IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» ed in particolare: 
    il comma 13 dell'art. 119, secondo cui «Ai fini della  detrazione
del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione  per  la
cessione o per lo sconto di cui all'art. 121: a) per  gli  interventi
di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i  tecnici  abilitati
asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di  cui  al
comma 3-ter dell'art. 14 del  decreto-legge  n.  63  del  2013  e  la
corrispondente congruita' delle spese  sostenute  in  relazione  agli
interventi agevolati. Una copia  dell'asseverazione  viene  trasmessa
esclusivamente per via telematica all'Agenzia nazionale per le  nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabilite le modalita' di  trasmissione  della
suddetta asseverazione e le relative modalita' attuative»; 
    il comma 13-bis dell'art. 119, secondo  cui  «L'asseverazione  di
cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo e' rilasciata
al termine dei lavori o per ogni  stato  di  avanzamento  dei  lavori
sulla base delle  condizioni  e  nei  limiti  di  cui  all'art.  121.
L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i  requisiti
tecnici sulla base del progetto e  dell'effettiva  realizzazione.  Ai
fini  dell'asseverazione  della  congruita'   delle   spese   si   fa
riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al  comma  13,
lettera  a).  Nelle  more  dell'adozione  del  predetto  decreto,  la
congruita' delle spese e' determinata facendo riferimento  ai  prezzi
riportati nei prezzari predisposti dalle  regioni  e  dalle  province
autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle  locali  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero,  in  difetto,
ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli
interventi.»; 
    il comma 14 dell'art.  119,  secondo  cui  «Ferma  l'applicazione
delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che
rilasciano  attestazioni  e  asseverazioni  infedeli  si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a  euro  15.000  per
ciascuna attestazione  o  asseverazione  infedele  resa.  I  soggetti
stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita'  civile,
con massimale adeguato al numero delle attestazioni  o  asseverazioni
rilasciate e agli importi degli  interventi  oggetto  delle  predette
attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore  a  500  mila
euro, al fine di garantire ai propri  clienti  e  al  bilancio  dello
Stato   il   risarcimento   dei   danni    eventualmente    provocati
dall'attivita' prestata. La  non  veridicita'  delle  attestazioni  o
asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.  Si  applicano  le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.  L'organo  addetto
al controllo sull'osservanza della  presente  disposizione  ai  sensi
dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' individuato nel
Ministero dello sviluppo economico.»; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2002/91/CE  relativa   al   rendimento
energetico nell'edilizia»; 
  Visto il comma 3-ter dell'art. 14 del decreto-legge 4 giugno  2013,
n. 63, che prevede che con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare e il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici  che  devono
soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni  di  cui
al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per
singola tipologia di intervento; 
  Vista legge del 24 novembre 1981, n.  689,  recante  «Modifiche  al
sistema penale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.   445,   recante   «Disposizioni   legislative   in   materia   di
documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  26  giugno
2015,  recante  «Applicazione  delle  metodologie  di  calcolo  delle
prestazioni  energetiche  e  definizione  delle  prescrizioni  e  dei
requisiti minimi degli edifici»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  26  giugno
2015, recante «Schemi e modalita' di riferimento per la  compilazione
della relazione tecnica di progetto ai fini  dell'applicazione  delle
prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione  energetica  negli
edifici»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  26  giugno
2015, recante «Adeguamento del decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico,  26  giugno  2009  -  Linee   guida   nazionali   per   la
certificazione energetica degli edifici»; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  11  marzo
2008, come modificato ed integrato dal  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 26 gennaio 2010, di attuazione dell'art. 1,  comma
24, lettera  a)  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  per  la
definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo
e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi  344  e
345 della legge finanziaria 2007; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  dell'11
maggio 2018, recante «Procedure  e  modalita'  per  l'esecuzione  dei
controlli da parte di ENEA sulla sussistenza delle condizioni per  la
fruizione  delle  detrazioni  fiscali  per  le  spese  sostenute  per
interventi di efficienza energetica, ai  sensi  dell'art.  14,  comma
2-quinquies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2013, n. 90»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente decreto disciplina il contenuto e  le  modalita'  di
trasmissione dell'asseverazione dei requisiti per gli  interventi  di
cui ai commi 1, 2 e  3  dell'art.  119  del  decreto  rilancio,  come
previsti  dai  decreti  di  cui  al  comma  3-ter  dell'art.  14  del
decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  nonche',  per  i   medesimi
interventi,  le  modalita'  di   verifica   ed   accertamento   delle
asseverazioni,  attestazioni  e  certificazioni  infedeli   al   fine
dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge. 
  2.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a) decreto rilancio: il decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno  al  lavoro  e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
    b) decreto requisiti ecobonus:  il  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare e il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  del  6
agosto 2020, adottato ai sensi  del  comma  3-ter  dell'art.  14  del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, che definisce i requisiti tecnici
che  devono  soddisfare  gli   interventi   che   beneficiano   delle
agevolazioni di cui all'art. 119 del decreto rilancio, ivi compresi i
massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento; 
    c) decreto relazioni tecniche:  il  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n.  162  del  15  luglio  2015,  recante  «Schemi  e
modalita' di riferimento per la compilazione della relazione  tecnica
di progetto  ai  fini  dell'applicazione  delle  prescrizioni  e  dei
requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici»; 
    d) linee guida  APE:  il  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 26 giugno 2015, pubblicato in Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale - n. 162  del  15  luglio  2015,  recante  «Adeguamento  del
decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee
guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici»; 
    e)  asseverazione:  la  dichiarazione  sottoscritta  dal  tecnico
abilitato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47, 75 e 76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
la quale lo stesso attesta che gli interventi di cui ai commi 1, 2  e
3 dell'art. 119 del decreto rilancio sono rispondenti ai requisiti di
cui  all'allegato  A  del  decreto  requisiti  ecobonus,  nonche'  la
congruita' dei costi degli stessi interventi, anche rispetto ai costi
specifici di cui all'art. 3, comma 2 del decreto requisiti ecobonus; 
    f) polizza di assicurazione: il contratto di assicurazione  della
responsabilita'   civile   stipulato   con   un'impresa   autorizzata
all'esercizio del ramo 13 - Responsabilita' civile  generale  di  cui
all'art. 2, comma 3,  del  decreto  legislativo  n.  209/2005  o  con
un'impresa estera ammessa ad esercitare tale attivita' in  regime  di
stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio  della
Repubblica italiana; 
    g) tecnico abilitato: il soggetto di cui alla lettera  c),  comma
3, art. 1 del decreto requisiti ecobonus; 
    h) ENEA:  l'ente  Agenzia  nazionale  per  le  nuove  tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico.