizzazione dell'opera specifico, «Avviso di  avvenuta  apposizione
del vincolo preordinato all'esproprio e di contestuale  dichiarazione
di pubblica utilita'» relativamente all'intervento; 
    17. con nota 13 luglio 2017, n. 6691, la societa' S.C.R. Piemonte
S.p.a. ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
il progetto esecutivo dell'intervento; 
    18. con disposizione 11 luglio 2017, n. 92,  del  Presidente  del
Consiglio di amministrazione (CdA)  della  societa'  S.C.R.  Piemonte
S.p.a. e' stata approvata la versione aggiornata del quadro economico
per un importo complessivo pari a 175 milioni di euro; 
    19. con deliberazione  del  CdA  di  S.C.R.  Piemonte  S.p.a.  20
settembre 2017, n. 124, e'  stato  approvato  il  progetto  esecutivo
dell'intervento; 
    20. la delibera del Comitato 20 maggio 2019, n. 28, ha  assegnato
un ulteriore contributo per il completamento della tratta  pari  a  6
milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020; 
  Vista la nota 20 marzo 2020, n. 2636,  con  la  quale  la  societa'
S.C.R Piemonte S.p.a, con la richiesta  di  proroga  del  termine  di
efficacia della dichiarazione di Pubblica Utilita' ex art. 166, comma
4-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  e  successive
modificazioni, ha specificato  i  motivi  di  tale  richiesta  e,  in
particolare,  ha  sottolineato   l'importanza   dell'ultimazione   di
numerosi interventi per consentire  lo  spostamento  di  sottoservizi
altrimenti interferenti con il tracciato della galleria; 
  Vista la nota 23 aprile 2020, n. 2531,  con  la  quale  la  Regione
Piemonte, ha Inoltrato i seguenti quadri economici: 
    1.  quadro  economico  progetto  definitivo  a   base   di   gara
(deliberazione Cda S.C.R. Piemonte S.p.a. n. 68 del 2013); 
    2. quadro economico progetto esecutivo (deliberazione CdA  S.C.R.
Piemonte n. 124 del 2017); 
    3. confronto degli importi indicati nel quadro economico progetto
definitivo a base di gara a seguito del ribasso e il quadro economico
progetto esecutivo; 
    4. e ha ulteriormente dichiarato che: 
      4.1 l'attuale stato  dell'arte  delle  opere  non  consente  di
determinare con assoluta certezza le aree effettivamente  interessate
dal procedimento espropriativo; 
      4.2 per far  fronte  a  eventi  sopravvenuti  nel  corso  delle
lavorazioni dell'intervento, e' emersa l'esigenza di una variante  in
corso d'opera il cui importo e' ancora in fase di  definizione  e  la
relativa copertura finanziaria sara'  trovata  in  ulteriori  risorse
(pari a 47.500.000,00 euro) che sono state  previste  per  interventi
sulla Ferrovia Torino-Ceres nell'ambito del decreto di  «Riparto  del
fondo  per  il  finanziamento  degli  investimenti  e   lo   sviluppo
infrastrutturale del Paese, di cui all'art. 1, comma 95, della  legge
30 dicembre 2018, n. 145, destinato a  interventi  per  la  messa  in
sicurezza delle ferrovie non interconnesse alla rete nazionale»; 
  Considerato che gli enti finanziatori  per  l'intervento,  per  una
somma complessiva di 179.370.058,00 euro interamente finanziati, sono
i seguenti: 
    1. Regione Piemonte FSC 2007-2013 con 137.000.000 euro; 
    2. delibera CIPE n. 22 del 2012 con 18.370.058,00 euro; 
    3. fondi regionali: legge regionale 28 dicembre 2012, n. 18,  con
18.000.000,00 euro; 
    4. delibera CIPE n. 28 del 2019 con 6.000.000,00 euro. 
  Vista  la  nota  27  aprile  2020,  n.  17215,  con  la  quale   il
MIT-Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e
il  trasporto   pubblico   locale,   ha   sottoposto   all'attenzione
dell'Ufficio di Gabinetto delle infrastrutture e dei  trasporti,  per
il   successivo   inoltro   al   Comitato,   l'istruttoria   relativa
all'«Interconnessione tra la  linea  ferroviaria  Torino-Ceres  e  il
passante ferroviario  di  Torino  in  corrispondenza  della  stazione
Rebaudengo - Richiesta di proroga  del  termine  di  efficacia  della
dichiarazione di Pubblica Utilita'»; 
  Vista la nota 28 aprile 2020, n. 17430, con la  quale  il  Capo  di
Gabinetto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha
chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima  seduta  utile
di  questo  Comitato  della  richiesta  di  proroga  del  termine  di
efficacia della dichiarazione di Pubblica Utilita' ai sensi dell'art.
166, comma 4-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e
successive modificazioni, per l'opera «Interconnessione tra la  linea
ferroviaria Torino-Ceres e  il  passante  ferroviario  di  Torino  in
corrispondenza della stazione Rebaudengo», trasmettendo  la  relativa
relazione istruttoria; 
  Considerate le osservazioni del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo trasmesse  con  nota  7  maggio  2020,  n.
14412P, con la quale si fa presente, in particolare, «l'esigenza che,
nel corso del futuro scavo  della  nuova  galleria  ferroviaria,  sia
valutata la necessita' di ulteriori controlli cautelativi  nonostante
la totale assenza di rinvenimenti  durante  gli  scotici  e  i  saggi
finora eseguiti», nonche' «l'esigenza che il proponente  continui  la
sorveglianza archeologica per i lavori ancora ad eseguirsi  sotto  la
costante sorveglianza della competente Soprintendenza»; 
  Vista la  nota  protocollo  DIPE  del  14  maggio  2020,  n.  2578,
predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la  programmazione  e
il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle  finanze
e posta a  base  dell'odierna  seduta  del  Comitato,  contenente  le
valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Considerato il dibattito  svolto  durante  la  seduta  odierna  del
Comitato; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Delibera: 
 
