IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   ministri   per   la
programmazione economica» e, in particolare, l'art.  16,  concernente
la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale  per
la programmazione economica, di seguito CIPE o Comitato,  nonche'  le
successive disposizioni legislative relative alla composizione  dello
stesso CIPE; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che  all'art.  1,  comma  5,
istituisce  presso  il  CIPE  il  «Sistema  di   monitoraggio   degli
investimenti pubblici», di seguito MIP, con  il  compito  di  fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo Comitato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante:  «Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'»,  e
successive modificazioni; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121,  con  la  quale  questo
Comitato, ai sensi dell'allora vigente legge  21  dicembre  2001,  n.
443, recante «delega al  Governo  in  materia  di  infrastrutture  ed
insediamenti  produttivi  strategici  ed  altri  interventi  per   il
rilancio delle attivita' produttive», ha approvato  il  1°  Programma
delle  infrastrutture  strategiche,  che  include   nell'ambito   dei
«Corridoi trasversali e dorsale appenninica» tra i «Sistemi  stradali
ed autostradali», il collegamento «Terni-Rieti» e  che  nell'allegato
2, tra gli interventi che interessano  il  territorio  della  Regione
Umbria,    riporta    la    «tratta    Terni-Rieti     (prolungamento
Cesena-Terni-Orte E45)»; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di  progetto,
di seguito CUP, e in particolare: 
    1. la delibera 27 dicembre 2002, n. 143, nonche' la  delibera  29
settembre 2004, n. 24, con le quali questo Comitato  ha  definito  il
sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito  che  il  CUP  deve
essere riportato su tutti i  documenti  amministrativi  e  contabili,
cartacei  ed  informatici,  relativi  a  progetti   di   investimento
pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 
    2.  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere
dotato di un CUP; 
    3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, e  successive  modificazioni,
che, tra l'altro,  definisce  le  sanzioni  applicabili  in  caso  di
mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; 
  Vista la delibera 25 luglio  2003,  n.  63,  con  la  quale  questo
Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale
riguardo  alle  attivita'  di  supporto  che   il   Ministero   delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  di  seguito  MIT,  e'  chiamato  a
svolgere ai fini della  vigilanza  sull'esecuzione  degli  interventi
inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche; 
  Viste le delibere 19 dicembre 2003, n. 131, 3 agosto 2011, n. 55, e
19 luglio 2013, n. 37, con le  quali  questo  Comitato  ha  approvato
progetti  o  varianti  di  progetti  relativi   alla   infrastruttura
«direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti - tratto Terni  (localita'
San Carlo) - confine regionale Umbria-Lazio»; 
  Visto il decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  recante:
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e  successive
modificazioni e, in particolare, l'articolo 166, comma 4-bis a  norma
del quale «Il decreto di  esproprio  puo'  essere  emanato  entro  il
termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa  efficace
la delibera del CIPE che approva il progetto  definitivo  dell'opera,
salvo che nella medesima deliberazione non sia  previsto  un  termine
diverso. Il CIPE puo' disporre la proroga dei  termini  previsti  dal
presente comma per casi di forza maggiore o  per  altre  giustificate
ragioni. La proroga puo' essere disposta  prima  della  scadenza  del
termine e per un periodo di tempo che  non  supera  i  due  anni.  La
disposizione del presente comma deroga  alle  disposizioni  dell'art.
13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327»; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  recante:
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1  e  2  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136»,  e
successive modificazioni; 
  Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e,
in particolare: 
    1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,  n.   114,   che
regolamenta il monitoraggio  finanziario  dei  lavori  relativi  alle
infrastrutture strategiche e  insediamenti  produttivi  di  cui  agli
articoli 161, comma 6-bis e 176, comma  3,  lettera  e),  del  citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art.
