IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in
particolare, l'art. 1, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020,
n. 222;
Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e
del 29 luglio 2020, con le quali e' stato dichiarato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11
dicembre 1997, n. 507, recante «Regolamento recante norme per
l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie,
scavi di antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato» come
modificato dal decreto 9 gennaio 2019, n. 13 e, in particolare,
l'art. 4, comma 2, che prevede, tra l'altro, l'ingresso gratuito ai
musei e agli altri istituti e luoghi della cultura la prima domenica
dei mesi da ottobre a marzo;
Considerato che nell'attuale contesto normativo l'efficacia della
disposizione sopra richiamata consente l'apertura gratuita di tutti i
musei e i luoghi della cultura, a partire dal 4 ottobre 2020;
Vista la nota prot. n. 22955 del 18 settembre 2020 con la quale il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo ha
segnalato la necessita', in attuazione delle misure di riduzione e
contenimento del rischio connesso all'emergenza sanitaria da
COVID-19, di sospendere l'efficacia delle disposizioni regolamentari
sull'accesso libero o gratuito ai musei e agli altri istituti e
luoghi della cultura riguardanti in particolare le c.d. «domeniche
gratuite»;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19;
Ritenuto, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1,
del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, di disporre misure
urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul
territorio nazionale;
Sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento e gestione
dell'emergenza sanitaria
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19,
ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, e' sospesa
l'efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 4, comma
2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e
ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a
tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima
domenica del mese.