LA BANCA D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 1, comma 15, della legge  6  novembre  2012,  n.  190,
recante  «Disposizioni  per  la  prevenzione  e   repressione   della
corruzione e  dell'illegalita'  nella  pubblica  amministrazione»  ai
sensi  del  quale  la   trasparenza   dell'attivita'   amministrativa
costituisce  livello  essenziale  delle  prestazioni  concernenti   i
diritti civili e sociali; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni», e successive modifiche e integrazioni, che  dispone
la pubblicazione  nel  sito  istituzionale  di  dati  e  informazioni
concernenti  l'organizzazione  e   le   attivita'   delle   pubbliche
amministrazioni  e  disciplina  l'accesso  civico   ai   dati,   alle
informazioni e ai documenti da queste detenuti; 
  Visto l'art. 19 della legge  28  dicembre  2005,  n.  262,  recante
«Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati
finanziari», secondo cui  le  disposizioni  normative  nazionali,  di
rango primario e  secondario,  assicurano  alla  Banca  d'Italia,  in
quanto parte integrante del Sistema  europeo  delle  banche  centrali
(SEBC), e ai componenti dei  suoi  organi,  l'indipendenza  richiesta
dalla normativa comunitaria per l'esercizio  dei  poteri  attribuiti,
nel rispetto del principio di trasparenza; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge  30  novembre  2013,  n.
133, recante «Disposizioni urgenti concernenti  l'IMU,  l'alienazione
di immobili pubblici e la Banca d'Italia», convertito dalla legge  29
gennaio  2014,  n.  5  ai  sensi  del  quale  la  Banca  d'Italia  e'
indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e  nella  gestione  delle
sue finanze; 
  Visto l'art. 1,  comma  2,  dello  statuto  della  Banca  d'Italia,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio
2016, in forza del quale  nell'esercizio  delle  proprie  funzioni  e
nella gestione delle proprie finanze la Banca d'Italia e i componenti
dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del
principio di trasparenza; 
  Visto l'art. 1, comma 3, dello statuto ai sensi del quale la  Banca
d'Italia, quale banca centrale della Repubblica  italiana,  e'  parte
integrante del Sistema europeo di banche centrali  (SEBC),  svolge  i
compiti e le funzioni che in tale qualita' le competono nel  rispetto
dello statuto del SEBC, persegue gli obiettivi assegnati al  SEBC  ai
sensi dell'art. 127.1  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea; 
  Ritenuto di individuare i  documenti,  i  dati  e  le  informazioni
oggetto di pubblicazione,  di  definire  i  ruoli,  i  compiti  e  le
responsabilita'  in  materia  di  trasparenza  e  le  modalita'   per
l'esercizio del diritto di accesso civico; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente regolamento si intendono: 
    a) per Banca, la Banca d'Italia; 
    b) per sito istituzionale,  il  sito  web  della  Banca  d'Italia
all'indirizzo www.bancaditalia.it 
    c) per  pubblicazione,  la  pubblicazione  dei  documenti,  delle
informazioni e dei dati concernenti  l'organizzazione  e  l'attivita'
della Banca  in  un'apposita  sezione  del  sito  istituzionale,  cui
corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito direttamente e
immediatamente, senza autenticazione e identificazione; 
    d) per responsabile, il responsabile per la trasparenza, cui sono
attribuite nell'ordinamento della Banca  funzioni  di  coordinamento,
programmazione e controllo in materia di trasparenza; 
    e) per strutture, i dipartimenti, i  servizi,  le  filiali  della
Banca e le unita' organizzative equiparate.