IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e
sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008» e,
in particolare, l'art. 2, paragrafo 2;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio»;
Visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n.
1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica
agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n.
652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli
animali, alla sanita' delle piante;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione
del 13 marzo 2107, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori
degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della
Commissione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione
del 13 marzo 2017, recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli
trasformati;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/884 della Commissione
del 4 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea n. L 205 del 29 giugno 2020, recante per il 2020, in
collegamento con la pandemia dei Covid-19, deroghe ai regolamenti
delegati (UE) 2017/891 per l'ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per
la viticoltura;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/600 della
Commissione del 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. L 140 del 4 maggio 2020, recante deroghe al
regolamento di esecuzione (UE) 615/2014 per quanto riguarda il
settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge
comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria
competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio
nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge
5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l'art. 103 relativo alla
sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti
degli atti in scadenza;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, concernente «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
febbraio 2020, relativo a «Disposizioni attuative del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
febbraio 2020, concernente «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020 concernente «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo
2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 55
del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 59 dell'8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo
2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 62
del 9 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 64
dell'11 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo
2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 76
del 22 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 88 del 2 aprile 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari
e forestali 27 settembre 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 18 dicembre
2018, recante modifica della strategia nazionale in materia di
riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori
ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di
programmi operativi, per il periodo 2018-2022;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari
e forestali 13 agosto 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 243 del 16 ottobre 2019
recante disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e
controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro
associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi;
Vista la nota 28 febbraio 2020, prot. DIPEISR 781, con la quale, in
considerazione dell'aggravarsi della situazione dovuta all'infezione
da COVID 19 e preso atto dei provvedimenti adottati per arginare il
diffondersi della situazione epidemiologica, e' stato chiesto alla
Commissione europea l'autorizzazione all'adozione di alcune misure
necessarie alla prosecuzione dell'attivita' di gestione connessa
all'erogazione di aiuti da parte della pubblica amministrazione;
Vista la nota Ares(2020)1558335 del 13 marzo 2020, con la quale la
Commissione europea ha riconosciuto la situazione emergenziale e si
e' resa disponibile al favorevole accoglimento delle sopracitate
richieste;
Vista la posizione n. 20/46/SR21/C10 espressa dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 31 marzo 2020;
Vista la nota Ares (2020)1990577 dell'8 aprile 2020, con la quale
la Commissione europea ha evidenziato agli Stati membri le
flessibilita' disponibili nell'ambito del vigente quadro giuridico
della politica agricola comune, con particolare riferimento al
riconoscimento di forza maggiore o circostanze eccezionale;
Considerato che la straordinaria necessita' e urgenza di contenere
gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica di COVID-19,
mediante le misure restrittive, di cui ai provvedimenti governativi
sopra richiamati, relativi alla movimentazione delle persone e delle
merci e alla sospensione di molteplici attivita' economiche, stanno
producendo particolari effetti negativi sul tessuto socio-economico
nazionale, e in particolare sul comparto agricolo nazionale;
Considerato che le misure restrittive imposte dall'emergenza
epidemiologica COVID-19 costituiscono eventi di forza maggiore ed
incidono negativamente sull'attivita' delle imprese agricole,
rendendo, peraltro, difficile o impossibile rispettare le scadenze e
