IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla  gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.  485/2008»  e,
in particolare, l'art. 2, paragrafo 2; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio»; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
1305/2013 sul sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),  (UE)  n.  1306/2013
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio  della  politica
agricola comune,  (UE)  n.  1307/2013  recante  norme  sui  pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti
dalla  politica  agricola   comune,   (UE)   n.   1308/2013   recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti  agricoli  e  (UE)  n.
652/2014 che fissa  le  disposizioni  per  la  gestione  delle  spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e  al  benessere  degli
animali, alla sanita' delle piante; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  2017/891  della  Commissione
del 13 marzo 2107, che integra il regolamento (UE) n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  i  settori
degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati,  integra  il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le  sanzioni  da  applicare  in  tali  settori  e
modifica  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  543/2011   della
Commissione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della  Commissione
del 13 marzo 2017, recante modalita' di applicazione del  regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto
riguarda  i  settori  degli  ortofrutticoli  e  degli  ortofrutticoli
trasformati; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  2020/884  della  Commissione
del 4 maggio 2020, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea n. L 205  del  29  giugno  2020,  recante  per  il  2020,  in
collegamento con la pandemia dei  Covid-19,  deroghe  ai  regolamenti
delegati (UE) 2017/891 per l'ortofrutticoltura e (UE)  2016/1149  per
la viticoltura; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2020/600   della
Commissione del 30 aprile 2020, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea n. L 140 del 4 maggio 2020,  recante  deroghe  al
regolamento di  esecuzione  (UE)  615/2014  per  quanto  riguarda  il
settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente «Disposizioni per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   (Legge
comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone  che  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  nell'ambito  di  propria
competenza, provvede  con  decreto  all'applicazione  nel  territorio
nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
recante  «Definizione  ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e  dei
comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla  legge
5 marzo 2020, n. 13; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente «Misure di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla  legge
24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare,  l'art.  103  relativo  alla
sospensione dei termini nei procedimenti  amministrativi  ed  effetti
degli atti in scadenza; 
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,  concernente  «Misure
urgenti per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,
convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
febbraio 2020, relativo a «Disposizioni attuative  del  decreto-legge
23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 45 del 23 febbraio 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
febbraio 2020,  concernente  «Ulteriori  disposizioni  attuative  del
decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana - Serie generale - n. 47 del 25 febbraio 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020 concernente «Ulteriori disposizioni attuative del  decreto-legge
23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 52 del 1° marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4  marzo
2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 55
del 4 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo
2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 59 dell'8 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9  marzo
2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 62
del 9 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 64
dell'11 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo
2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 76
