IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il
«testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di debito pubblico», (di seguito «testo unico») e in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri
per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo
sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita';
Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto
di massima») e successive modifiche ed integrazioni, con il quale
sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e le
modalita' di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da
collocare tramite asta;
Visto il decreto n. 53275 del 3 luglio 2020 con cui sono stati
modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di massima» in materia di
corresponsione delle provvigioni di collocamento;
Visto il decreto n. 62724 del 2 agosto 2020, con il quale si e'
provveduto a modificare il comma 4 dell'art. 6 del «decreto di
massima» stabilendo con maggiore chiarezza, per quali tipologie di
aste le provvigioni dovranno essere corrisposte, nonche' il limite
massimo dell'ammontare totale emesso ai fini della corresponsione
delle provvigioni dovute per la partecipazione alle aste ordinarie;
Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in
attuazione dell'art. 3 del testo unico, (di seguito «decreto
cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2020 gli
obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al
medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal
direttore della Direzione seconda del dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004,
concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle
operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante il «bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», ed in particolare l'art. 3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso, cosi' come modificato
dall'art. 114, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21
settembre 2020 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, a 163.520 milioni di euro;
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una prima tranche di certificati di credito
del Tesoro «zero coupon» («CTZ»);
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonche'
del «decreto cornice», e' disposta l'emissione di una prima tranche
di CTZ con godimento 28 settembre 2020 e scadenza 28 settembre 2022.
L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare
nominale compreso fra un importo minimo di 3.250 milioni di euro e un
importo massimo di 3.750 milioni di euro.
Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti titoli
sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende
interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non
espressamente disposto dal presente decreto.