Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  ai
sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la  procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei  disciplinari,  tuttora  vigente  ai
sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016,
nelle  more  dell'adozione  del  nuovo  decreto  sulla  procedura  in
questione, ai sensi della  citata  legge  n.  238/2016,  nonche'  del
regolamento  delegato  UE  n.  33/2019  della   commissione   e   del
regolamento  di  esecuzione  UE   n.   34/2019   della   commissione,
applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 1308/2013; 
    Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1996, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del  29  novembre
1996, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di  origine
controllata «Colli di Rimini» ed approvato il  relativo  disciplinare
di produzione; 
    Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  sul
sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini  DOP  e  IGP  e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  295  del  20
dicembre 2011, con  il  quale  e'  stato  approvato  il  disciplinare
consolidato della DOP «Colli di Rimini»; 
    Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  sito
internet del Ministero - Qualita' - Vini DOP e IGP con  il  quale  e'
stato da ultimo consolidato il disciplinare di produzione  della  DOC
dei vini «Colli di Rimini»; 
    Esaminata la documentata domanda presentata, per il tramite della
Regione Emilia Romagna, dall'Ente tutela vini di Romagna, con sede in
Faenza (RA), intesa ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli  di
Rimini», nel rispetto  della  procedura  di  cui  al  citato  decreto
ministeriale 7 novembre 2012; 
    Considerato che per  l'esame  della  predetta  domanda  e'  stata
esperita la procedura di cui agli articoli 6,  7  e  10  del  decreto
ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle  modifiche  «non  minori»
dei disciplinari, che comportano modifiche  al  documento  unico,  ai
sensi  della   preesistente   normativa   dell'Unione   europea,   in
particolare: 
      e' stato acquisito il parere favorevole  della  Regione  Emilia
Romagna; 
      e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato  nazionale
vini DOP nella  riunione  del  20  maggio  2020,  relativamente  alle
modifiche concernenti la variazione del nome della  denominazione  da
«Colli   di   Rimini»   in    «Rimini»    nonche'    la    previsione
dell'imbottigliamento in zona delimitata; 
    Considerato che ai sensi del citato reg. UE n.  33/2019,  entrato
in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche sono  considerate
«unionali» e come tali seguono l'analoga  procedura  stabilita  dalla
preesistente normativa  dell'Unione  europea  per  le  modifiche  non
minori e, pertanto, nelle more dell'adozione del nuovo decreto  sulla
procedura nazionale relativa alle domande di protezione delle  DOP  e
IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, sono da seguire  per  la
pubblicizzazione nazionale delle domande di modifiche  «unionali»  le
disposizioni di cui al decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
    Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta  di  «modifica
unionale» del nome della DOP dei vini «Colli di Rimini» in «Rimini» e
del relativo disciplinare di produzione. 
    Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica  del
disciplinare di produzione, in regola con le  disposizioni  contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642
«Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali,  Ufficio  PQAI  IV,
via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo  di
posta elettronica  certificata:  saq4@pec.politicheagricole.gov.it  -
entro sessanta giorni dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della predetta proposta.