LA BANCA D'ITALIA
Visto l'art. 1, comma 15, della legge 6 novembre 2012, n. 190,
recante «Disposizioni per la prevenzione e repressione della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione» ai
sensi del quale la trasparenza dell'attivita' amministrativa
costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni», e successive modifiche e integrazioni, che dispone
la pubblicazione nel sito istituzionale di dati e informazioni
concernenti l'organizzazione e le attivita' delle pubbliche
amministrazioni e disciplina l'accesso civico ai dati, alle
informazioni e ai documenti da queste detenuti;
Visto l'art. 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante
«Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati
finanziari», secondo cui le disposizioni normative nazionali, di
rango primario e secondario, assicurano alla Banca d'Italia, in
quanto parte integrante del Sistema europeo delle banche centrali
(SEBC), e ai componenti dei suoi organi, l'indipendenza richiesta
dalla normativa comunitaria per l'esercizio dei poteri attribuiti,
nel rispetto del principio di trasparenza;
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2013, n.
133, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione
di immobili pubblici e la Banca d'Italia», convertito dalla legge 29
gennaio 2014, n. 5 ai sensi del quale la Banca d'Italia e'
indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle
sue finanze;
Visto l'art. 1, comma 2, dello statuto della Banca d'Italia,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio
2016, in forza del quale nell'esercizio delle proprie funzioni e
nella gestione delle proprie finanze la Banca d'Italia e i componenti
dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del
principio di trasparenza;
Visto l'art. 1, comma 3, dello statuto ai sensi del quale la Banca
d'Italia, quale banca centrale della Repubblica italiana, e' parte
integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), svolge i
compiti e le funzioni che in tale qualita' le competono nel rispetto
dello statuto del SEBC, persegue gli obiettivi assegnati al SEBC ai
sensi dell'art. 127.1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea;
Ritenuto di individuare i documenti, i dati e le informazioni
oggetto di pubblicazione, di definire i ruoli, i compiti e le
responsabilita' in materia di trasparenza e le modalita' per
l'esercizio del diritto di accesso civico;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per Banca, la Banca d'Italia;
b) per sito istituzionale, il sito web della Banca d'Italia
all'indirizzo www.bancaditalia.it
c) per pubblicazione, la pubblicazione dei documenti, delle
informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attivita'
della Banca in un'apposita sezione del sito istituzionale, cui
corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito direttamente e
immediatamente, senza autenticazione e identificazione;
d) per responsabile, il responsabile per la trasparenza, cui sono
attribuite nell'ordinamento della Banca funzioni di coordinamento,
programmazione e controllo in materia di trasparenza;
e) per strutture, i dipartimenti, i servizi, le filiali della
Banca e le unita' organizzative equiparate.