del 22 marzo 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
aprile 2020, recante «Disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25
marzo  2020,  n.  19,  recante  misure   urgenti   per   fronteggiare
l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili   sull'intero
territorio nazionale»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 88 del 2 aprile 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
aprile  2020,   recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili
sull'intero territorio nazionale»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali 27 settembre 2018  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del  18  dicembre
2018, recante  modifica  della  strategia  nazionale  in  materia  di
riconoscimento  e  controllo  delle  organizzazioni   di   produttori
ortofrutticoli e loro  associazioni,  di  fondi  di  esercizio  e  di
programmi operativi, per il periodo 2018-2022; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali 13 agosto 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 243  del  16  ottobre  2019
recante  disposizioni  nazionali  in  materia  di  riconoscimento   e
controllo delle organizzazioni di produttori  ortofrutticoli  e  loro
associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi; 
  Vista la nota 28 febbraio 2020, prot. DIPEISR 781, con la quale, in
considerazione dell'aggravarsi della situazione dovuta  all'infezione
da COVID 19 e preso atto dei provvedimenti adottati per  arginare  il
diffondersi della situazione epidemiologica, e'  stato  chiesto  alla
Commissione europea l'autorizzazione all'adozione  di  alcune  misure
necessarie alla  prosecuzione  dell'attivita'  di  gestione  connessa
all'erogazione di aiuti da parte della pubblica amministrazione; 
  Vista la nota Ares(2020)1558335 del 13 marzo 2020, con la quale  la
Commissione europea ha riconosciuto la situazione emergenziale  e  si
e' resa disponibile  al  favorevole  accoglimento  delle  sopracitate
richieste; 
  Vista la posizione  n.  20/46/SR21/C10  espressa  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 31 marzo 2020; 
  Vista la nota Ares (2020)1990577 dell'8 aprile 2020, con  la  quale
la  Commissione  europea  ha  evidenziato  agli   Stati   membri   le
flessibilita' disponibili nell'ambito del  vigente  quadro  giuridico
della  politica  agricola  comune,  con  particolare  riferimento  al
riconoscimento di forza maggiore o circostanze eccezionale; 
  Considerato che la straordinaria necessita' e urgenza di  contenere
gli  effetti  negativi  dell'emergenza  epidemiologica  di  COVID-19,
mediante le misure restrittive, di cui ai  provvedimenti  governativi
sopra richiamati, relativi alla movimentazione delle persone e  delle
merci e alla sospensione di molteplici attivita'  economiche,  stanno
producendo particolari effetti negativi sul  tessuto  socio-economico
nazionale, e in particolare sul comparto agricolo nazionale; 
  Considerato  che  le  misure  restrittive  imposte   dall'emergenza
epidemiologica COVID-19 costituiscono eventi  di  forza  maggiore  ed
incidono  negativamente  sull'attivita'   delle   imprese   agricole,
rendendo, peraltro, difficile o impossibile rispettare le scadenze  e
gli impegni ordinariamente previsti, in particolare per  l'attuazione
dei programmi di investimento oggetto di finanziamento; 
  Considerato   che   le    circostanze    eccezionali    determinate
dall'emergenza epidemiologica COVID-19 comportano, per le  competenti
amministrazioni,   molteplici   difficolta'   nell'esecuzione   delle
attivita' amministrative e di  controllo  finalizzate  all'erogazione
dei finanziamenti, nel rispetto dei modi e dei termini ordinariamente
previsti dalla normativa comunitaria e nazionale; 
  Ritenuto pertanto necessario, al fine di garantire  lo  svolgimento
delle attivita'  amministrative  e  di  controllo  dei  programmi  di
sostegno   presentati   dai   richiedenti,   stabilire    diposizioni
derogatorie per alcuni termini e procedure previste  dalla  normativa
nazionale relativamente al settore  ortofrutticolo  in  attuazione  a
quanto statuito dai regolamenti delegato (UE) n. 2020/884; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 6 agosto 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Deroghe settore ortofrutticolo 
 
  1. In applicazione di quanto statuito dall'art. 1  del  regolamento
delegato (UE) 2020/884, per l'anno 2020  sono  previste  le  seguenti
