IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con
IL CAPO DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno
e con
IL CAPO DIPARTIMENTO
per gli affari regionali e le autonomie
della Presidenza del Consiglio dei ministri
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato
e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014,
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42;
Visto il comma 2, dell'art. 3-bis, del citato decreto legislativo
n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per
l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere
l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali,
esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria
finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale,
e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in
relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono
a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del
consolidamento dei conti pubblici, nonche' del miglioramento della
raccordabilita' dei conti delle amministrazioni pubbliche con il
Sistema europeo dei conti nazionali»;
Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n.
118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati
«sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di
concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari
interni e territoriali, e la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta
della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti
territoriali di cui all'art. 3-bis»;
Visto il comma 7-ter dell'art. 4 del citato decreto legislativo n.
118 del 2011, il quale prevede che «a seguito degli aggiornamenti del
piano dei conti integrato di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, il piano dei conti
integrato puo' essere modificato con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali,
su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli
enti territoriali»;
Visto l'art. 1, comma 876, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il
quale prevede che «Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, applicato
al bilancio nell'esercizio precedente e non ripianato a causa del
mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a
seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze
esecutive di altre giurisdizioni puo' essere ripianato nei tre
esercizi successivi, in quote costanti, con altre risorse dell'ente
ovvero, sempre nei medesimi tre esercizi, in quote determinate in
ragione dell'esigibilita' dei suddetti trasferimenti secondo il piano
di erogazione delle somme comunicato formalmente dall'ente erogatore,
anche mediante sottoscrizione di apposita intesa con l'ente
beneficiario»;
Visto l'art. 111, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27,
il quale prevede che «Il disavanzo di amministrazione degli enti di
cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello
applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attivita'
previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori
accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi
successivi in attuazione del piano di rientro, puo' non essere
applicato al bilancio degli esercizi successivi.»;
Vista la sentenza n. 1/2019/EL delle Sezioni riunite in sede
giurisprudenziale della Corte dei conti che, con riferimento al
disavanzo di amministrazione, afferma che «la regola della
traslazione della quota non ripianata all'esercizio successivo e'
implicita nell'ordinamento contabile»;
Visto l'art. 39-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8,
che ha disciplinato le modalita' di contabilizzazione delle
anticipazioni di liquidita' degli enti locali di cui al decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti;
Ravvisata la necessita' di modificare gli allegati n. 4/1 e n. 4/2
al citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per aggiornare
i principi contabili applicati riguardanti il ripiano del disavanzo
di amministrazione e le anticipazioni di liquidita' degli enti
locali;
Visto l'art. 57, comma 2-quater, del decreto-legge 26 ottobre 2019,
n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha
abrogato i commi 1 e 3 dell'art. 216 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e la lettera a) del comma 2 dell'art. 226 del
medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000;
Ravvisata la necessita' di modificare gli allegati n. 4/2 e n. 17
al citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per adeguarli
alla disciplina del tesoriere degli enti locali;
Ravvisata la necessita' di aggiornare i prospetti degli allegati n.
9 e n. 10 al citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
riguardanti la verifica degli equilibri delle regioni e degli enti
locali e gli elenchi analitici delle risorse accantonate, vincolate e
destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione a/1, a/2
e a/3, per rispondere alle esigenze del monitoraggio e del
consolidamento dei conti pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno
2016 il quale, modificando l'art. 2, comma 2, lettera a) del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ha
trasformato la denominazione del Dipartimento per gli affari
regionali, le autonomie e lo sport in «Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie»;
Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali approvata nella riunione del 24 giugno 2020;
Decreta:
Art. 1
Allegato 4/1 - Principio contabile applicato
concernente la programmazione
1. Al Principio contabile applicato concernente la programmazione
di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al paragrafo 9.1, le parole «al tesoriere sono trasmesse solo
le informazioni relative al bilancio annuale» sono sostituite dalle
seguenti «al tesoriere, nei casi in cui e' tenuto ad effettuare
controlli sui pagamenti, sono trasmesse solo le informazioni relative
al bilancio annuale»;
b) il paragrafo 9.11.7, e' sostituito dal seguente:
9.11.7 Gli enti che in sede di approvazione del bilancio
presentano un disavanzo di amministrazione presunto descrivono nella
nota illustrativa le cause che hanno determinato tale risultato e gli
interventi che si intende assumere al riguardo.
