IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea (legge comunitaria per il 1990) ed in
particolare l'art. 4, comma 3;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come
modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n.
115;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8
febbraio 2019, n. 25, recante «Regolamento concernente organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio
2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 97»;
Visto il decreto ministeriale del 27 giugno 2019, n. 6834, recante
«Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;
Vista la legge 18 novembre 2019, n. 132, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante
disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello
sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle
carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di
polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
Visto il riconoscimento formale dell'emergenza COVID-19 come
calamita' naturale, ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della
Commissione, del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 717/2014
della Commissione, del 27 giungo 2014, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e
dell'acquacoltura»;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione 2014/372/UE
dell'11 giugno 2014 che fissa la ripartizione per Stato membro delle
risorse globali del FEAMP per il periodo 2014-2020;
Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi
strutturali e di investimento europei, FONDI SIE, adottato in data 29
ottobre 2014 dalla Commissione europea;
Considerato che nell'Accordo di partenariato 2014-2020 viene
ribadito come le risorse di ciascuno dei Fondi SIE, articolate sugli
obiettivi tematici previsti dall'art. 9 del regolamento generale,
concorrono agli obiettivi di sostenibilita' ambientale;
Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n.
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del
Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio;
Visti in particolare gli articoli 20 e 22, par. 2, del regolamento
(UE) n. 508/2020 sulle modifiche al programma operativo e sulle
procedure e scadenze semplificate;
Vista la delibera CIPE 10/2015 del 28 gennaio 2015 relativa alla
definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei
programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e
relativo monitoraggio;
Visto il Programma operativo FEAMP 2014/2020, elaborato in
conformita' al disposto dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 508/2014
e approvato dalla Commissione europea con la decisione di esecuzione
n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
Visto il piano finanziario del Programma operativo articolato per
le priorita' previste dall'art. 6 del regolamento (UE) n. 508/2014 e
per l'assistenza tecnica;
Vista l'intesa raggiunta dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 17
dicembre 2015 sulla ripartizione percentuale delle risorse
comunitarie tra lo Stato, le regioni e le province autonome per le
priorita' 1, 2, 4 e 5, e per l'assistenza tecnica;
Visto il decreto del sottosegretario di Stato delle politiche
agricole alimentari e forestali n. 1034 del 19 gennaio 2016 recante
ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in
favore dello Stato e delle regioni;
Visto l'atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della
Conferenza delle regioni e delle province autonome recante
ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) tra le
regioni e le province autonome ad esclusione della Regione Valle
d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano;
Visto l'esito favorevole di valutazione del testo del provvedimento
«Accordo multiregionale» espresso in sede di Conferenza Stato-regioni
nella seduta del 9 giugno 2016 (Repertorio atti n. 102/C S R del 9
giugno 2016);
Vista la nota p. 15286 del 20 settembre 2016 e il relativo allegato
con cui viene sancita l'intesa per l'adozione dell'«Accordo
multiregionale» al fine di attuare gli interventi cofinanziati
nell'ambito del Programma operativo FEAMP 2014-2020;
Vista la modifica del PO FEAMP ai sensi della procedura
semplificata di cui all'art. 22 del regolamento (UE) n. 508/2014,
accettata dalla Commissione con nota Ares(2017)6320627 del 21
dicembre 2017;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione n. C(2018) 6576
dell'11 ottobre 2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2015)
8452 recante approvazione del programma operativo «Programma
operativo FEAMP Italia 2014-2020» per il sostegno da parte del Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia CCI
2014IT14MFOP001;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione n. C(2020) 128
del 13 gennaio 2020 che modifica la decisione di esecuzione C(2015)
8452 recante approvazione del «Programma operativo FEAMP Italia
2014-2020» per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001;
Vista la nota informativa della DG Mare della Commissione europea
(Commission's Directorate-General for Maritime Affairs) «Risposta
alla emergenza da Coronavirus a sostegno dei settori della pesca e
dell'acquacoltura» del 20 marzo 2020;
Visto il quadro temporaneo degli aiuti di Stato a sostegno
dell'economia nel contesto dell'epidemia di Covid-19, approvato dalla
Commissione europea lo scorso 20 marzo 2020, successivamente
modificato in data 3 aprile 2020 e in data 2 luglio 2020;
Visto il regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n.
1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda
misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi
sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in
risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in
risposta al coronavirus);
Visto il regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n.
1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche
volte a fornire flessibilita' eccezionale nell'impiego dei fondi
strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di
COVID-19;
Visto il regolamento (UE) n. 560/2020 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n.
508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche
per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della
pesca e dell'acquacoltura;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante «misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», in particolare, l'art. 78, comma
3-novies del suddetto decreto-legge cosi' come convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi del quale
«per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza
da COVID-19 e per assicurare la continuita' aziendale degli operatori
della pesca, con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite
le modalita' e le procedure per la riprogrammazione delle risorse
previste dal programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli
affari marittimi e per la pesca, al fine di favorire il massimo
utilizzo possibile delle relative misure da parte dell'autorita' di
gestione, degli organismi intermedi e dei gruppi d'azione locale nel
settore della pesca (FLAG)»;
Considerato, al tal fine, che il nuovo quadro normativo delineato
dall'Unione europea e' improntato a sostenere le imprese della pesca
marittima e dell'acquacoltura attraverso l'immissione tempestiva di
risorse finanziarie secondo interventi strategici che gli Stati
membri dovranno disegnare per il breve e medio periodo;
Ritenuto necessario, infatti, in conformita' alla citata normativa,
fronteggiare i danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza da
COVID-19 assicurando la continuita' aziendale degli operatori della
pesca e definendo le modalita' e le procedure per la riprogrammazione
delle risorse previste dal Programma operativo nazionale del Fondo
europeo per gli affari marittimi e per la pesca;
Ritenuto che sia compito dell'Autorita' di gestione e degli
Organismi intermedi del PO FEAMP 2014-2020 riallocare le risorse
finanziarie non utilizzate sulle misure dello stesso Programma cosi'
da meglio fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome in data 6 agosto 2020;
Decreta:
Art. 1
Le regioni e le province autonome sono autorizzate a ridefinire,
nei limiti delle rispettive assegnazioni finanziarie del FEAMP (quota
UE, FdR e bilancio regionale), di cui all'Allegato 3 dell'Accordo
multiregionale del 20 settembre 2016, la redistribuzione delle
risorse, anche ai fini dell'eventuale attivazione delle misure
straordinarie di sostegno, di cui ai regolamenti (UE) n. 2020/460,
regolamento (UE) n. 2020/558 e regolamento (UE) n. 2020/560, da
attivare per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti
dall'emergenza da COVID-19, e per assicurare la continuita' aziendale
degli operatori della pesca.