IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;
Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato», approvato con
il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, cosi' come modificato
dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1961, n. 470;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con il quale
e' stato approvato il «Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della
legge n. 52 del 6 febbraio 1996 (di seguito «Testo unico della
finanza»), e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in
particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli
di Stato italiani»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri
per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo
sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in
attuazione dell'art. 3 del «Testo unico», (di seguito «decreto
cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2020 gli
obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al
medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal
direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo, che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o
impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale
delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale
del Tesoro;
Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive
modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della
disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;
Visti gli articoli 4 e 11 del «Testo unico», riguardanti la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di
gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui
e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della
gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui e' stato affidato alla
Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di
Stato;
Visto l'art. 17 del «Testo unico», relativo all'ammissibilita' del
servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste
dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante
norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli
di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante
disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il «bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», ed in particolare l'art. 3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso, cosi' come modificato
dall'art. 114, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del
Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di
rendimento, anziche' di prezzo, secondo la prassi prevalente sui
mercati monetari dell'area euro;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21
settembre 2020 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, a euro 163.520 milioni;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonche'
del «decreto cornice», e in deroga all'art. 548 del regolamento di
contabilita' generale dello Stato, e' disposta per il 30 settembre
2020 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati
BOT) a centottantadue giorni con scadenza 31 marzo 2021, fino al
limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.
Per la presente emissione e' possibile effettuare riaperture in
tranche.
Al termine della procedura di assegnazione, e' altresi' disposta
l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al
presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli
di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale
n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le
modalita' specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente
decreto.