203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante:
«Codice dei contratti pubblici»; 
    2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio  2015,  n.  15,  che
aggiorna  -  ai  sensi  del  comma  3  del  menzionato  art.  36  del
decreto-legge n. 90 del 2014 - le modalita' di esercizio del  sistema
di monitoraggio finanziario di cui alla delibera di questo Comitato 5
maggio 2011, n. 45; 
  Vista la delibera 1° agosto  2014,  n.  26,  con  la  quale  questo
Comitato ha  espresso  parere  sull'11°  Allegato  infrastrutture  al
documento di economia e finanza 2013, che include, nella tabella 0  -
avanzamento Programma infrastrutture strategiche  -  nell'ambito  del
«Corridoio  trasversale  e  dorsale  appenninica»,   l'infrastruttura
«Terni-Rieti (Strada)»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con  il  quale  e'
stata soppressa la  Struttura  tecnica  di  missione,  istituita  con
decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e  successive
modificazioni, e sono stati trasferiti i compiti di cui agli articoli
3 e 4 del medesimo decreto alle  competenti  direzioni  generali  del
ministero, alle  quali  e'  stata  demandata  la  responsabilita'  di
assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria  e
la relativa documentazione a supporto; 
  Vista la delibera 6  agosto  2015,  n.  62,  con  la  quale  questo
Comitato ha approvato lo schema di protocollo di legalita' licenziato
nella seduta del 13 aprile 2015 dal  Comitato  di  coordinamento  per
l'alta sorveglianza delle grandi opere, di seguito CCASGO, costituito
con decreto 14 marzo 2003,  emanato  dal  Ministro  dell'interno,  di
concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  e  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e  successive
modificazioni, e, in particolare: 
    1. l'art. 200, comma  3,  che  prevede  che,  in  sede  di  prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, il MIT effettua una ricognizione di  tutti
gli interventi gia' compresi  negli  strumenti  di  pianificazione  e
programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata  in
vigore del medesimo decreto legislativo,  all'esito  della  quale  lo
stesso Ministro propone l'elenco degli  interventi  da  inserire  nel
primo documento pluriennale di pianificazione, di seguito DPP, di cui
al decreto legislativo 29 dicembre  2011,  n.  228,  che  sostituisce
tutti i predetti strumenti; 
    2. l'art. 201, comma 9, che prevede  che,  fino  all'approvazione
del primo DPP, valgono  come  programmazione  degli  investimenti  in
materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione
e programmazione e  i  piani,  comunque  denominati,  gia'  approvati
secondo le procedure vigenti alla data di  entrata  in  vigore  dello
stesso decreto legislativo  o  in  relazione  ai  quali  sussiste  un
impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea; 
    3. l'art. 203 che, istituendo il Comitato  di  coordinamento  per
l'alta  sorveglianza  delle  infrastrutture  e   degli   insediamenti
prioritari, di seguito CCASIIP, ha  assorbito  e  ampliato  tutte  le
competenze del previgente CCASGO; 
    4. l'art. 214, comma 2, lettere d) e f), in base al quale il  MIT
provvede  alle  attivita'  di  supporto  a  questo  Comitato  per  la
vigilanza sulle  attivita'  di  affidamento  da  parte  dei  soggetti
aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e
degli insediamenti prioritari  per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura
l'istruttoria sui progetti di fattibilita'  e  definitivi,  anche  ai
fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo  Comitato
in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per  lo  sviluppo
del Paese, proponendo  allo  stesso  le  eventuali  prescrizioni  per
l'approvazione del progetto; 
    5. l'art. 214, comma  11,  che  prevede  che  in  sede  di  prima
applicazione restano comunque  validi  gli  atti  e  i  provvedimenti
adottati e sono  fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  e  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163 del 2006; 
    6. l'art. 216, commi 1, 1-bis  e  27,  che,  fatto  salvo  quanto
previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016,  stabiliscono
rispettivamente che: 
      6.1. lo stesso si applica alle procedure e ai contratti  per  i
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di  scelta  del
contraente siano  pubblicati  successivamente  alla  data  della  sua
entrata in vigore; 
      6.2. per gli interventi ricompresi tra  le  grandi  opere  gia'
inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per  i  quali
la procedura di valutazione di  impatto  ambientale  sia  gia'  stata
avviata  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  suddetto   decreto
legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina
previgente; 
      6.3. le procedure per la valutazione d'impatto ambientale delle
infrastrutture strategiche, avviate alla data di  entrata  in  vigore
del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina
gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di  cui  al  decreto
legislativo n. 163  del  2006,  sono  concluse  in  conformita'  alle
disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca  del
predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per
le varianti; 
  Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle  sopracitate
disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma
11, e all'art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
risulta ammissibile all'esame di  questo  Comitato  e  ad  essa  sono
applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163
del 2006; 
  Vista la delibera 28 novembre 2018, n. 82, con la  quale  e'  stato
modificato il «Regolamento interno del Comitato interministeriale per
la programmazione economica» di cui alla delibera 30 aprile 2012,  n.