deroghe  alle  disposizioni  di  cui  al  regolamento  delegato  (UE)
2017/891: 
    a) ai fini del  calcolo  dell'aiuto  finanziario  dell'Unione  il
valore della produzione  commercializzata  di  un  dato  prodotto  si
riduce di almeno il 35% per motivi  che  l'OP  dimostra  dovuti  alla
pandemia Covid-19 e  non  imputabili  alla  sua  responsabilita',  il
valore della produzione commercializzata di tale prodotto puo' essere
considerato pari al 100% del suo  valore  registrato  nel  precedente
periodo di riferimento; 
    b)  le  condizioni  di  equilibrio  tra  le  diverse  misure  del
programma operativo stabilite al capitolo 3.1, quarto comma,  lettera
b), della Strategia nazionale adottata con  decreto  ministeriale  27
settembre 2018,  non  si  applicano,  eccetto  per  i  reimpianti  di
frutteti per motivi sanitari e fitosanitari; 
    c) le modifiche dei programmi operativi, presentate nel corso del
2020,  possono  riguardare  anche  la  non  esecuzione  di  tutte  le
attivita' programmate per la medesima annualita' e il limite del  50%
previsto all'art. 17, comma 3, lettera  a),  del  decreto  13  agosto
2019, non si applica. La decisione dell'organizzazione di  produttori
non comporta l'applicazione di sanzioni e gli eventuali aiuti erogati
verranno  recuperati  per  la  parte  eccedente  le  spese  realmente
sostenute ovvero per intero se la non  esecuzione  riguarda  l'intera
annualita'; 
    d)  l'interruzione  del  programma  operativo  non  comporta   il
recupero  degli  aiuti  ricevuti  per  le  azioni  realizzate   prima
dell'interruzione, se l'OP fornisce la prova  che  l'interruzione  e'
avvenuta a causa della pandemia COVID-19 per motivi che  esulano  dal
suo controllo e dalla sua responsabilita'; 
    e) qualora l'interruzione degli  impegni  pluriennali,  quali  le
azioni ambientali, a causa della pandemia di Covid-19,  non  consente
la realizzazione degli obiettivi  a  lungo  termine  e  dei  benefici
previsti, gli aiuti erogati non sono recuperati se l'OP  fornisce  la
prova che la mancata realizzazione degli  obiettivi  e'  dovuta  alla
pandemia  Covid-19.  Altresi',  per  la  stessa  motivazione  non  si
applicano, per il 2020,  le  procedure  sanzionatorie  relative  alle
azioni ambientali a superficie, previste al capitolo V  dell'allegato
alla circolare ministeriale del 14 ottobre 2019, n. 5440; 
    f) il termine massimo di quattro mesi indicato ai paragrafi 1 e 4
dell'art. 59 del regolamento delegato (UE) n. 2017/891 per l'adozione
di  misure  correttive  necessarie  al  rispetto   dei   criteri   di
riconoscimento, e' prorogato  per  ulteriori  quattro  mesi  se  l'OP
fornisce la prova che la  pandemia  Covid-19  non  ha  consentito  il
rispetto del termine di quattro mesi; 
    g) se nel corso dell'anno 2020 l'OP non rispetta il numero minimo
di soci stabilito all'art. 3, commi 1 e 2 del decreto ministeriale 13
agosto 2019, il pagamento degli aiuti  non  viene  sospeso,  anche  a
seguito di controlli svolti successivamente in  riferimento  all'anno
2020; 
    h) per l'anno 2020, il periodo di sospensione del  riconoscimento
massimo di dodici mesi e' prorogato  per  ulteriori  quattro  mesi  e
comunque non oltre il 31 dicembre 2020, se l'OP fornisce la prova che
la pandemia Covid-19  non  ha  consentito  di  realizzare  le  misure
correttive entro il termine stabilito dalla regione competente; 
    i) le riduzioni dell'importo annuo dell'aiuto previste per i casi
disciplinati dall'art. 59, paragrafi 2 e 5 del  regolamento  delegato
(UE) 2017/891, non si applicano per il 2020 quando l'OP  fornisce  la
prova di non aver potuto  applicare  le  misure  correttive  entro  i
termini stabiliti dalla regione a causa della pandemia di Covid-19. 
    j) nel caso in cui l'OP  non  rispetta  il  valore  minimo  della
produzione commercializzata stabilito all'art. 3, commi  4  e  5  del
decreto ministeriale 13 agosto 2019, non si applica la sanzione della
revoca del riconoscimento  prevista  all'art.  59,  paragrafo  6  del
regolamento delegato (UE) 2017/891; 
    k) per i programmi operativi che terminano nell'anno 2020  e  che
non soddisfano i requisiti sulle misure ambientali  di  cui  all'art.
33, paragrafo 5, del regolamento  (UE)  n.  1308/2013,  la  riduzione
dell'aiuto non si applica se l'OP dimostra che il non soddisfacimento
dei  requisiti  e'  dovuto  agli  effetti  della  pandemia   Covid-19
sull'anno 2020, non dipendenti dalla propria responsabilita'.