gli impegni ordinariamente previsti, in particolare per l'attuazione
dei programmi di investimento oggetto di finanziamento;
Considerato che le circostanze eccezionali determinate
dall'emergenza epidemiologica COVID-19 comportano, per le competenti
amministrazioni, molteplici difficolta' nell'esecuzione delle
attivita' amministrative e di controllo finalizzate all'erogazione
dei finanziamenti, nel rispetto dei modi e dei termini ordinariamente
previsti dalla normativa comunitaria e nazionale;
Ritenuto pertanto necessario, al fine di garantire lo svolgimento
delle attivita' amministrative e di controllo dei programmi di
sostegno presentati dai richiedenti, stabilire diposizioni
derogatorie per alcuni termini e procedure previste dalla normativa
nazionale relativamente al settore ortofrutticolo in attuazione a
quanto statuito dai regolamenti delegato (UE) n. 2020/884;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 6 agosto 2020;
Decreta:
Art. 1
Deroghe settore ortofrutticolo
1. In applicazione di quanto statuito dall'art. 1 del regolamento
delegato (UE) 2020/884, per l'anno 2020 sono previste le seguenti
deroghe alle disposizioni di cui al regolamento delegato (UE)
2017/891:
a) ai fini del calcolo dell'aiuto finanziario dell'Unione il
valore della produzione commercializzata di un dato prodotto si
riduce di almeno il 35% per motivi che l'OP dimostra dovuti alla
pandemia Covid-19 e non imputabili alla sua responsabilita', il
valore della produzione commercializzata di tale prodotto puo' essere
considerato pari al 100% del suo valore registrato nel precedente
periodo di riferimento;
b) le condizioni di equilibrio tra le diverse misure del
programma operativo stabilite al capitolo 3.1, quarto comma, lettera
b), della Strategia nazionale adottata con decreto ministeriale 27
settembre 2018, non si applicano, eccetto per i reimpianti di
frutteti per motivi sanitari e fitosanitari;
c) le modifiche dei programmi operativi, presentate nel corso del
2020, possono riguardare anche la non esecuzione di tutte le
attivita' programmate per la medesima annualita' e il limite del 50%
previsto all'art. 17, comma 3, lettera a), del decreto 13 agosto
2019, non si applica. La decisione dell'organizzazione di produttori
non comporta l'applicazione di sanzioni e gli eventuali aiuti erogati
verranno recuperati per la parte eccedente le spese realmente
sostenute ovvero per intero se la non esecuzione riguarda l'intera
annualita';
d) l'interruzione del programma operativo non comporta il
recupero degli aiuti ricevuti per le azioni realizzate prima
dell'interruzione, se l'OP fornisce la prova che l'interruzione e'
avvenuta a causa della pandemia COVID-19 per motivi che esulano dal
suo controllo e dalla sua responsabilita';
e) qualora l'interruzione degli impegni pluriennali, quali le
azioni ambientali, a causa della pandemia di Covid-19, non consente
la realizzazione degli obiettivi a lungo termine e dei benefici
previsti, gli aiuti erogati non sono recuperati se l'OP fornisce la
prova che la mancata realizzazione degli obiettivi e' dovuta alla
pandemia Covid-19. Altresi', per la stessa motivazione non si
applicano, per il 2020, le procedure sanzionatorie relative alle
azioni ambientali a superficie, previste al capitolo V dell'allegato
alla circolare ministeriale del 14 ottobre 2019, n. 5440;
f) il termine massimo di quattro mesi indicato ai paragrafi 1 e 4
dell'art. 59 del regolamento delegato (UE) n. 2017/891 per l'adozione
di misure correttive necessarie al rispetto dei criteri di
riconoscimento, e' prorogato per ulteriori quattro mesi se l'OP
fornisce la prova che la pandemia Covid-19 non ha consentito il
rispetto del termine di quattro mesi;
g) se nel corso dell'anno 2020 l'OP non rispetta il numero minimo
di soci stabilito all'art. 3, commi 1 e 2 del decreto ministeriale 13
agosto 2019, il pagamento degli aiuti non viene sospeso, anche a
seguito di controlli svolti successivamente in riferimento all'anno
2020;
h) per l'anno 2020, il periodo di sospensione del riconoscimento
massimo di dodici mesi e' prorogato per ulteriori quattro mesi e
comunque non oltre il 31 dicembre 2020, se l'OP fornisce la prova che
la pandemia Covid-19 non ha consentito di realizzare le misure
correttive entro il termine stabilito dalla regione competente;
i) le riduzioni dell'importo annuo dell'aiuto previste per i casi
disciplinati dall'art. 59, paragrafi 2 e 5 del regolamento delegato
(UE) 2017/891, non si applicano per il 2020 quando l'OP fornisce la
prova di non aver potuto applicare le misure correttive entro i
termini stabiliti dalla regione a causa della pandemia di Covid-19.
j) nel caso in cui l'OP non rispetta il valore minimo della
produzione commercializzata stabilito all'art. 3, commi 4 e 5 del
decreto ministeriale 13 agosto 2019, non si applica la sanzione della
revoca del riconoscimento prevista all'art. 59, paragrafo 6 del
regolamento delegato (UE) 2017/891;
k) per i programmi operativi che terminano nell'anno 2020 e che
non soddisfano i requisiti sulle misure ambientali di cui all'art.
33, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la riduzione
dell'aiuto non si applica se l'OP dimostra che il non soddisfacimento
dei requisiti e' dovuto agli effetti della pandemia Covid-19
sull'anno 2020, non dipendenti dalla propria responsabilita'.