IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  recante  «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata  il  31  gennaio  2020»  e,  in
particolare, l'art. 1, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo  2020,  n.  19,  recante  misure   urgenti   per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n.  33,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
settembre  2020,  recante  «Ulteriori  disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre  2020,
n. 222; 
  Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020  e
del 29 luglio 2020, con le quali e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali  11
dicembre  1997,  n.  507,  recante  «Regolamento  recante  norme  per
l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie,
scavi di antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato»  come
modificato dal decreto 9 gennaio  2019,  n.  13  e,  in  particolare,
l'art. 4, comma 2, che prevede, tra l'altro, l'ingresso  gratuito  ai
musei e agli altri istituti e luoghi della cultura la prima  domenica
dei mesi da ottobre a marzo; 
  Considerato che nell'attuale contesto normativo  l'efficacia  della
disposizione sopra richiamata consente l'apertura gratuita di tutti i
musei e i luoghi della cultura, a partire dal 4 ottobre 2020; 
  Vista la nota prot. n. 22955 del 18 settembre 2020 con la quale  il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo  ha
segnalato la necessita', in attuazione delle misure  di  riduzione  e
contenimento  del  rischio  connesso   all'emergenza   sanitaria   da
COVID-19, di sospendere l'efficacia delle disposizioni  regolamentari
sull'accesso libero o gratuito ai  musei  e  agli  altri  istituti  e
luoghi della cultura riguardanti in particolare  le  c.d.  «domeniche
gratuite»; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Ritenuto, nelle more dell'adozione di  un  successivo  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma  1,
del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, di disporre  misure
urgenti per  la  limitazione  della  diffusione  della  pandemia  sul
territorio nazionale; 
  Sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali  e  per  il
turismo; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
              Misure urgenti di contenimento e gestione 
                      dell'emergenza sanitaria 
 
  1. Ai fini del contenimento della diffusione  del  virus  COVID-19,
ferme restando le disposizioni di cui al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre  2020,  e'  sospesa
l'efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 4, comma
2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni  culturali  e
ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso  a
tutti gli istituti  e  ai  luoghi  della  cultura  statali  la  prima
domenica del mese.