Nella nota illustrativa possono essere individuati i maggiori
accertamenti e/o i minori impegni che si prevede di registrare nel
corso di ciascun esercizio in attuazione degli eventuali piani di
rientro adottati. Tale indicazione consente annualmente di verificare
il ripiano del disavanzo effettuato e di individuare l'eventuale
ulteriore disavanzo che potrebbe formarsi nel corso di ciascun
esercizio.
Gli enti che erano gia' in disavanzo al 31 dicembre
dell'esercizio precedente illustrano altresi' le attivita' svolte per
il ripiano di tale disavanzo, segnalando se l'importo del disavanzo
presunto al 31 dicembre e' migliorato rispetto a quello risultante
nell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto
in via definitiva nel precedente bilancio di previsione alla voce
«Disavanzo di amministrazione».
Nel caso in cui tale miglioramento non sia stato realizzato, la
nota integrativa indica l'importo del disavanzo applicato al
precedente bilancio di previsione che non e' stato ripianato,
distinguendolo dall'eventuale ulteriore disavanzo presunto formatosi
nel corso dell'esercizio, secondo le modalita' previste dal paragrafo
9.2.27 del principio applicato della contabilita' finanziaria
(allegato 4/2).
Con particolare riferimento al disavanzo derivante dal
riaccertamento straordinario dei residui l'art. 4, comma 6, del
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e
le modalita' di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1°
gennaio 2015, prevede «La nota integrativa al bilancio di previsione
indica le modalita' di copertura dell'eventuale disavanzo applicato
al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento
straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria.
La nota integrativa indica altresi' le modalita' di copertura
contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma
13, del decreto legislativo n. 118 del 2011.»
Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del
risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al
bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna
componente del disavanzo, indica le modalita' di ripiano definite in
attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione. Tali
indicazioni sono sinteticamente riepilogate nelle seguenti tabelle:
Parte di provvedimento in formato grafico
Con riferimento agli enti locali, si richiama l'ultimo periodo
dell'art. 188, comma 1, del TUEL, il quale prevede che l'eventuale
ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel
piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano
di rientro in corso.
c) il paragrafo 13.10.3, e' sostituito dal seguente:
13.10.3 Gli enti in disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio
descrivono nella relazione sulla gestione le cause che hanno
determinato tale risultato, gli interventi assunti in occasione
dell'accertamento del disavanzo di amministrazione presunto o di
successive rideterminazioni del disavanzo di amministrazione
presunto, e le iniziative che si intende assumere a seguito
dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo.
Gli enti che erano gia' in disavanzo al 31 dicembre
dell'esercizio precedente illustrano altresi' le attivita' svolte nel
corso dell'esercizio per il ripiano di tale disavanzo, segnalando se
l'importo del disavanzo al 31 dicembre e' migliorato rispetto a
quello risultante nell'esercizio precedente di un importo almeno pari
a quello iscritto in via definitiva nel bilancio di previsione alla
voce «Disavanzo di amministrazione».
Nel caso in cui tale miglioramento non sia stato realizzato, la
relazione sulla gestione indica l'importo del disavanzo applicato al
bilancio di previsione (alla voce «Disavanzo di amministrazione») che
non e' stato ripianato, distinguendolo dall'eventuale importo
dell'ulteriore disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio, secondo
le modalita' previste dal paragrafo 9.2.26 del principio applicato
della contabilita' finanziaria (allegato 4/2).
Con riferimento al disavanzo derivante dal riaccertamento
straordinario dei residui l'art. 4, comma 5, del decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalita'
di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015,
prevede «La relazione sulla gestione al rendiconto analizza la quota
di disavanzo ripianata nel corso dell'esercizio, distinguendo il
disavanzo riferibile al riaccertamento straordinario da quello
derivante dalla gestione. La relazione analizza altresi' la quota
ripianata dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma
13, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. In caso di
mancato recupero del disavanzo, la relazione indica le modalita' di
copertura da prevedere in occasione dell'applicazione al bilancio in
corso di gestione delle quote non ripianate».
Pertanto, la relazione sulla gestione descrive la composizione
del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio individuato
nell'allegato a) al rendiconto (lettera E), se negativo e, per
ciascuna componente del disavanzo proveniente dal precedente
esercizio, indica le quote ripianate nel corso dell'esercizio cui il
rendiconto si riferisce in attuazione delle rispettive discipline e
l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel
bilancio di previsione in corso di gestione.
Tali indicazioni sono sinteticamente riepilogate nelle seguenti
tabelle:
Parte di provvedimento in formato grafico
Con riferimento agli enti locali, si richiama l'ultimo periodo
dell'art. 188, comma 1, del TUEL, il quale prevede che l'eventuale
ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel
piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano
di rientro in corso.