IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare: il comma 13 dell'art. 119, secondo cui «Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'art. 121: a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruita' delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalita' attuative»; il comma 13-bis dell'art. 119, secondo cui «L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo e' rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'art. 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruita' delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more dell'adozione del predetto decreto, la congruita' delle spese e' determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.»; il comma 14 dell'art. 119, secondo cui «Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita' civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attivita' prestata. La non veridicita' delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico.»; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia»; Visto il comma 3-ter dell'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, che prevede che con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento; Vista legge del 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, recante «Schemi e modalita' di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, recante «Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 gennaio 2010, di attuazione dell'art. 1, comma 24, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 della legge finanziaria 2007; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 maggio 2018, recante «Procedure e modalita' per l'esecuzione dei controlli da parte di ENEA sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, ai sensi dell'art. 14, comma 2-quinquies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2013, n. 90»; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto disciplina il contenuto e le modalita' di trasmissione dell'asseverazione dei requisiti per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 119 del decreto rilancio, come previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, nonche', per i medesimi interventi, le modalita' di verifica ed accertamento delle asseverazioni, attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge. 2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) decreto rilancio: il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; b) decreto requisiti ecobonus: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 agosto 2020, adottato ai sensi del comma 3-ter dell'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, che definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all'art. 119 del decreto rilancio, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento; c) decreto relazioni tecniche: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 162 del 15 luglio 2015, recante «Schemi e modalita' di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici»; d) linee guida APE: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 162 del 15 luglio 2015, recante «Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici»; e) asseverazione: la dichiarazione sottoscritta dal tecnico abilitato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale lo stesso attesta che gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 119 del decreto rilancio sono rispondenti ai requisiti di cui all'allegato A del decreto requisiti ecobonus, nonche' la congruita' dei costi degli stessi interventi, anche rispetto ai costi specifici di cui all'art. 3, comma 2 del decreto requisiti ecobonus; f) polizza di assicurazione: il contratto di assicurazione della responsabilita' civile stipulato con un'impresa autorizzata all'esercizio del ramo 13 - Responsabilita' civile generale di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005 o con un'impresa estera ammessa ad esercitare tale attivita' in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana; g) tecnico abilitato: il soggetto di cui alla lettera c), comma 3, art. 1 del decreto requisiti ecobonus; h) ENEA: l'ente Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico.