IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni,
recante «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili
adibiti ad uso abitativo» che, all'art. 11, istituisce, presso il
Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle
abitazioni in locazione;
Visto, altresi', il comma 5 del medesimo art. 11, come sostituito
dall'art. 7, comma 2 del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240,
convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, che stabilisce, tra
l'altro, che a decorrere dal 2005 la ripartizione delle risorse
assegnate al Fondo e' effettuata dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa medesima
intesa, ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione
dalle singole regioni e province autonome;
Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 167 del 19 luglio
1999, con il quale sono stati fissati, ai sensi dell'art. 11, comma 4
della citata legge n. 431 del 1998, i requisiti minimi dei conduttori
per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei
canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo
nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione,
nonche' i criteri per la determinazione degli stessi;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 281 del 2 dicembre
2005, con il quale, in attuazione del predetto art. 11 della citata
legge n. 431 del 1998, sono stati fissati, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-regioni del 14 luglio 2005, i criteri per la
ripartizione delle risorse assegnate al Fondo;
Visto l'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», con il quale sono
stati abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6
della legge 30 novembre 1989, n. 386, e che conseguentemente non sono
dovute alle Province Autonome di Trento e Bolzano erogazioni a carico
del bilancio dello Stato previste da leggi di settore e tenuto conto
che l'accantonamento per le suddette province autonome e' gia' stato
considerato in fase di programmazione ed approvazione della
disposizione normativa di finanziamento del Fondo;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni urgenti in
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di
decreti legislativi»;
Visto in particolare l'art. 65, comma 2-ter del citato
decreto-legge n. 18 del 2020 che, al fine di accelerare l'erogazione
delle risorse attribuite dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la
riduzione del disagio abitativo, dispone che il riparto tra le
regioni della disponibilita' complessiva assegnata per l'anno 2020 al
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione, di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
pari a complessivi 60 milioni di euro, e il riparto dell'annualita'
2020 del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli istituito
dall'art. 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124,
pari a 9,5 milioni di euro, sono effettuati entro dieci giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del citato
decreto-legge n. 18 del 2020, in deroga alle procedure ordinarie di
determinazione dei coefficienti regionali e adottando gli stessi
coefficienti gia' utilizzati per i riparti relativi all'annualita'
2019;
Visto, altresi', il comma 2-quater dell'art. 65 del medesimo
decreto-legge n. 18 del 2020, il quale stabilisce che nel termine di
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge medesimo, le regioni attribuiscono ai
comuni le risorse assegnate, anche in applicazione dell'art. 1, comma
21 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza,
anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualita'
pregresse, nonche' per l'eventuale scorrimento delle graduatorie
vigenti del Fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre
1998, n. 431, e che i comuni utilizzano i Fondi anche ricorrendo
all'unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive
voci di bilancio ai fini dell'ordinazione e pagamento della spesa;
Visto il decreto ministeriale 6 maggio 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 30 maggio
2020, con il quale e' stato effettuato il riparto tra le regioni
della disponibilita' complessiva di 60 milioni di euro relativa
all'esercizio finanziario 2020, assegnata al Fondo nazionale di
sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art.
11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dall'art. 1, comma 20 della
legge n. 205 del 2017 e dall'art. 1, comma 234 della legge 27
dicembre 2019, n. 160;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto in particolare il comma 1 dell'art. 29 del citato
decreto-legge n. 34 del 2020 che, al fine di mitigare gli effetti
economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19,
dispone di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di ulteriori 160 milioni di euro
per l'anno 2020;
Visto, altresi', il comma 1-bis del medesimo art. 29, che dispone
che una quota dell'incremento di 160 milioni di euro, pari a 20
milioni di euro, e' destinata alle locazioni di immobili abitativi
degli studenti fuori sede con un indice della situazione economica
equivalente non superiore a 15.000,00 euro, tramite rimborso del
canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in
luogo diverso rispetto a quello dove e' ubicato l'immobile locato,
per tutto il periodo dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020;
Visto, inoltre, il secondo periodo del citato comma 1-bis del
suddetto art. 29, che prevede che con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 34 del
2020, sono disciplinate le modalita' attuative per l'accesso ai
benefici previsti in favore degli studenti universitari fuori sede,
prevedendo l'incumulabilita' con altre forme di sostegno al diritto
allo studio, anche al fine del rispetto del limite di spesa di 20
milioni di euro per l'anno 2020;
Visto il comma 2 del richiamato art. 29, con il quale si dispone
che l'erogazione delle risorse di 160 milioni di euro viene
effettuata nei termini, nonche' secondo le modalita' e i coefficienti
indicati dall'art. 65, commi 2-ter e 2-quater del citato
decreto-legge n. 18 del 2020;
Ritenuto opportuno, al fine di rendere piu' agevole l'utilizzo
delle risorse assegnate al Fondo nazionale di cui all'art. 11 della
legge n. 431 del 1998, anche in forma coordinata con il Fondo
destinato al sostegno degli inquilini morosi incolpevoli, ampliare la
platea dei beneficiari ai soggetti in possesso di un indice della
situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro che
presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver
subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio
reddito IRPEF superiore al venti per cento nel periodo marzo-maggio
2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e di non