62; 
  Vista la nota 15 giugno 2020, n. 24685, con la  quale  il  Capo  di
gabinetto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha
chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile
di   questo   Comitato   dell'informativa   riguardante   l'argomento
«direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti - tratto Terni  (localita'
San Carlo) - confine regionale Umbria-Lazio. Svincolo di Piediluco  e
spostamento S.P.  62»  e  ha  trasmesso  la  relativa  documentazione
istruttoria; 
  Vista  la  nota  17  giugno  2020,  n.  6057,  con  la   quale   il
MIT-Direzione generale per  le  strade  e  le  autostrade  e  per  la
vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali  ha  trasmesso
chiarimenti istruttori; 
  Vista la nota 22 giugno 2020, n. 25704, con  la  quale  il  MIT  ha
chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della riunione odierna  di
questo          Comitato          dell'argomento          «direttrice
Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti - tratto Terni (localita' San Carlo) -
confine regionale Umbria-Lazio. svincolo di Piediluco  e  spostamento
S.P. 62 - proroga della dichiarazione di pubblica utilita'»; 
  Vista  la  nota  23  giugno  2020,  n.  6277,  con  la   quale   il
MIT-Direzione generale per  le  strade  e  le  autostrade  e  per  la
vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali  ha  trasmetto
ulteriori chiarimenti e documentazione integrativa; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIT  e,  in
particolare, che: 
    sotto l'aspetto tecnico e procedurale: 
      1. il tratto Terni (localita' San Carlo)  -  confine  regionale
Umbria-Lazio  della  «direttrice  Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti»  e'
costituito da un tracciato di circa 11 km, che parte  dallo  svincolo
Terni est del c.d. «raccordo autostradale» Terni-Orte  e  collega  le
tre valli piu' meridionali della Regione Umbria al confine  regionale
del Lazio, per unirsi poi alla S.S. 79  «Ternana»  in  corrispondenza
della galleria Montelungo, da dove e' gia' stato realizzato il  nuovo
tracciato fino a Rieti; 
      2. il progetto definitivo approvato da questo Comitato  con  la
succitata delibera n. 131 del  2003  comprendeva,  tra  l'altro,  una
galleria di sotto-attraversamento del fiume Velino,  ma  in  fase  di
approvazione del progetto esecutivo sono stati  evidenziati  problemi
di consolidamento dei terreni e di interferenze  idrogeologiche,  che
hanno reso necessaria una variante  plano-altimetrica  del  tracciato
originario, approvata con la successiva delibera n. 55 del  2011,  ad
eccezione della variante riguardante lo svincolo di Piediluco; 
      3. la variante, approvata con la  citata  delibera  n.  55  del
2011, ha risolto il superamento dell'intersezione con il fiume Velino
mediante un viadotto a 9 campate, spostato di circa 980  metri  verso
Rieti rispetto al sottoattraversamento di  cui  alle  previsioni  del
progetto definitivo, con conseguente spostamento, sempre verso Rieti,
dello svincolo di Piediluco; 
      4. con la citata delibera n. 37 del 2013,  questo  Comitato  ha
approvato  il  progetto  definitivo  della  variante  relativa   allo
svincolo di Piediluco e al collegamento con la S.P. 675  (consistente
nello spostamento della S.P. 62 «della stazione di Piediluco»); 
      5. in particolare, per la realizzazione di un collegamento alla
S.P. 675, si e' previsto lo spostamento della S.P. 62 su un tratto di
rilevato gia' realizzato relativo alla prima  ipotesi  di  tracciato,
con un andamento piu' lineare e meglio percorribile, che consente  il
collegamento con il nuovo svincolo di Piediluco, nonche' la rimozione
dell'attuale sede stradale, da  sostituire  con  terreno  vegetale  e
