Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai
sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai
sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016,
nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in
questione, ai sensi della citata legge n. 238/2016, nonche' del
regolamento delegato UE n. 33/2019 della commissione e del
regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della commissione,
applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 1308/2013;
Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 29 novembre
1996, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata «Colli di Rimini» ed approvato il relativo disciplinare
di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul
sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20
dicembre 2011, con il quale e' stato approvato il disciplinare
consolidato della DOP «Colli di Rimini»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Qualita' - Vini DOP e IGP con il quale e'
stato da ultimo consolidato il disciplinare di produzione della DOC
dei vini «Colli di Rimini»;
Esaminata la documentata domanda presentata, per il tramite della
Regione Emilia Romagna, dall'Ente tutela vini di Romagna, con sede in
Faenza (RA), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di
Rimini», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto
ministeriale 7 novembre 2012;
Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata
esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto
ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori»
dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai
sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, in
particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Emilia
Romagna;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP nella riunione del 20 maggio 2020, relativamente alle
modifiche concernenti la variazione del nome della denominazione da
«Colli di Rimini» in «Rimini» nonche' la previsione
dell'imbottigliamento in zona delimitata;
Considerato che ai sensi del citato reg. UE n. 33/2019, entrato
in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche sono considerate
«unionali» e come tali seguono l'analoga procedura stabilita dalla
preesistente normativa dell'Unione europea per le modifiche non
minori e, pertanto, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla
procedura nazionale relativa alle domande di protezione delle DOP e
IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, sono da seguire per la
pubblicizzazione nazionale delle domande di modifiche «unionali» le
disposizioni di cui al decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di «modifica
unionale» del nome della DOP dei vini «Colli di Rimini» in «Rimini» e
del relativo disciplinare di produzione.
Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del
disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
«Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali, Ufficio PQAI IV,
via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it -
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della predetta proposta.