  Le disposizioni del seguente punto 1 sono adottate ai sensi  e  per
gli effetti del combinato disposto degli articoli 214,  comma  11,  e
216, commi 1, 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del  2016,  e
del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive  modificazioni,
da cui  deriva  la  sostanziale  applicabilita'  di  tale  previgente
disciplina a tutte le procedure, anche autorizzative,  avviate  prima
del 19 aprile 2016. 
  1. Ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  166,  comma  4-bis,  del
decreto legislativo n. 163 del 2006, e' disposta la  proroga  di  due
anni del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio  di
cui alla dichiarazione di pubblica utilita' apposto con  delibera  n.
101 del 2012, con la quale  e'  stato  anche  approvato  il  progetto
definitivo della «Interconnessione tra la  linea  Torino-Ceres  e  il
Passante ferroviario di Torino in corrispondenza  della  stazione  di
Rebaudengo». 
  2. Eventuali oneri aggiuntivi derivante dalla  proroga  di  cui  al
punto precedente sara' a carico del soggetto aggiudicatore. 
  3.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  dovra'
continuare  nella   sua   attivita'   di   verifica   sull'intervento
complessivo denominato Torino-Ceres. In particolare, su richiesta del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il  turismo,  nel
corso del futuro  scavo  della  nuova  galleria  ferroviaria,  dovra'
essere valutata la  necessita'  di  ulteriori  controlli  cautelativi
nonostante la totale assenza di rinvenimenti durante gli scotici e  i
saggi finora eseguiti e  dovra'  essere  assicurata  la  sorveglianza
archeologica per i lavori  ancora  ad  eseguirsi  sotto  la  costante
sorveglianza della competente Soprintendenza. 
  4. Fermo restando  quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  15,  del
decreto-legge n. 32 del 2019, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 55  del  2019,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  dovra'  informare  il  Comitato  a  conclusione  dell'iter
approvativo della variante ancora in corso di definizione. 
  5. Facendo presente che la proroga, oltre quella autorizzata con la
presente delibera, ai sensi dell'art. 166, comma 4- bis  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, non e'
ulteriormente  reiterabile,  si  prescrive  che  la  societa'  S.C.R.
Piemonte S.p.a.  dovra'  determinare  con  la  massima  tempestivita'
possibile e con assoluta certezza le aree effettivamente  interessate
dal procedimento espropriativo. 
  6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad
assicurare, per  conto  di  questo  Comitato,  la  conservazione  dei
documenti relativi al progetto. 
  7. Ai sensi della delibera di questo Comitato n. 24  del  2004,  il
CUP assegnato all'intervento dovra' essere evidenziato  in  tutta  la
documentazione riguardante l'intervento stesso. 
 
    Roma, 14 maggio 2020 
 
                                                 Il Presidente: Conte 
Il segretario: Fraccaro 

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2020 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 1061