vegetazione autoctona e da  utilizzare  per  ospitare  un  canale  di
raccolta delle acque meteoriche provenienti da monte; 
      6. i lavori afferenti alla variante approvata con  la  predetta
delibera  n.  37  del  2013  sono  stati   avviati   dall'appaltatore
nell'ambito dello stesso contratto originario, realizzando  le  opere
principali; 
      7. il 19 dicembre 2016 e' stata aperta al traffico la  variante
alla S.P. 62; 
      8.  a  causa  delle  difficolta'  finanziarie  dell'appaltatore
tuttavia i lavori hanno registrato un andamento molto altalenante con
alcuni periodi di stallo e si  sono  definitivamente  interrotti  nel
mese di maggio 2017; 
      9. il 23 ottobre 2017, l'appaltatore,  sotto  la  guida  di  un
commissario  straordinario  nominato  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico, di seguito MiSE, ha comunicato la volonta' di  sciogliersi
unilateralmente dal contratto di  appalto,  chiedendo  l'avvio  delle
attivita' di chiusura contabile; 
      10. per il completamento dei lavori previsti nel progetto  sono
ancora da eseguire le  opere  di  riambientazione  e  di  mitigazione
ambientale di tutta l'area gia' interessata dai lavori relativi  alla
prima ipotesi di tracciato,  con  rimodellazione,  riambientazione  e
ricomposizione del territorio e la creazione di un'ampia  zona  verde
con la messa a dimora di un cospicuo numero di essenze arboree; 
      11. e' prevista inoltre,  la  rimozione  e  la  riambientazione
della  sede  della  strada  provinciale  S.P.  62   dismessa   e   la
realizzazione in sede di un canale di raccolta delle acque meteoriche
provenienti da monte; 
      12. nel corso del 2019, per  il  completamento  dell'intervento
Anas S.p.a. ha suddiviso le opere residuali in due lotti  funzionali,
il  primo  dei  quali  concerne  la  messa  in  esercizio   dell'asse
principale mentre il secondo concerne il  completamento  della  nuova
S.P. 62  in  adiacenza  allo  svincolo  di  Piediluco,  i  lavori  di
inserimento ambientale e paesaggistico dell'opera e il  completamento
degli interventi di sistemazione idraulica; 
      13. l'11 ottobre 2020, in assenza di  proroga,  e'  il  termine
entro il quale e' possibile procedere all'emanazione dei  decreti  di
esproprio relativi alle aree interessate dai lavori dello svincolo di
Piediluco  e  dello  spostamento  della  S.P.  62,  il  cui  progetto
definitivo e' stato approvato con la richiamata delibera  n.  37  del
2013; 
      14. il 21 maggio 2020, con nota n. CDG-0252505-P,  il  soggetto
aggiudicatore, Anas S.p.a., ha trasmesso al MIT  un'istanza  motivata
di proroga di due anni dei termini entro cui possono essere  disposti
i decreti di esproprio per le suddette aree; 
      15.  le  motivazioni  della  richiesta  riferite  dal  soggetto
aggiudicatore sono riconducibili  alle  vicissitudini  che  hanno  di
fatto rallentato lo sviluppo delle attivita' e in particolare: 
        15.1. i  lavori,  in  seguito  alle  difficolta'  finanziarie
dell'appaltatore, hanno registrato un andamento molto altalenante con
diversi periodi di stallo delle lavorazioni e si sono definitivamente
interrotti nel maggio 2017; 
        15.2. in data 23 ottobre 2017 l'appaltatore, sotto  la  guida
del commissario straordinario nominato dal  MiSE,  ha  comunicato  la
volonta' di avvalersi di quanto previsto  dall'art.  50  del  decreto
legislativo  8  luglio  1999,   n.   270,   ovvero   di   sciogliersi
unilateralmente dal contratto d'appalto; 
        15.3.  tale  circostanza  ha  comportato  l'avvio  di   nuove
procedure di affidamento dei lavori  di  completamento  che,  come e'
chiaro, sono causa del procrastinarsi dei tempi per il  completamento
