IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 che, all'art. 14, ha
istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure
urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che
stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello
sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita
sostenibile» ed e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita'
periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di
programmi e interventi con un impatto significativo in ambito
nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, con
particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo
e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della
competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il
consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo
delle imprese;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16
maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'art. 23,
comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state
individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto 8 marzo 2013,
recante il quadro di riferimento programmatico per lo sviluppo
tecnologico perseguito nell'ambito del Fondo per la crescita
sostenibile, che prevede al comma 2 che il Ministro dello sviluppo
economico, avuto riguardo agli obiettivi e alle finalita' indicati da
altri programmi comunitari, comunque volti ad accrescere la
competitivita' delle imprese, puo' individuare con le direttive ed i
bandi di cui al medesimo decreto 8 marzo 2013 ulteriori tecnologie ed
investimenti ammissibili alle agevolazioni del Fondo;
Visto, in particolare, l'art. 15 del citato decreto 8 marzo 2013,
che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile
sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo
economico, che individuano, tra l'altro, l'ammontare delle risorse
disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le
condizioni di ammissibilita' dei programmi e/o dei progetti, le spese
ammissibili, la forma e l'intensita' delle agevolazioni, nonche' i
termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i criteri
di valutazione dei programmi o progetti e le modalita' per la
concessione ed erogazione degli aiuti;
Visto, altresi', l'art. 18 dello stesso decreto 8 marzo 2013 che,
al comma 2, prevede che il Fondo per la crescita sostenibile opera
attraverso le contabilita' speciali, gia' intestate al Fondo rotativo
per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo per la crescita
sostenibile, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n.
1726 per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dalle
regioni, nonche' attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la
gestione delle altre forme di intervento quali i contributi alle
spese;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) n.
1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea e, in particolare, gli articoli 27 e 28 che stabiliscono le
condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti
dall'obbligo di notifica gli aiuti ai poli di innovazione e gli aiuti
all'innovazione a favore delle piccole e medie imprese;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01 del
27 giugno 2014, inerente alla «Disciplina degli aiuti di Stato a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione»;
Vista la comunicazione della Commissione europea COM(2016) 180
final del 19 aprile 2016, dal titolo «Digitalizzazione dell'industria
europea. Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale»;
Vista la comunicazione della Commissione europea COM(2018) 434
final del 6 giugno 2018, relativa alla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma europa
digitale per il periodo 2021-2027;
Visto, in particolare, l'art. 16 della proposta del citato
regolamento, che prevede l'istituzione di una rete iniziale di poli
di innovazione digitale tramite procedura di selezione e di
finanziamento articolati su due livelli, nazionale ed europeo, per
svolgere i compiti previsti dal programma, assicurando l'accesso a
competenze tecnologiche e strutture di sperimentazione, come
attrezzature e strumenti software, allo scopo di rendere possibile la
trasformazione digitale dell'industria e della pubblica
amministrazione;
Vista la proposta di documento di lavoro della Commissione del 5
maggio 2020 concernente il piano di attuazione dei Poli europei di
innovazione digitale nel Programma europa digitale - European Digital
Innovation Hubs in Digital Europe Programme;
Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dello sviluppo
economico, il Ministero dell'universita' e ricerca e il Ministero per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, stipulato in data 6
agosto 2020, finalizzato a formalizzare una stretta collaborazione
per la realizzazione ed il cofinanziamento nazionale dell'intervento
nell'ambito del Programma europa digitale;
Ritenuto opportuno definire, con la presente direttiva,
disposizioni atte a stabilire le procedure per il sostegno nazionale
alle iniziative ammesse al finanziamento dell'Unione europea
nell'ambito del citato Programma europa digitale;
Emana
la seguente direttiva:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «decreto di attivazione»: provvedimento del Ministero dello
sviluppo economico adottato per l'attivazione degli interventi del
Fondo per la crescita sostenibile a sostegno delle iniziative
beneficiarie del finanziamento comunitario del Programma europa
digitale di cui alla presente direttiva;
b) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo di cui all'art.
23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
c) «polo di innovazione digitale»: una entita' legale creata ad
hoc o un consorzio, una rete di imprese o un raggruppamento
temporaneo organizzato e coordinato di soggetti, pubblici e privati,
indipendenti e selezionato nell'ambito delle procedure previste dal
Programma Europa digitale. Le competenze dei componenti del polo
devono essere complementari e tali da coprire tanto il lato
tecnologico quanto il lato dello sviluppo industriale digitale e
della trasformazione digitale della pubblica amministrazione.
d) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
e) «Programma Europa digitale»: il programma dell'Unione europea
a sostegno della trasformazione digitale delle societa' e delle
economie europee, permettendo ai cittadini ed alle imprese europee di
beneficiare dei suoi vantaggi;
f) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal
regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017,
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.