disporre di sufficiente liquidita' per far fronte al pagamento del
canone di locazione e/o degli oneri accessori;
Ritenuto, altresi', che, al fine del piu' rapido ed efficace
utilizzo delle risorse di cui al presente decreto, le regioni,
qualora alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge n. 34 del 2020, abbiano gia' avviato misure di sostegno
all'affitto riconducibili all'emergenza COVID-19, possano comunque
destinare le risorse assegnate ad integrazione di dette misure;
Ritenuto necessario, in ragione della suddetta modifica ai criteri
per l'accesso ai contributi del Fondo previsti dal citato decreto
ministeriale 7 giugno 1999, acquisire l'intesa della Conferenza
unificata;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di procedere ad un sollecito
riparto della dotazione di 160 milioni di euro assegnata dal
richiamato decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, al Fondo nazionale di
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11
della legge n. 431 del 1998, al fine di ridurre il disagio abitativo
che e' dato riscontrare nel territorio nazionale ulteriormente
incrementato a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di
rendere conoscibili le quote di attribuzione della somma di 20
milioni di euro da utilizzare con le modalita' attuative che saranno
disciplinate con il decreto di cui al comma 1-bis dell'art. 29 del
decreto-legge n. 34 del 2020, utilizzando i medesimi coefficienti
gia' adottati con riferimento al riparto delle annualita' 2019 e
2020, come previsto dalla norma in vigore;
Acquisita l'intesa dalla Conferenza unificata, di cui all'art. 11,
comma 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, rep. n. 103, nella
seduta del 6 agosto 2020;
Decreta:
Art. 1
1. Per quanto indicato nelle premesse, l'incremento di 160 milioni
di euro del Fondo nazionale di sostegno all'accesso alle abitazioni
in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
assegnata dall'art. 29 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
ripartito tra le regioni secondo l'allegata tabella, che forma parte
integrante del presente decreto.
2. Ai sensi dell'art. 65, comma 2-quater del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, le regioni, entro il termine di trenta giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge
n. 34 del 2020, attribuiscono ai comuni le risorse assegnate
nell'ambito dei 140 milioni di euro della «Quota Fondo locazioni» di
cui alla tabella A, anche in applicazione dell'art. 1, comma 21 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza, anche
secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualita'
pregresse, nonche' per l'eventuale scorrimento delle graduatorie
vigenti del Fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge n. 431 del
1998. I comuni utilizzano i Fondi anche ricorrendo all'unificazione
dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai
fini dell'ordinazione e pagamento della spesa.
3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto
dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori
pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti
in possesso dei predetti requisiti.
4. Al fine di rendere piu' agevole l'utilizzo delle risorse di cui
al presente decreto, l'accesso ai contributi e' ampliato ai soggetti
in possesso di un indice della situazione economica equivalente non
superiore a 35.000,00 euro, che presentino una autocertificazione
nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza
COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al venti
per cento nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo
dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidita' per
far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri
accessori.
5. I contributi concessi ai sensi del presente decreto non sono
cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di
cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e
successive modificazioni ed integrazioni.
6. Le risorse assegnate alle regioni possono essere utilizzate, ai
sensi dell'art. 11 della citata legge n. 431 del 1998, ottimizzandone
l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo
inquilini morosi incolpevoli istituito dall'art. 6, comma 5 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al fine di rendere l'utilizzo
delle risorse statali assegnate piu' aderente alla domanda espressa
nelle singole realta' locali. Ai sensi del medesimo art. 11 della
legge n. 431 del 1998, le risorse ripartite con il presente decreto
possono essere utilizzate anche per sostenere le iniziative
intraprese dai comuni e dalle regioni attraverso la costituzione di
agenzie, istituti per la locazione o Fondi di garanzia tese a
favorire la mobilita' nel settore della locazione anche di soggetti
che non siano piu' in possesso dei requisiti di accesso all'edilizia
residenziale pubblica attraverso il reperimento di alloggi da
concedere in locazione a canone concordato ai sensi dell'art. 2,
comma 3 della legge n. 431 del 1998.
7. Ai fini del rapido ed efficace utilizzo delle risorse assegnate
con il presente decreto, le regioni, qualora alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020,
abbiano gia' avviato misure di sostegno all'affitto riconducibili
all'emergenza COVID-19, possono comunque destinare le risorse
attribuite ad integrazione di dette misure.
8. Ai fini del monitoraggio dell'utilizzo delle spesa delle risorse
ripartite con il presente decreto e di quelle aggiuntive messe a
disposizione dalla regioni e dai comuni, le regioni medesime, entro
il 31 dicembre 2020, inoltrano al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti un resoconto in ordine alle modalita' adottate per il
trasferimento dei Fondi ai comuni, alle procedure e ai requisiti
individuati per l'assegnazione dei contributi spettanti, al
fabbisogno riscontrato nell'intero territorio regionale, alle
modalita' di controllo adottate e programmate e con riferimento alle
eventuali criticita' gestionali riscontrate.
9. Il monitoraggio di cui al precedente comma 8 e' effettuato sulla
base di un format predisposto dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e i
relativi dati sono resi disponibili anche nell'ambito
dell'Osservatorio nazionale della condizione abitativa.
10. I risultati del monitoraggio saranno utilizzati per procedere,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla revisione dei
criteri di accesso ai contributi del Fondo nazionale di cui all'art.
11 della citata legge n. 431 del 1998, individuati dal decreto
ministeriale 7 giugno 1999.
Il presente decreto, successivamente alla registrazione da parte
degli organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 12 agosto 2020
Il Ministro: De Micheli
Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare, n. 3296