dell'opera e di conseguenza la necessita'  di  prorogare  l'efficacia
della pubblica utilita' di un'opera giunta ormai a quasi  il  98  per
cento di stato di avanzamento; 
        15.4. al fine di ottimizzare i tempi di  realizzazione  delle
opere  residuali  l'intervento e'  stato  suddiviso  in   due   lotti
funzionali; 
        15.5. il 21 novembre 2019, e' stato approvato il progetto  di
completamento n. 665721 che definisce le sole opere del  primo  lotto
funzionale strettamente necessarie alla messa in esercizio  dell'asta
stradale principale, affidati ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera
a) del decreto legislativo n. 163 del 2006, all'appaltatore  che  sta
realizzando il contiguo tratto nella provincia  reatina  al  fine  di
renderlo funzionale al tratto  adiacente  in  ambito  del  territorio
regionale del Lazio; 
        15.6. il progetto esecutivo relativo alle opere afferenti  al
secondo  lotto  funzionale  e  pertanto  ai   lavori   necessari   al
completamento delle opere del  progetto  originario  e'  in  fase  di
perfezionamento; 
      16. il soggetto aggiudicatore ha provveduto a pubblicare  il  4
giugno 2020 l'avviso di  avvio  del  procedimento  di  proroga  della
efficacia della dichiarazione di pubblica utilita' sui quotidiani «Il
Giornale», a tiratura  nazionale,  e  «Il  Corriere  dell'Umbria»,  a
tiratura locale; 
      17. la data da cui decorrono i 60 giorni per  la  presentazione
di eventuali osservazioni da parte degli interessati e' il  4  giugno
2020; 
      18. il soggetto aggiudicatore con nota del 10  giugno  2020  ha
dichiarato che: 
        18.1. ad oggi non  sono  stati  emessi  tutti  i  decreti  di
esproprio e i  piani  particellari  di  esproprio  non  hanno  subito
modifiche  rispetto  a  quelli  interessati   dalla   proroga   della
dichiarazione di pubblica utilita'; 
        18.2. il termine per l'adozione dei decreti di esproprio  non
e' ancora scaduto, essendo fissato all'11 ottobre 2020; 
        18.3. il soggetto aggiudicatore assume a proprio carico  ogni
onere, anche relativo agli indennizzi, dovuto per la suddetta proroga
ed e'  confermata  la  sussistenza  dei  finanziamenti  a  suo  tempo
individuati con la citata delibera n. 37 del 2013; 
    sotto l'aspetto attuativo: 
      1. il soggetto aggiudicatore dell'opera, ai sensi  del  decreto
legislativo n. 163 del 2006, e' ora confermato  nella  societa'  Anas
S.p.a.; 
      2. il CUP indicato per l'intervento e' F71B01000160001; 
      3.  al  momento  dell'interruzione  dei  lavori  nel  2017   la
percentuale di avanzamento degli stessi era pari a circa  il  98  per
cento; 
      4. il primo  lotto  funzionale  dei  lavori  residui  e'  stato
appaltato e affidato all'appaltatore che sta realizzando il  contiguo
tratto  della   «direttrice   Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti»   nella
provincia  di  Rieti,  al  fine  di  renderlo  funzionale  al  tratto
adiacente di competenza della Struttura territoriale  Lazio  di  Anas
S.p.a. e ne e' prevista la conclusione entro il 2020; 
      5. per il secondo lotto funzionale dei  lavori  residui  e'  in
corso di redazione il progetto esecutivo da porre a base di gara  per
l'affidamento ed i relativi lavori dovrebbero essere  conclusi  entro
l'anno 2021; 
    sotto l'aspetto finanziario: 
      1. l'importo complessivo aggiornato del tratto Terni (localita'
San  Carlo-Rieti  (confine  regionale  Umbria-Lazio),   compreso   lo
svincolo di Piediluco  e  lo  spostamento  della  S.P.  62,  definito
presuntivamente nell'ambito della redazione del progetto esecutivo di
completamento dell'intervento, e' ora pari a 218.015.337,86 euro, IVA
esclusa, in aumento  di  8.115.337,86  euro  rispetto  al  valore  di
