IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea e, in particolare, l'art. 4, comma 3; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle Province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 cosi' come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116 recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»; Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97, relativa a «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25, recante Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 74 del 28 marzo 2019; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del 27 giugno 2019, n. 6834, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e definizione delle attribuzioni e relativi compiti; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte di conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 ed in corso di pubblicazione; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 contenente «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l'art. 223 che prevede lo stanziamento dell'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alle imprese viticole obbligate alla tenuta del Registro telematico che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini di qualita' a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde da realizzare nella corrente campagna 2019/2020; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, contenente «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare gli articoli 61 e 63, relativi agli adempimenti connessi alla registrazione degli aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2019, n. 7701 contenente «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/273 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola»; Vista la comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» del 19 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 91 I del 20 marzo 2020, come modificate dalle comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile 2020 e dell'8 maggio 2020, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 112 I del 4 aprile 2020 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 164 del 13 maggio 2020; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in corso di notifica alla Commissione europea, recante misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale e delle attivita' ivi connesse e nei settori della pesca e acquacoltura, in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»; Considerato che la riduzione della produzione, a cui i produttori aderiscono su base volontaria, costituisce il risultato finale di un insieme di pratiche agricole volte al miglioramento della sostenibilita' del processo produttivo e della qualita' del prodotto da avviare alla trasformazione; Considerato il particolare stato di crisi del settore vitivinicolo a seguito della diffusione dell'epidemia da Covid-19, che ha determinato un forte rallentamento delle vendite, in particolare del canale Ho.Re.Ca (Hotellerie-Restaurant-Cafe') e delle esportazioni, causando, di conseguenza, un aumento degli stocks di prodotto invenduto che potrebbe avere ripercussioni molto negative per il livello dei prezzi, tenuto conto dell'imminente campagna vendemmiale; Ritenuto necessario, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo della riduzione della produzione e del miglioramento della qualita', garantire la piu' ampia partecipazione delle imprese vitivinicole ai benefici di cui al presente provvedimento, adottando procedure amministrative finalizzate alla massima efficacia della spesa evitando un sottoutilizzo delle risorse assegnate; Considerato pertanto opportuno, per raggiungere tali finalita', accogliere in fase di ammissibilita' un numero di domande di aiuto cui corrisponde un fabbisogno di spesa per il 5% superiore alla disponibilita' finanziaria, da rideterminare, se del caso, in fase di pagamento, riducendo l'importo unitario dell'aiuto da concedere nei limiti della disponibilita' recata dall'art. 223 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; Ritenuto pertanto necessario, al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo conseguente alla diffusione del virus COVID-19, emanare le disposizioni applicative per la riduzione delle rese dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 9 luglio 2020; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Ai sensi dell'art. 223 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, richiamato in premessa e' stanziato l'importo di euro 100 milioni da erogare a titolo di aiuto a favore dei produttori di cui all'art. 3 che aderiscono alla misura consistente nella riduzione volontaria della produzione di uve destinate alla produzione di vini di qualita' a denominazione di origine e ad indicazione geografica.