209.900.000,00 euro del medesimo progetto,  determinato  in  sede  di
approvazione della variante al  progetto  definitivo  con  la  citata
delibera n. 55 del 2011 e confermato in sede  di  approvazione  della
variante dello svincolo di Piediluco con la suddetta delibera  n.  37
del 2013; 
      2. nell'ambito delle somme a disposizione del quadro  economico
la spesa prevista per acquisizione  di  aree  e  immobili  ammonta  a
4.630,00 euro; 
      3. la copertura finanziaria del costo  dell'intervento  di  cui
sopra e' assicurata dalle risorse gia' disponibili  per  l'intervento
«direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti - tratto Terni  (localita'
San  Carlo)  -  confine  regionale  Umbria-Lazio»  nel  contratto  di
programma 2016-2020  tra  MIT  e  Anas  S.p.a.,  per  un  importo  di
212.686.898,00 euro, cui si aggiungono  10.500.000,00  euro  previsti
nell'Aggiornamento 2018-2019  del  medesimo  contratto  di  programma
(tabella  «Aggiornamento  Piano  pluriennale  2016-2020  -   maggiori
esigenze per lavori in corso»), approvato con delibera CIPE n. 36 del
2019; 
      4. il soggetto aggiudicatore, con  nota  CDG-0290116-P  dell'11
giugno 2020, ha dichiarato che saranno a  suo  carico  gli  eventuali
oneri per gli indennizzi relativi alla proroga della dichiarazione di
pubblica utilita' in esame; 
  Considerato che con la  delibera  7  agosto  2017,  n.  65,  questo
Comitato ha approvato lo schema di contratto di  programma  2016-2020
tra  MIT  e  Anas  S.p.a.,  successivamente  riapprovato,  per   iter
procedurale, con il  decreto  interministeriale  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze n. 588 del 27 dicembre 2017; 
  Considerato che con la delibera  24  luglio  2019,  n.  36,  questo
Comitato ha approvato  l'aggiornamento  2018-2019  del  contratto  di
programma 2016-2020 tra MIT e Anas S.p.a. e che il successivo decreto
interministeriale di  approvazione  del  Contratto  che  lo  rendera'
esecutivo, a valle della delibera sopra richiamata, e' attualmente in
corso di perfezionamento; 
  Considerato che ad oggi l'opera risulta completamente finanziata e,
in particolare, che la copertura  finanziaria  gia'  disponibile  per
212.686.898 euro e' a carico delle risorse del contratto di programma
2016-2020 tra MIT e Anas S.p.a., mentre le ulteriori risorse  sono  a
carico dell'Aggiornamento 2018-2019 del medesimo contratto; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della citata  delibera  n.  82
del 2018); 
  Vista la nota protocollo n. 3559 del 25  giugno  2020,  predisposta
congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta  a
base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le
prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Considerato il dibattito svolto in seduta e, in particolare, che e'
stata confermata la richiesta del MIT  di  esaminare  come  punto  in
approvazione di questo Comitato, la richiesta di proroga di due  anni
della dichiarazione di  pubblica  utilita'  del  progetto  in  esame,
inserita in precedenza come informativa all'ordine del  giorno  della
riunione preparatoria dell'odierna seduta del CIPE; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Delibera: 
 
  Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi e per  gli  effetti
del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi  1,
1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del  2016,  e  del  decreto
legislativo n. 163 del  2006,  e  successive  modificazioni,  da  cui
deriva la sostanziale applicabilita' della previgente disciplina,  di
cui al decreto legislativo in ultimo citato, a  tutte  le  procedure,
anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016. 
  1. Proroga della dichiarazione di pubblica utilita': 
    1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166, comma  4-bis,  del
decreto legislativo n. 163 del 2006, e' disposta la  proroga  di  due
anni del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio  di
cui alla dichiarazione di pubblica utilita' apposta alla  «direttrice
Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti - tratto Terni (localita' San Carlo) -
confine regionale Umbria-Lazio. Svincolo di Piediluco e  collegamento
alla S.P. 675» con la citata delibera n. 37 del 2013; 
    1.2. L'efficacia della  presente  delibera  e'  subordinata  alla
condizione che non pervengano nei termini di  legge  osservazioni  da
parte dei soggetti cui e' stato notificato l'avvio  del  procedimento
di  proroga  della  dichiarazione  di  pubblica  utilita',   valutate
ostative dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai  fini
dell'efficacia   della   delibera   stessa   il    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti dovra' comunicare  a  questo  Comitato
l'esito positivo della disamina delle osservazioni pervenute; 
    1.3. Eventuali oneri aggiuntivi derivanti dalla proroga di cui al
precedente punto 1.1 sono a carico del soggetto aggiudicatore. 
  2. Altre disposizioni: 
    2.1. Ai fini dell'efficacia della  presente  delibera  stessa  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  dovra'  comunicare  a
questo   Comitato   l'avvenuto   perfezionamento   dell'Aggiornamento
2018-2019 del contratto di programma 2016-2020  tra  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e Anas  S.p.a.  mediante  trasmissione
del decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economica e delle finanze; 
    2.2. Le economie che dovessero  risultare  nel  quadro  economico
complessivo  dell'opera  al  termine   dei   lavori   relativi   alla
«direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti, tratto  Terni  (localita'
San  Carlo)  -  confine  regionale  Umbria-Lazio»   dovranno   essere
utilizzate dal soggetto aggiudicatore per  la  realizzazione  di  una
delle opere compensative di consolidamento e  di  restauro  richieste
dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo in
sede di adozione della delibera n. 37 del 2013.  Il  Ministero  delle
infrastrutture e  dei  trasporti  comunichera'  l'opera  compensativa
finanziata a carico di tali risorse e l'entita' del  finanziamento  a
essa  destinato,  fermo  restando  il  limite  del  due   per   cento
dell'intero costo dell'opera  per  le  opere  e  misure  compensative
dell'impatto territoriale e sociale, cosi'  come  previsto  dall'art.
165, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006. 
  3. Disposizioni finali: 
    3.1.  Il  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti
provvedera'  ad  assicurare,  per  conto  di  questo   Comitato,   la
conservazione  dei  documenti  attinenti  al  progetto  di  cui  alla
presente delibera. 
    3.2. Il medesimo Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
provvedera', altresi', a svolgere le attivita' di supporto  intese  a
consentire a questo Comitato di  espletare  i  compiti  di  vigilanza
sulla realizzazione delle opere ad  esso  assegnati  dalla  normativa
citata in premessa. 
    3.3. Ai sensi della delibera  di  questo  Comitato  29  settembre
2004, n. 24, il CUP assegnato al progetto in argomento dovra'  essere
evidenziato in tutta la  documentazione  amministrativa  e  contabile
riguardante il progetto stesso. 
    3.4. Il soggetto  aggiudicatore  degli  interventi  in  esame  ne
assicura il monitoraggio ai sensi del decreto legislativo n. 229  del
2011,  richiamato  in   premessa,   e   assicura,   in   particolare,
l'aggiornamento della Banca dati delle amministrazioni pubbliche. 
      Roma, 25 giugno 2020 
 
                                                 Il Presidente: Conte 
Il segretario: Fraccaro 

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2020 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1099